DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l'istanza con la quale l'"Istituto di psicosomatica PNEI" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca (LU) presso Villa Demidoff - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del
14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di
riconoscimento in quanto l'esposizione dell'indirizzo
scientifico-culturale dell'Istituto riprende, da una parte,
costrutti ampiamente noti sul concetto di benessere e sulle
variabili di ordine sia somatico che psicologico che concorrono a
quest'ultimo; dall'altra, propone un elenco di studi e ricerche,
ben condotti direttamente dall'Istituto, peraltro distanti dai temi
propri della formazione di base per l'esercizio della professione
di psicoterapeuta; il modello psicoterapeutico post-reichiano (così
definito), non viene declinato secondo i parametri abituali quando
si fa riferimento a trattamenti psicoterapeutici; la scelta degli
insegnamenti risulta estremamente dispersiva quanto ai temi
trattati e ai loro riferimenti teorici, in una prospettiva più
vicina all'eclettismo che all'integrazione dei saperi necessari
all'esercizio di ogni attività di cura; forse anche per questo
motivo, nel corpo docente, sembra ridotta la presenza di
psicoterapeuti abilitati.
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la
istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall' "Istituto di psicosomatica PNEI" con sede in Bagni di Lucca (LU) presso Villa Demidoff - per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON