Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 11 novembre 2011
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2012 n. 83

Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", con riguardo all'art. 2;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTI i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie specialistiche;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi di laurea e di laurea magistrale;

VISTA la richiesta del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Biotecnologi - F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani - ANBI, datata 14 giugno 2011, prot. S 007/11, di equipollenza della laurea specialistica/magistrale in Biotecnologie (classe 7/S - LM-7) con la laurea specialistica/magistrale (classe 6/S - LM-6), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario;
VISTI i pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale nelle adunanze del 21.9.2011 e 19.10.2011;

DECRETA

Art. 1


Le lauree specialistiche afferenti alla classe 7/S Biotecnologie agrarie e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-7 Biotecnologie agrarie, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall'art. 2.

Art. 2



1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):
1) almeno 60 CFU nei settori scientifico disciplinari da BIO/01 a BIO/19;
2) un minimo di 24 CFU conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori scientifico disciplinari: BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/18, MED/04, MED/42, MED/49, di cui almeno uno sia tra i settori scientifico disciplinari di area medica precedentemente elencati.
I CFU acquisiti al punto 2) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).
2. È compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.  

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione
F.to Brunetta


Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
F.to Gelmini