VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, in particolare l'art. 1, comma
5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art.
17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento";
VISTA la legge 19 novembre 1990,
n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei";
VISTI i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2
aprile 2001, relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale
509/99;
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19
febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle
lauree universitarie;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, n. 6350/4.7
del 27 dicembre 2000;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario
Nazionale, resi nelle adunanze del 9 e 22 giugno 2011 e del 6
luglio 2011 concernenti l'approvazione delle tabelle di
equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali,
istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei
diplomi universitari (DU), istituiti ai sensi della L. n. 341/1990,
della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex
D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
CONSIDERATO che nella predisposizione dei bandi
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno
tenere conto delle suindicate equiparazioni;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione
delle citate tabelle al fine di stabilire le equiparazioni tra
vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
DECRETA
Art. 1
I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
I possessori di diplomi di cui all'articolo 1 del presente
decreto afferenti all'area sanitaria, privi di valore abilitante,
ai fini dell'equiparazione di cui al predetto art. 1, devono
integrare l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica,
come previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 24
luglio 1996, salvo il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra
quelli dichiarati equipollenti dai decreti del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di
controlloe sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione
F.to Brunetta
Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
F.to Gelmini