VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'articolo 18, comma 1,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del
quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di
seconda fascia possono partecipare altresì gli studiosi stabilmente
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni
tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
VISTO l'articolo 17, comma 125, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;
VISTO il parere generale N. 11 espresso dal
C.U.N. nell'adunanza del 23 marzo 2011 relativo alla
predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18
comma 1 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
all'applicazione di quanto previsto all'art. 24 comma 3 lett. b)
della stessa Legge n. 240 e di quanto disposto all'art.1 comma 9
della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da
ultimo all'art. 29 comma 7 della Legge n. 240/2010);
RITENUTA l'opportunità di recepire le indicazione
fornite dal C.U.N. col sopracitato parere;
adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Gli Atenei acquisiscono il parere
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia
applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano
intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si
renda necessario stabilire corrispondenze non incluse
nell'allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N.
e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane
o delle Ambasciate estere in Italia.
2. Entro tre anni dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il
Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e
l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella
allegata.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
IL MINISTRO