IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 e successive modificazioni;
Visto il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005,
n.43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in
particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in
particolare l'articolo 2;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999,
concernente la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari e successiva rettifica, nonche' il decreto
ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e
l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la
definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale
18 marzo 2005
Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno
1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19
settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi
all'armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei Paesi
dell'area europea;
Preso atto, in particolare, di quanto il
Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i
titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in
termini di risultati di apprendimento attesi;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004,
prot.9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma
supplement;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n.
544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati
dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti
necessari;
Visto il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, ed in particolare l' art. 29, commi 8 e
9;
Visti i decreti Ministeriali del MIUR del 16
marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi di laurea
e di laurea magistrale;
Visto il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio
2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono
definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni
culturali;
Visto il decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26
maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede
la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico
abilitante per la professione di restauratore dei beni
culturali;
Visti i pareri del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN), resi nell'adunanza del 10 settembre 2008, del 14
gennaio 2009 e dell'11giugno 2009;
Visti i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del
26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010;
Ritenuto necessario rivedere le classi di cui ai decreti
ministeriali 16 marzo 2007 che fanno riferimento al restauro dei
beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo
coerente con le finalita' del presente decreto;
Acquisito il preliminare concerto del Ministro
per i Beni e le Attivita' Culturali con nota del 28 giugno
2010;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della
Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato della
Repubblica, resi il 22 dicembre 2010;
Ritenuto di non potersi adeguare alla condizione
di cui al punto 1) del citato parere della VII Commissione della
Camera, in quanto verrebbe ad essere modificato il percorso
formativo approvato in conformita' a quello allegato al DI n.
87/2009;
Ritenuto opportuno adeguarsi solo ad alcune tra
le osservazioni indicate dalla VII Commissione della Camera,
laddove non incidano sulle autonome competenze delle universita',
mentre altre verranno prese in considerazione nel provvedimento che
definira' i requisiti di cui all'art.1, comma 5, del presente
provvedimento;
Considerato, inoltre, che la revisione delle
attuali classi L-43 ed LM-11, di cui ai decreti ministeriali 16
marzo 2007 e' stata approvata con decreto ministeriale 28 dicembre
2010, in corso di registrazione, e che con il decreto ministeriale
30 dicembre 2010, n.302 e' stato istituito il diploma accademico di
secondo livello di durata quinquennale, abilitante alla professione
di Restauratore di beni culturali;
Decreta
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi
1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell'
art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87,
la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne
costituisce parte integrante.
2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1,
istituiti dalle Universita', ai sensi del presente provvedimento e
con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n.
341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il
profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore
di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.
3. Le universita' attribuiscono la denominazione al corso di
laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica
professionale di cui al comma precedente.
4. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo
9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004.
5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i
requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del DI n. 87/2009, con
decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione
Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009,
sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea
magistrale di cui al presente decreto.
6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle universita'
previo parere favorevole della Commissione Interministeriale
MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, nel rispetto dei
requisiti necessari di cui al comma 5.
7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali
le universita' prevedono l'inserimento di tali corsi nel
regolamento didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in
tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale
di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno
accademico.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', ai
corsi omologhi organizzati dalle accademie di belle arti, dalle
scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' ai centri di
cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni
rilasceranno un titolo equipollente alla laurea magistrale di cui
al presente decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri
soggetti pubblici o privati resta, invece, subordinata al previo
accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto
interministeriale n. 87 del 26 maggio 2009.
Art. 2
1. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
magistrale di cui al presente decreto le universita' specificano
gli obiettivi formativi con riferimento alla professione
regolamentata dal MIBAC con DM n. 86/2009, in attuazione
dell'art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi
determinati negli allegati al presente decreto devono aver
acquisito le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n.
86/2009.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono
assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle
discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro
la possibilita' di un approfondimento critico degli argomenti anche
evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di
discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi'
assicurare agli studenti la possibilita' di svolgere tutte le
attivita' formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste
alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti
rispettivamente pari a 8 e a 12.
4. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte
dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 , lett. a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti
didattici di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli
insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione
di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e
caratterizzanti.
5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di
ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna
attivita' formativa.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'universita'
ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior
numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo
criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di
laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a
colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente
motivato.
7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla
stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti
relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente
riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50%.
Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il
regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco
degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui
all'art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi
formativi specifici del corso.
2. Le universita' garantiscono l'attribuzione di un congruo numero
intero di crediti formativi per ciascun insegnamento attivato,
evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. Il numero
massimo degli esami e' 30.
3. Secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono
riconoscere le conoscenze e le abilita' professionali certificate
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia,
nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso. Il numero massimo di
crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni
corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non
puo' comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa
vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
Art. 4
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale
di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per
studente.
2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle
attivita' formative e di tirocinio applicativo di cui al presente
decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo
studio personale non puo' essere superiore al trenta per
cento.
3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di
verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente
decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7,
lettera f) del decreto ministeriale n. 270/2004.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo n.
42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di
laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto
ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attivita'
professionale del Restauratore di Beni Culturali.
2. La prova finale:
a) consiste in due prove, una di carattere applicativo,
consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di
carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un
elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il
candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva.
b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello
nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per i
Beni e le attivita' Culturali ;
3. La Commissione per la prova finale e' composta da 7 membri,
nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea,
ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i
restauratori che esercitino attivita' professionale da almeno 10
anni, e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima
applicazione, il MIBAC designera' i membri tra i soggetti in
possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a),
del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 6
1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e
dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula,
indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei
medesimi corsi.
2. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'
art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e
con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004,
prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma
di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in
lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai
Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Art. 7
1. A decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le
immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono
consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate
ai sensi del DM 28.12.2010, di cui in premessa.
2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante e'
consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al
presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al
decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto
ministeriale 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S
di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di Laurea magistrale
LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Le universita' ne
disciplinano le modalita', riconoscendo almeno i CFU gia' acquisiti
nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento
didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione
e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il
conseguimento stesso.
3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla
classe di cui al presente decreto possono essere disposte con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della
Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attivita'
Culturali, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi