VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999,
n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero
dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione della
Facoltà di medicina e chirurgia;
VISTO il citato Decreto Legislativo 17 agosto
1999, n.368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le
specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del
31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il
Ministro della Salute;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del
26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione
del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole
di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione
specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche
per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011 di cui all'art.
35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 368/1999;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, in
via di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero
dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno
accademico 2010/2011, pari a 8848 unità e la determinazione del
numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da
assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n.
5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di
scuola di specializzazione;
RITENUTO che l'offerta formativa delle Università
si rivolge all'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle
scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero
della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i
requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
VISTO il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo alla modificazione
del decreto 1 agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione
della scuola di specializzazione in Medicina
d'emergenza-urgenza;
VISTO il decreto 22 gennaio 2008 del
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il
Ministero della Salute, di integrazione del decreto 29 marzo 2006,
con il quale sono stati definiti gli standard e requisiti minimi,
relativi alla scuola di specializzazione in Medicina
d'emergenza-urgenza;
VISTO il decreto 6 marzo 2007 del Ministro
dell'Istruzione, Università e della Ricerca e successive modifiche,
di ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale della formazione
medica specialistica, che ha il compito di verificare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere
per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della
rete formativa e delle singole strutture che le compongono,
effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché
definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della
formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione
europea;
VISTI i Decreti del Ministero della Salute di
concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle
strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di
specializzazione, in data 6/11/2008 e 19/2/2009 e successive
integrazioni;
VISTI i Decreti Direttoriali, in data 12/12/2008
e 25/3/2009 e successive integrazioni, con cui questo Ministero ha
istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
VISTO in particolare l'art. 3, comma 4, del D.M.
1/8/2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione
che il numero di iscrivibili non può essere inferiore a tre per
anno di corso;
VISTA la nota del 15 dicembre 2010, prot. n.
18887, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale
della Sanità Militare ha rappresentato le proprie esigenze di
medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35,
comma 3, per l'a.a. 2010/2011;
VISTA la nota prot. 558/A A.6/13 - 607, del 26
gennaio 2011, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità ha
comunicato di non poter consentire la formazione ai propri medici,
in assenza di accreditamento delle relative strutture;
VISTA la nota prot. 22426 in data 26 gennaio 2011
del Ministero degli Affari Esteri, con la quale è stato comunicato
l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in
via di sviluppo, per l'a.a. 2010/2011, come previsto dal comma 3,
dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
VISTO l'art. 46, comma 2 del predetto decreto
legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge
n. 266, del 23/12/2005;
VISTA la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1,
comma 6-bis, che integra il comma 5 dell'art. 39, del D.Lgs. n.
286/1998, prevedendo l'accesso alle scuole di specializzazione, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi
religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se
conseguito all'estero, equipollente;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1189
del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini
dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di
specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia
costituito con una struttura privata o con un professionista
operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura o il singolo
professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente
accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di
assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per
specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere
ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più
del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale
diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
VISTO il decreto del Ministero della Salute,
adottato di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso
di perfezionamento, concernente la rideterminazione del numero di
contratti di formazione specialistica per tipologia di
specializzazione, modificato, per esigenze del Ministero della
Salute, con l'aumento del numero dei contratti nelle tipologie di
scuole di specializzazione in cui si è rilevata una maggiore
insufficienza, a discapito di altre specializzazioni, e nel
rispetto del numero di contratti stabilito, pari a complessivi
5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di
scuola di specializzazione;
RITENUTO necessario, nell'assegnazione dei
contratti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome del 26 marzo 2009, di tenere conto, per quanto
possibile, delle priorità espresse nei fabbisogni regionali;
VISTO il D.M. n. 172, del 6/3/2006, e successive
modificazioni, relativo al "Regolamento concernente modalità per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in
medicina";
SENTITO il Ministero della Salute,
D E C R E T A:
Art. 1 - Per l'anno accademico
2010/2011 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei
contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2,
del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate
nei Decreti direttoriali, citati nelle premesse, è di n. 5.000 così
come indicato nella tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, alla IV colonna .
Art. 2 - Il numero
dei posti riservati ai medici provenienti da Paesi in via di
sviluppo è di 2 unità, ai medici militari è di 28 unità, come
indicato nella medesima tabella allegata rispettivamente alle
colonne V e VI.
Art. 3 - Possono
essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti
pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque
acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali,
così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro
del 25/3/2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra
fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli
derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università,
verranno assegnati con successivo provvedimento.
Art. 4 - Le categorie riservatarie
dei medici dipendenti del Ministero della Difesa, del Ministero
dell'Interno e del Servizio Sanitario Nazionale, possono essere
ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali
previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle
singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di
concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.
Art. 5 - La specifica categoria
destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato
D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale
diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. Come
previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VIII
vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici
appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori
esigenze espresse dalle singole Regioni e Province autonome.
Art. 6 - Per
usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti di cui
all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione citato nella premessa nel rispetto della
ricettività della Scuola.
Art. 7 - Con il
provvedimento di cui all'art.3, si provvederà all'assegnazione dei
relativi posti previa valutazione delle richieste delle
Università.
Art. 8 - La data di
inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione
mediche, per l'a.a. 2010/2011, in conformità a quanto disposto dal
comma 4, dell'art. 5, del D.M. n. 172, è il 30 giugno 2011.
Il presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
IL MINISTRO
firmato: Mariastella Gelmini