VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011 pari ad € 6.130.260.469 al lordo della quota destinata all'Università degli studi di Trento, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia di Trento disposta ai sensi dell'art. 2, comma 122, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'articolo 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, di cui all'articolo 29, comma 9, legge 30 dicembre 2010 n.240;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'articolo 1, comma 85, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €. 5.200.000 per l'anno 2011, di cui € 2.000.000 finalizzati alle esigenze dell'Istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle Istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge;
VISTO l'articolo 29, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che riserva una quota delle risorse, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della medesima legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
VISTO l'articolo 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €. 18.000.000 per l'anno 2011, per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri di merito accademico e scientifico e le modalità per l'attuazione delle sopra citate disposizioni, ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei;
VISTO l'articolo 29, commi 20 e 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle università per un importo pari a €. 3.840.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui € 3.500.000 destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge ed € 340.000 per il riconoscimento del servizio prestato dagli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma rientro cervelli, un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane;
VISTO l'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €.11.000.000 per l'anno 2011, per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della medesima legge;
VISTO l'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicato fino all'anno 2009 per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;
VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;
VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;
VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse"
VISTO il modello unico di finanziamento
adottato nell'anno 2010, all'interno del quale sono confluiti gli
elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al
predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del
sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione
del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009,
n. 1;
VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240, che dispone, allo scopo di accelerare il processo di
riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale
di ruolo entro i limiti della normativa vigente, di destinare a
decorrere dall'anno 2011 una quota pari almeno all'1,5 per cento
del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni
destinate al funzionamento del sistema universitario. Tale
intervento è destinato ad essere ripartito tra le università che,
sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di
finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una
situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto
al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del
sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto
proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento
derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità
di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli
squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle
specificità delle università sede di facoltà di medicina e
chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a
gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di
eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g),
h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. 21 dicembre 2010, n. 655,
relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2010
all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del
modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc
1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed
i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al
predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTO il D.M. 26 aprile 2011, n. 166, adottato ai
sensi dell'art. 7, comma 5 legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il
quale sono stati definiti i criteri e le modalità per favorire la
mobilità interregionale dei professori universitari che hanno
prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito
di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica;
VISTO l'art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, riferito all'incentivazione della mobilità interuniversitaria del personale accademico;
VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;
VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2010;
VISTO il parere reso dall'ANVUR in data 03/10/2011 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dell'intervento di cui all'all'art.11 della legge 240/10;
VISTO il parere espresso dalla Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 al fine di definire nuovi criteri di ripartizione delle risorse ministeriali a favore dei Consorzi interuniversitari;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università statali del predetto Fondo;
TENUTO CONTO del D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;
Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 8, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati. La quota relativa all'Università degli studi di Trento, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia di Trento, verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile.
Art. 1 - Interventi quota
base
Sulla base delle risorse complessivamente disponibili viene
disposta la seguente attribuzione:
Le assegnazioni di cui sopra vengono ridotte per ogni singola Istituzione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 66 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proporzione alle risorse resesi disponibili dal turn over effettivo dell'anno 2010 assicurando, comunque, quanto previsto ai punti c) e d) del presente articolo.
Nel trasferire le risorse alle Istituzioni si terrà conto, altresì, delle disposizioni di cui al D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ad integrazione di tali assegnazioni sono disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.
Art. 2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei
pregressi esercizi e per interventi specifici:
Sono disposti interventi finanziari per la copertura di
obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:
Art. 3- Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1
€ 832.000.000 pari al 12% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.
Art. 4 - Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240
€ 104.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università a fini perequativi per un importo rispettivamente di:
Art. 5 - Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore
1.400.000 € vengono destinati per favorire una più razionale distribuzione del personale docente.
Gli interventi sono riservati a favore di quelle Istituzioni che, nel periodo 01/02/2011 - 31/12/2011 abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:
Nel rispetto delle condizioni sopra riportate le risorse disponibili sono destinate per incentivare:
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai professori e ricercatori appartenenti ai ruoli universitari che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza e diversa dalla propria sede di residenza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, è riconosciuto a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento un importo una tantum pari a € 5.000. Tale importo è assegnato all'Università di destinazione che provvederà a riconoscerlo all'interessato. Tale contributo non è riconosciuto per le procedure di scambio di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e per le assunzioni disposte ai sensi del successivo articolo 11.
Nel caso di assunzioni operate nell'ambito di accordi di programma regionali o interregionali sottoscritti da due o più università e dal Ministero e fermo restando gli incentivi ivi previsti non viene applicata la condizione sub c).
Gli interventi di cui al presente articolo avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi esercizi fino alla concorrenza dei valori indicati.
Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
Art. 6 - Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero.
1.000.000 € vengono destinati per la copertura,
in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente
esercizio, di chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, di studiosi stabilmente impegnati all'estero in
attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, ovvero
di studiosi risultati vincitori nell'ambito dei progetti finanziati
dall'Unione Europea individuati dal decreto ministeriale di cui
all'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono
escluse le chiamate per "chiara fama".
Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della
normativa vigente alla data della presa di servizio.
Gli interventi di cofinanziamento dei professori, nella misura
del 50% del costo della qualifica corrispondente, avranno effetto
dalla data di effettiva entrata in servizio del personale
interessato, che dovrà avvenire a seguito di autorizzazione da
parte del Ministro. L'inquadramento potrà essere effettuato tenendo
conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del
merito ed il cofinanziamento non potrà essere superiore al
trattamento economico relativo alla quinta classe
stipendiale.
Gli interventi di cofinanziamento una tantum dei ricercatori a
tempo determinato, nella misura del 50% del contratto, avranno
effetto dalla data di effettiva entrata in servizio del personale
interessato, che dovrà avvenire a seguito di autorizzazione da
parte del Ministro.
A tal fine entro il 25/11/2011, le università formulano specifiche
proposte al Ministero.
Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.
Qualora le proposte accolte superino le disponibilità previste dal presente articolo il contributo verrà concesso sulla base di una valutazione effettuata da apposita Commissione di esperti.
Nei casi di cessazione dei professori che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, ovvero dei ricercatori a tempo determinato anticipatamente rispetto al termine del contratto, per trasferimento o altra causa, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
5.000.000 € vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.
Art.7 - Interventi di cooperazione interuniversitaria
internazionale strutturata
4.000.000 € vengono destinati per consolidare e
incentivare interventi di cooperazione interuniversitaria
strutturata preordinati anche a sostenere la presenza, nelle
università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti
da Paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di
cooperazione internazionale.
Art. 8 - Consorzi interuniversitari
44.500.000 € sono destinati per assicurare un
adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai
Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante
interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca
scientifica e per il sostegno alla gestione ed al potenziamento
della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a
favore del sistema delle università statali salvo eventuale
conguaglio attivo o passivo, sulla base dei criteri e delle
modalità di cui all'allegato 3.
Art. 9 - Interventi per Istituzioni speciali
5.200.000 € vengono destinati per l'importo di 2 milioni di euro alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, 1,3 milioni di euro alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 1,1 milioni di euro alla Scuola S. Anna di Pisa e 0,8 milioni di euro alla SISSA di Trieste.
Art. 10 - Interventi per studenti diversamente abili
6.000.000 € vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 11 - Interventi per il reclutamento straordinario di professori associati
13.000.000 € vengono destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
Art. 12 - Interventi per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo.
500.000 € vengono destinati a titolo di incentivo per l'adozione, entro il 1 gennaio 2013, del sistema di contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo.
Art. 13 - Interventi specifici
Vengono destinati, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Art. 14- Ulteriori
interventi
3.000.000 € vengono riservati per interventi
straordinari a favore delle università e degli istituti di
istruzione universitaria.
Il Ministro
Mariastella Gelmini
(f.to Mariastella Gelmini)
Criteri e calcoli per la definizione del rapporto studenti/docenti
Tabella 2011 - Rapporto studenti/docenti
Tabella 2011 - Docenti al 31/12/2010
Incentivi chiamate dirette 2011
Incentivi chiamate di idonei non strutturati 2011
Incentivi chiamate di idonei strutturati 2011
I Assegnazione
2011
Modelli FFO 2011
II
Assegnazione 2011 provvisoria
Criteri art. 12 adozione bilancio unico di ateneo e sistema di contabilità economico patrimoniale