

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio
2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare,
l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 200 n.17"Regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca";
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare,
l'articolo 6;
VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245
"Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento", così come
modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare
l'articolo 3 ;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera d);
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme
in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitaro"
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370
"Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica" e, in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del citato D.M. n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell'art.2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
VISTO il D.M. 10 gennaio 2002, n.38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.697, adottato in attuazione dell'art.17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104" Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art.2;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" ed in particolare l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in particolare l'articolo 7;
VISTA la banca dati dell'offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA l'offerta formativa delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza, degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO l'elenco delle Scuole superiori per
mediatori linguistici abilitate, ai sensi del regolamento adottato
con il richiamato D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti
presso le Università;
RITENUTO opportuno che si sviluppino, da
parte delle istituzioni formative, attività di orientamento a
favore degli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola
secondaria superiore per rendere matura e consapevole la
scelta futura dei loro studi in relazione ad un proprio
progetto personale;
RITENUTO necessario realizzare o potenziare iniziative sinergiche tra le varie istituzioni, finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;
RITENUTA la necessità di garantire, attraverso lo strumento delle preiscrizioni, una adeguata informazione sui corsi di studio presenti nelle varie sedi delle Istituzioni di istruzione superiore, nonché sui servizi offerti e di far conoscere i settori del lavoro anche emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti;
RITENUTA l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti in modo da sviluppare le opportune iniziative e attività di orientamento nel necessario raccordo tra la Scuola e le Istituzioni interessate;
RITENUTO opportuno acquisire, peraltro, indicazioni in ordine alle scelte degli studenti verso i percorsi formativi universitari delle Accademie Militari;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 20 aprile 2011;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, espresso nell'adunanza del 19 aprile 2011;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale
dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza
del 29 marzo 2011;
VISTO il parere del Garante per la protezione dei
dati personali , espresso in data 7 aprile 2011;
RITENUTO necessario definire le modalità di effettuazione delle preiscrizioni per l'anno accademico 2011/2012;
DECRETA:
Art. 1
1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della
scuola secondaria superiore, interessati all'accesso ai corsi
di laurea universitari, alle scuole superiori per
mediatori linguistici, ai corsi delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e
coreutica, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore ed ai percorsi formativi universitari delle
accademie militari e navali, possono preiscriversi, dal 9 al 30
maggio 2011, utilizzando l'apposito modulo
ad accesso libero presente sul sito web del MIUR
all'indirizzo: http://universo.miur.it.
2. Il modulo può essere compilato presso la propria
scuola, eventualmente avvalendosi dell'aiuto dei professori, ovvero
presso le Istituzioni di Istruzione superiore o attraverso
qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.
3. Gli studenti possono indicare, in ordine di
priorità, fino ad un massimo di tre corsi anche di Istituzioni
superiori diverse.
4. La preiscrizione è finalizzata, prioritariamente,
alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di
orientamento, nonchè alla programmazione dell'offerta e dei
servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni
formative interessate.
5. La procedura informatizzata, presente sul sito del
MIUR, all'indirizzo indicato nel precedente comma 1, è realizzata
anche per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli
standard WAI di accessibilità dal MIUR. Essa contiene: una prima
parte informativa di carattere generale, l'offerta formativa delle
singole Istituzioni di istruzione superiore e la scheda di
preiscrizione che lo studente può compilare inserendo:
- il codice fiscale e i propri dati
anagrafici;
- l'indirizzo di posta
elettronica;
- la scuola di provenienza e il
relativo indirizzo postale;
- la o le sedi universitarie presso
cui intende prescriversi;
- una delle quattro aree
didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di
afferenza del o dei corsi universitari cui intende
indirizzare la propria scelta;
- la denominazione e i relativi curricula
dei corsi attivati in ogni sede universitaria;
- la o le sedi delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
- la o le sedi delle Scuole superiori per
mediatori linguistici;
- la o le sedi dei vari corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore;
- l'interesse ad una formazione superiore
presso le accademie militari e navali.
6. Lo studente ha la possibilità, avendone i requisiti, di
segnalare l'interesse a beneficiare della borsa di studio
universitaria e degli altri interventi per il diritto allo
studio.
7. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" viene predisposta l'informativa, di cui allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale
vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei
dati personali forniti da ciascun studente.
Art. 2
1.Il MIUR predispone, entro sette giorni dalla conclusione della
procedura di preiscrizione, la banca dati contenente i moduli
compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso
telematico alle università, alle scuole superiori per mediatori
linguistici, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, alle accademie militari e navali, ai centri servizi
amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole
private, alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di
garantire la riservatezza dei dati, le Istituzioni sopra indicate
possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro
assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli
riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a
quelle di riferimento.
2.Le predette Istituzioni, in base ai dati acquisiti, promuovono,
anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a
far acquisire allo studente preiscritto la conoscenza degli
obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini
formativi, le disponibilità delle strutture didattiche
e dei servizi a disposizione, la
adeguata preparazione iniziale
richiesta per il corso
prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali
attività formative propedeutiche svolte eventualmente in
collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Lo
studente può, altresì, venire a conoscenza dei settori del lavoro
emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di
studio prescelti, nonché delle informazioni circa i percorsi
formativi universitari delle accademie militari e navali.
3 Per il raggiungimento di tali finalità le Istituzioni, di
cui al presente comma, possono avvalersi anche della collaborazione
di studenti delle Università e delle altre Istituzioni di
Istruzione Superiore in forma singola o associata.
IL MINISTRO
f.to Maria Stella Gelmini