DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione al "Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia;
VISTI gli ulteriori decreti di diniego dell'abilitazione all'Istituto suddetto datati 21 luglio 2008 e 27 febbraio 2009;
VISTA la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto "CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - viale U. Bassi, 1 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del
14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di
riconoscimento in quanto, pur riconfermando l'interesse rispetto ad
un modello che contiene caratteristiche di novità, non ritiene che
appaia, peraltro, una letteratura scientifica internazionale che
possa comprovare che il modello teorico, ben delineato nella
relazione, possa essere tradotto in efficace prassi
psicoterapeutica; la stessa bibliografia allegata non aiuta,
essendo estremamente scarso il panorama internazionale ivi
riportato sull'argomento;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la
istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;
D E C R E T A :
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" con sede in Firenze - viale U. Bassi, 1 - per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON