DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 12 ottobre 2007, con il
quale l' "IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata" è
stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede principale
di Milano , per i fini di cui all'art. 4 del richiamato
decreto n. 509 del 1998;
VISTA l'istanza con la quale l' "IRPA - Istituto
di ricerca di psicoanalisi applicata" ha chiesto l'abilitazione ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia nella sede periferica di Grottammare (Ascoli Piceno) -
via Matteotti, 41 - presso la biblioteca comunale "M. Rivosecchi"
- per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun
anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a
80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 27 settembre 2011 trasmessa con nota prot. 344 del 28 settembre 2011;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, l' "IRPA - Istituto di ricerca di psicoanalisi
applicata", è autorizzata ad istituire e ad attivare nella
sede periferica di Grottammare (Ascoli Piceno) - via Matteotti, 41
- presso la biblioteca comunale "M. Rivosecchi" -, ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento
stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON