Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220

Definizioni delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art.18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO l'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;
VISTO il parere generale N. 11 espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 23 marzo 2011  relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24 comma 3 lett. b) della stessa Legge n. 240 e di quanto disposto all'art.1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da ultimo all'art. 29 comma 7 della Legge n. 240/2010);
RITENUTA l'opportunità di recepire le indicazione fornite dal C.U.N. col sopracitato parere;

adotta
il seguente decreto:

Articolo 1

Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1.      Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.

2.      Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2011

IL MINISTRO