Decreto Direttoriale
9 novembre 2011
n. 928
Ammissione al finanziamento. Bando futuro in ricerca 2010
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121,
istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n.
204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre
1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la
quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle
competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità
competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per
gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB)
individuandone le finalità;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del
26 marzo 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per
l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli
investimenti della Ricerca di Base" (Regolamento FIRB);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che istituisce, nello stato di previsione
della spesa di questo Ministero il Fondo per gli Investimenti della
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono,
tra l'altro, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di
interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni
alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di
base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 727/Ric. del 5
novembre 2010, con cui è stata nominata la Commissione FIRB
incaricata, ai sensi dell'articolo 3 del predetto Decreto n.
378/Ric. del 26 marzo 2004, dell'istruttoria dei progetti FIRB;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 755/Ric. del
18 novembre 2009, con il quale sono state ripartite le complessive
disponibilità del FIRST per l'anno 2009 secondo le finalità ivi
indicate
assegnando
€ 50.000.000,00 per interventi del FIRB da destinare alla
emanazione di un apposito bando per favorire il ricambio
generazionale all'interno degli atenei attraverso il finanziamento,
ai sensi del D.M. n. 378/2004, di progetti di ricerca di base
coordinati da giovani ricercatori strutturati e non
strutturati;
VISTO il Decreto Direttoriale di impegno n.
1026/Ric. del 21 dicembre 2009 (stanziamento risorse per il FIRB
2009), con il quale, tra l'altro, per taluni interventi del FIRB
ivi previsti sono stati impegnati € 49.500.000,00 (al netto dell'1%
per le attività di valutazione e monitoraggio);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 584/Ric. del
27 settembre 2010 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la
realizzazione di un apposito programma denominato "Futuro in
ricerca 2010", destinando adeguate risorse al finanziamento di
progetti di ricerca fondamentali, anche a rete, proposti da giovani
ricercatori, di durata almeno triennale che riserva le citate
risorse di € 50.000.000 (al lordo dell'1% per le attività di
valutazione e monitoraggio) alle linee di intervento previste
dall'art. 2 comma 1, secondo le modalità previste dall'art. 4 comma
2:
10 milioni di euro per la Linea di intervento 1;
20 milioni di euro per la Linea di intervento 2;
20 milioni di euro per la Linea di intervento 3;
VISTO il D.D. n. 390 del 4 luglio 2011 che, al
fine di assicurare una maggiore disponibilità finanziaria ed il
conseguente finanziamento di un maggior numero di progetti, integra
le risorse previste nel bando 2010 (D.D. n. 584/Ric. del 27
settembre 2010) per le diverse linee d'intervento mediante utilizzo
delle risorse previste, per le medesime finalità, dal D.D. di
impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 di cui al D.M. di riparto
n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 non ancora utilizzate nella
misura di € 6.006.100,00, attribuendo alla linea 1 e alla linea
2 risorse aggiuntive per € 1.000.000,00 ciascuna e alla linea
3 risorse aggiuntive per € 4.006.100,00;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 556/Ric. del
21 settembre 2011 con il quale è stata approvata la graduatoria
finale dei progetti valutati formulata dalla Commissione FIRB
e il finanziamento di n. 99 progetti per un
contributo complessivo di € 55.506.100;
CONSIDERATO che risultano pervenuti, n. 99
progetti rimodulati per un importo complessivo di finanziamento
(contributo ministeriale) pari a € 55.506.100;
CONSIDERATO che le risorse necessarie per
garantire il finanziamento dei progetti rientrano esattamente nelle
disponibilità di cui al D.M. n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 e
al D.M. n. 755/Ric. del 18 novembre 2009, così come definite dal
D.D. 390/2011;
VISTA la variazione dell'ente di afferenza del
coordinatore BELPASSI Leonardo - prog. RBFR1022UQ_001 -
dall'Università di Perugia (giusta liberatoria in data
13.10.2011) al CNR per assunzione a tempo indeterminato;
VISTA la variazione dell'ente di afferenza del
coordinatore CEVA Emanuela Maria - prog. RBFR107AN0_001 -
dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
(giusto verbale del Consiglio Direttivo in data 20.10.2011)
all'Università di Pavia per assunzione a tempo indeterminato;
VISTA la variazione dell'ente di afferenza del
coordinatore COSTA Alex - prog. RBFR10S1LJ_001 -
dall'Università di Padova (giusta liberatoria in data
12.10.2011) all'Università di Milano per assunzione a tempo
indeterminato;
RITENUTA la necessità di procedere, per i
citati progetti, all'adozione del Decreto Direttoriale di cui
all'art. 2 del predetto Decreto Ministeriale n. 556/Ric. del 21
settembre 2011;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252:
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia";
DECRETA
ART. 1
- 1) Sono approvati i seguenti progetti, dove
per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la
struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui
decorrenza è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno
dalla data del presente decreto), il costo complessivo
ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna
unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo
ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel
rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 378/Ric.
del 26 marzo 2004, recante "Criteri e modalità procedurali per
l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".
Progetti ammessi a contributo (tabella - documento formato
.pdf)
- 2) L'importo di € 55.506.100,00 (contributo
ministeriale) grava sulle disponibilità di cui ai seguenti Decreti:
- Decreto Direttoriale di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre
2008 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n.
6701/04 - Esercizio Finanziario 2008 - Esercizio
di Provenienza
2008
per € 6.006.100,00;
- Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre
2009 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n.
10704/010 - Esercizio Finanziario 2009 - Esercizio di
Provenienza 2008 per €
44.550.000,00;
- Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre
2009 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno
registrato al n.
10704/07 - Esercizio Finanziario 2009
- Esercizio di Provenienza 2009 per €
4.950.000,00;
- 3) I progetti ancorché non allegati al
presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne
costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.
ART. 2
- 1) Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa
realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la
copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario,
degli eventuali maggiori costi.
ART. 3
- 1) Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di
ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca
nello svolgimento delle attività di propria competenza e per
l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e
secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) resterà
estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente
esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad
attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
- 2) I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle
norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
ART. 4
- 1) Le attività connesse con la realizzazione di ciascun
progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel
precedente art.1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in
assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su
richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e
per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non
imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.
ART. 5
- 1) La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è
fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 21
settembre 2011, data del Decreto Ministeriale n. 556/Ric.
di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.
- 2) La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata,
per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in
base alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione
di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione
della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60
giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro
la data di scadenza del progetto.
- 3) I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
ART. 6
- 1) I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare
autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti
rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano
l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro,
ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da
inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
- 2) Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno
essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente
Commissione di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale n.378 del 26
marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita
esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni
di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del
coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il
MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della
richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
- 3) I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
ART. 7
- 1) Le procedure per la stipula dei contratti con i giovani
ricercatori responsabili di una unità di progetto dovranno essere
avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca
interessate.
- 2) Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei
contratti con i giovani ricercatori partecipanti ai progetti
dovranno essere avviate anch'esse con la massima tempestività
da tutte le unità di ricerca interessate.
- 3) Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza
delle attività di progetto indicata al precedente art.1, i
contratti di cui al precedente comma non risultino ancora
stipulati, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di
ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le
erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di
procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di
ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%),
che, in caso di ulteriore persistente inadempimento, la facoltà di
attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo
art.10.
- 4) Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai
contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide
col termine indicato all'art.5.
ART. 8
- 1) Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR
annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria
relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno
tempestivamente comunicate.
- 2) Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR
annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
- 3) Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione
pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie
valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR
provvederà a determinare il costo ammissibile per ogni annualità di
progetto.
ART. 9
- 1) Per ciascuna unità di ricerca entro 90 giorni dalla data del
presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione
pari al 30% della quota di contributo di cui all'art.1.
- 2) Le ulteriori erogazioni saranno determinate con successivo
provvedimento.
ART.10
- 1) Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli
volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto
di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese
ammissibili realmente sostenute.
- 2) Dell'esito delle valutazioni scientifiche "ex post", rese
pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive
assegnazioni di fondi.
- 3) Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero
accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,
rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
- 4) Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e
controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli
obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR
si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo
al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove
applicabile, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 123/98, tali somme
saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con
l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria
(nella misura prevista dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 123/98),
fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.