VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di "Assegni di ricerca";
VISTE le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
VISTE le disposizioni in materia previdenziale, di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni;
VISTE le disposizioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247;
VISTE le disposizioni, in materia di congedo per malattia, di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
ATTESO che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplate possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;
ATTESO che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
RITENUTO che i soggetti titolari di assegni in questione partecipano, ai sensi dell'art 18, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica;
PRESO ATTO che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito art. 22 si farà fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci delle università e delle istituzioni di ricerca ivi contemplate;
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione.
IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)