Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220

Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare, l'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;
Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

DECRETA
Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2
(Valutazione dei titoli e del curriculum)

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

 

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3
(Valutazione della produzione scientifica)

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

 

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

 

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

 

a) numero totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

c) "impact factor" totale;

d) "impact factor" medio per pubblicazione;

c) ombinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2011