Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 9 novembre 2011 n. 928

Ammissione al finanziamento. Bando futuro in ricerca 2010

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
Ufficio V

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base" (Regolamento FIRB);

VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il Fondo per gli Investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)  nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 727/Ric. del 5 novembre 2010, con cui è stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi dell'articolo 3 del predetto Decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, dell'istruttoria dei progetti FIRB;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 755/Ric. del 18 novembre 2009, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRST per l'anno 2009 secondo le finalità ivi indicate assegnando                        € 50.000.000,00 per interventi del FIRB da destinare alla emanazione di un apposito bando per favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei attraverso il finanziamento, ai sensi del  D.M. n. 378/2004, di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori strutturati e non strutturati;

VISTO il Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre 2009 (stanziamento risorse per il FIRB 2009), con il quale, tra l'altro, per taluni interventi del FIRB ivi previsti sono stati impegnati € 49.500.000,00 (al netto dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 584/Ric. del 27 settembre 2010 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato "Futuro in ricerca 2010", destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentali, anche a rete, proposti da giovani ricercatori, di durata almeno triennale  che riserva le citate risorse di € 50.000.000 (al lordo dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio) alle linee di intervento previste dall'art. 2 comma 1, secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 2:
10 milioni di euro per la Linea di intervento 1;
20 milioni di euro per la Linea di intervento 2;
20 milioni di euro per la Linea di intervento 3;

VISTO il D.D. n. 390 del 4 luglio 2011 che, al fine di assicurare una maggiore disponibilità finanziaria ed il conseguente finanziamento di un maggior numero di progetti, integra le risorse previste nel bando 2010 (D.D. n. 584/Ric. del 27 settembre 2010) per le diverse linee d'intervento mediante utilizzo delle risorse previste, per le medesime finalità, dal D.D. di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 di cui al D.M. di riparto n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008  non ancora utilizzate nella misura di € 6.006.100,00, attribuendo alla linea 1 e alla linea 2  risorse aggiuntive per € 1.000.000,00 ciascuna e alla linea 3 risorse aggiuntive per € 4.006.100,00;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 556/Ric. del 21 settembre 2011 con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei progetti valutati formulata dalla Commissione FIRB e  il  finanziamento  di n. 99 progetti per un contributo complessivo di € 55.506.100;

CONSIDERATO che risultano pervenuti, n. 99 progetti rimodulati per un importo complessivo di finanziamento (contributo ministeriale) pari a € 55.506.100;

CONSIDERATO che le risorse necessarie per garantire il finanziamento dei progetti rientrano esattamente nelle disponibilità di cui al  D.M. n. 992/Ric. del 6 ottobre 2008 e al D.M. n. 755/Ric. del 18 novembre 2009, così come definite dal D.D. 390/2011;

VISTA la variazione dell'ente di afferenza del coordinatore BELPASSI Leonardo - prog. RBFR1022UQ_001 - dall'Università di Perugia (giusta liberatoria in data  13.10.2011) al CNR  per assunzione a tempo indeterminato;

VISTA la variazione dell'ente di afferenza del coordinatore CEVA Emanuela Maria - prog. RBFR107AN0_001 - dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia  (giusto verbale del Consiglio Direttivo  in data 20.10.2011) all'Università di Pavia per assunzione a tempo indeterminato;

VISTA la variazione dell'ente di afferenza del coordinatore COSTA Alex  - prog. RBFR10S1LJ_001 - dall'Università di Padova  (giusta liberatoria in data 12.10.2011) all'Università di Milano per assunzione a tempo indeterminato;

RITENUTA la necessità di procedere, per i citati progetti,  all'adozione del Decreto Direttoriale di cui all'art. 2 del predetto Decreto Ministeriale n. 556/Ric. del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

DECRETA

 

ART. 1

  • 1) Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al centoventesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".

    Progetti ammessi a contributo (tabella - documento formato .pdf)

 

  • 2) L'importo di € 55.506.100,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilità di cui ai seguenti Decreti:
    • Decreto Direttoriale di impegno n. 1454/Ric. del 18 dicembre 2008 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 6701/04   -  Esercizio Finanziario 2008 - Esercizio di Provenienza 2008                          per € 6.006.100,00;
    • Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre 2009 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 10704/010  - Esercizio Finanziario 2009 - Esercizio di Provenienza 2008   per € 44.550.000,00;
    • Decreto Direttoriale di impegno n. 1026/Ric. del 21 dicembre 2009 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato     al   n.   10704/07  -  Esercizio Finanziario 2009  -   Esercizio di Provenienza 2009 per € 4.950.000,00;

  • 3) I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

ART. 2

  • 1) Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

 

ART. 3

  • 1) Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito MIUR) resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
  • 2) I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 4

  • 1) Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1, fatta salva la possibilità per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

ART. 5

  • 1) La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al  21 settembre 2011, data del Decreto Ministeriale n. 556/Ric. di approvazione della graduatoria e dei progetti vincitori.
  • 2) La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
  • 3) I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

 

ART. 6

  • 1) I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
  • 2) Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale n.378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  • 3) I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 7

  • 1) Le procedure per la stipula dei contratti con i giovani ricercatori responsabili di una unità di progetto dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.
  • 2) Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i giovani ricercatori partecipanti ai progetti dovranno  essere avviate anch'esse con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.
  • 3) Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto indicata al precedente art.1, i contratti di cui al precedente comma non risultino ancora stipulati, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che, in caso di ulteriore persistente inadempimento, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art.10.
  • 4) Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art.5.

ART. 8

  • 1) Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.
  • 2) Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MIUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
  • 3) Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvederà a determinare il costo ammissibile per ogni annualità di progetto.

 

ART. 9

  • 1) Per ciascuna unità di ricerca entro 90 giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art.1.
  • 2) Le ulteriori erogazioni saranno determinate con successivo provvedimento.

ART.10

  • 1) Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute.
  • 2) Dell'esito delle valutazioni scientifiche "ex post", rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
  • 3) Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,  rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
  • 4) Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti  rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Agostini)