Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 3 novembre 2011 n. 439

Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011 pari ad € 6.130.260.469 al lordo della quota destinata all'Università degli studi di Trento, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia di Trento disposta ai sensi dell'art. 2, comma 122, legge 23 dicembre 2009 n.191;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'articolo 1, comma 24,  che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, di cui all'articolo 29, comma 9, legge 30 dicembre 2010 n.240;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'articolo 1, comma 85,  che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €. 5.200.000 per l'anno 2011, di cui € 2.000.000    finalizzati  alle  esigenze dell'Istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18  novembre  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre  2005,  da destinare  a  favore   delle   Istituzioni   universitarie   di   cui all'articolo 56, comma 5, della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, costituite per legge;

VISTO l'articolo 29, comma 9,  legge 30 dicembre 2010, n. 240, che riserva una quota delle risorse, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della medesima legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO l'articolo 29, comma 19, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €. 18.000.000 per l'anno 2011, per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri di merito accademico e scientifico e le modalità per l'attuazione delle sopra citate disposizioni, ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei;

VISTO l'articolo 29, commi 20 e 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle università per un importo pari a €. 3.840.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui € 3.500.000 destinati agli oneri per il periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca, quale integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, in applicazione dell'articolo 22, comma 6, della medesima legge ed € 340.000 per il riconoscimento del servizio prestato dagli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma rientro cervelli, un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane;

VISTO l'articolo 29, comma 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €.11.000.000 per l'anno 2011, per la revisione del trattamento economico dei  ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della medesima legge;

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5,  della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicato fino all'anno 2009 per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;

VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse"

VISTO il modello unico di finanziamento adottato nell'anno 2010, all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che dispone, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, di destinare a decorrere dall'anno 2011 una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario. Tale intervento è destinato ad essere ripartito tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 21 dicembre 2010, n. 655, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2010 all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il D.M. 26 aprile 2011, n. 166, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 5 legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica;

VISTO l'art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, riferito all'incentivazione della mobilità interuniversitaria del personale accademico;

VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2010;

VISTO il parere reso dall'ANVUR in data 03/10/2011 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dell'intervento di cui all'all'art.11 della legge 240/10;

VISTO il parere espresso dalla Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 al fine di definire nuovi criteri di ripartizione delle risorse ministeriali a favore dei Consorzi interuniversitari;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università statali del predetto Fondo;

TENUTO CONTO del D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

 

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 8, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati. La quota relativa all'Università degli studi di Trento, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia di Trento, verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 1 - Interventi quota base
Sulla base delle risorse complessivamente disponibili viene disposta la seguente attribuzione:

  • a) a ciascuna Università e alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S.Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca) è assegnata una quota pari a circa il 96% del Fondo di finanziamento ordinario assegnato nell'anno 2010, al netto degli interventi straordinari e degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
  • b) alle Istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS di Pavia e SUM di Firenze), alle Università per Stranieri e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" viene disposta una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2010, al netto degli interventi straordinari, ridotta del 3,00%;
  • c) all'Università degli Studi dell'Aquila, all'Università degli Studi di Camerino e all'Università degli Studi di Macerata viene disposta, sulla base degli Accordi di programma sottoscritti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2010, al netto degli interventi straordinari e del contributo di cui all'accordo stesso;
  • d) all'Università degli Studi di Urbino viene disposta, in relazione al processo di statizzazione e agli esiti della successiva attività di monitoraggio svolta dal CNVSU, una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2010, al netto degli interventi straordinari.

Le assegnazioni di cui sopra vengono ridotte per ogni singola Istituzione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 66 decreto legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proporzione alle risorse resesi disponibili dal turn over effettivo dell'anno 2010 assicurando, comunque, quanto previsto ai punti c) e d) del presente articolo.

Nel trasferire le risorse alle Istituzioni si terrà conto, altresì, delle disposizioni di cui al D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ad integrazione di tali assegnazioni sono disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.

Art. 2  - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici:
Sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:

  • 87.026.974 € per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie, ivi inclusi gli accordi per l'edilizia universitaria;
  • 5.522.794 € per il completamento degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle Università in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 21 dicembre 2010, n. 655;
  • 178.070 € quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;

Art. 3- Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1

€ 832.000.000 pari al 12% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.

Art. 4 - Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

€ 104.000.000 pari a circa l'1,5% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università a fini perequativi per un importo rispettivamente di:

  • € 95.000.000 secondo i criteri e il modello di cui all'allegato 2 prevedendo che a ciascun ateneo dopo tutti gli interventi di cui al presente articolo e agli articoli precedenti non potrà comunque essere disposta una assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario superiore a quella dell'anno 2010;
  • € 9.000.000, cui si aggiungono le eventuali disponibilità realizzate ai sensi del punto precedente sono destinati agli atenei che al termine delle assegnazioni precedenti presentano un importo del Fondo di finanziamento ordinario inferiore del 5% rispetto a quello dell'anno 2010. Tale importo, ripartito gradualmente in relazione alla distanza da tale soglia, è destinato a ricondurre l'entità delle minori assegnazioni entro un intervallo compreso tra il 5,75% e il 5%.

Art. 5 - Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore

1.400.000 vengono destinati per favorire una più razionale distribuzione del personale docente.

Gli interventi sono riservati a favore di quelle Istituzioni che, nel periodo 01/02/2011 - 31/12/2011 abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) le assunzioni siano disposte da Istituzioni in cui il rapporto assegni fissi/FFO risulta, al 31 dicembre 2010, inferiore al 90%,  nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51, comma 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, e specificamente da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo;
  • b) nella facoltà che ha disposto la chiamata, il numero di professori incardinati nel ruolo in riferimento per il quale si dispone la chiamata, sia inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore;
  • c) l'interessato non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non provenga dai ruoli di università della stessa regione.

Nel rispetto delle condizioni sopra riportate le risorse disponibili sono destinate per incentivare:

  • 1) Assunzioni di professori I e II fascia di idonei in valutazioni comparative bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, con esclusione di quelle disposte ai sensi del successivo articolo 11 del presente decreto e di quelle riferite a concorsi banditi dall'ateneo stesso.  Gli interventi di cofinanziamento sono disposti a favore dell'Università chiamante nella misura del:
    • a) 90% del costo medio nazionale relativo al ruolo occupato dall'interessato nell'ateneo di appartenenza;
    • b) 95% del costo iniziale di ciascuna qualifica per assunzioni relative a soggetti precedentemente non appartenenti ai ruoli universitari.
  • 2) Assunzioni di professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo disposte a seguito di mobilità interregionale secondo i criteri di cui al D.M. 26 aprile 2011, n. 166 adottato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il cofinanziamento è disposto a favore dell'università chiamante pari al 70% del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del docente. Per tali assunzioni non viene applicata la condizione sub c). Nell'ambito di tali assunzioni è altresì riconosciuta al soggetto interessato una quota a titolo di contributo una tantum per le spese di trasferimento secondo quanto previsto dallo predetto DM. Il contributo una tantum unitamente al restante 30% del costo medio nazionale sarà assegnato all'ateneo chiamante mediante storno dal FFO dell'ateneo di provenienza del soggetto interessato.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai professori e ricercatori appartenenti ai ruoli universitari che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza e diversa dalla propria sede di residenza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, è riconosciuto a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento un importo una tantum pari a € 5.000. Tale importo è assegnato all'Università di destinazione che provvederà a riconoscerlo all'interessato. Tale contributo non è riconosciuto per le procedure di scambio di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e per le assunzioni disposte ai sensi del successivo articolo 11.

Nel caso di assunzioni operate nell'ambito di accordi di programma regionali o interregionali sottoscritti da due o più università e dal Ministero e fermo restando gli incentivi ivi previsti non viene applicata la condizione sub c).

Gli interventi di cui al presente articolo avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi esercizi fino alla concorrenza dei valori indicati.

Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 - Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero.

1.000.000 € vengono destinati per la copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, ovvero di studiosi risultati vincitori nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione Europea individuati dal decreto ministeriale di cui all'art. 29, comma 7,  legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono escluse le chiamate per "chiara fama".
Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della normativa vigente alla data della presa di servizio.

Gli interventi di cofinanziamento dei professori, nella misura del 50% del costo della qualifica corrispondente, avranno effetto dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato, che dovrà avvenire a seguito di autorizzazione da parte del Ministro. L'inquadramento potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito ed il cofinanziamento non potrà essere superiore al trattamento economico relativo alla quinta classe stipendiale.
Gli interventi di cofinanziamento una tantum dei ricercatori a tempo determinato, nella misura del 50% del contratto, avranno effetto dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato, che dovrà avvenire a seguito di autorizzazione da parte del Ministro.
A tal fine entro il 25/11/2011, le università formulano specifiche proposte al Ministero.

Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.

Qualora le proposte accolte superino le disponibilità previste dal presente articolo il contributo verrà concesso sulla base di una valutazione effettuata da apposita Commissione di esperti.

Nei casi di cessazione dei professori che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, ovvero dei ricercatori a tempo determinato anticipatamente rispetto al termine del  contratto, per trasferimento o altra causa, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

5.000.000 € vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Art.7 - Interventi di cooperazione interuniversitaria  internazionale strutturata
4.000.000 € vengono destinati per consolidare e incentivare interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati anche a sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti da Paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.

Art. 8 - Consorzi interuniversitari
44.500.000 € sono destinati per assicurare un adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca scientifica e per il sostegno alla gestione ed al potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a favore del sistema delle università statali salvo eventuale conguaglio attivo o passivo,  sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 3.

Art. 9 - Interventi per Istituzioni speciali

5.200.000 € vengono destinati per l'importo di 2 milioni di euro alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca,  1,3 milioni di euro alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 1,1 milioni di euro alla Scuola S. Anna di Pisa e 0,8 milioni di euro alla SISSA di Trieste.

Art. 10 - Interventi per studenti diversamente abili

6.000.000 € vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

Art. 11 - Interventi per il reclutamento straordinario di professori associati

13.000.000 € vengono destinati per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12 - Interventi per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo.

500.000 € vengono destinati a titolo di incentivo per l'adozione, entro il 1 gennaio 2013, del sistema di contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo.

Art. 13 - Interventi specifici

Vengono destinati, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240:

  • 18.000.000 € per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, sulla base dei criteri di merito accademico e scientifico definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • 3.500.000 € ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5, del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli assegnisti di ricerca. L'integrazione verrà disposta agli atenei tenendo conto del numero di assegnisti di ricerca che iniziano, ovvero completano, il periodo di astensione obbligatoria per maternità nel periodo 01/01/2011 - 31/12/2011;
  • 340.000 € per il riconoscimento del servizio prestato dagli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma rientro cervelli, un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane;
  • 11.000.000 €. per la revisione del trattamento economico dei  ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g) della medesima legge.

Art. 14- Ulteriori interventi
3.000.000 € vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2011, Reg. 14, Foglio 189
Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro
Mariastella Gelmini
(f.to Mariastella Gelmini)