

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VIST0 il decreto in data 23 febbraio 2007 con il
quali è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dalla
"Scuola di psicoterapia ad orientamento psicofisiologico";
VIST0 il decreto in data 21 luglio 2008 con il quali è stata respinta l'ulteriore istanza di riconoscimento proposta dalla "Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico";
VISTA la reiterazione dell'istanza con la quale la "Scuola di psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via degli Etruschi, 38 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 febbraio 2011, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello proposto risulta insufficientemente articolato; trattandosi infatti di "Scuola di Psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico" è indispensabile esplicitare procedure, modalità di intervento, linee guida dei percorsi terapeutici previsti; l'applicabilità del modello alla sfera psicoterapeutica è, sulla base della documentazione prodotta, ancora tutta da approfondire;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Scuola di psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico" con sede in Roma - via degli Etruschi, 38 - , per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Marco TOMASI