Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 novembre 2011 n. 452

Decreto criteri di ripartizione del contributo a favore delle Università non Statali per l'anno 2011

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, ammontante a 79.564.383 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma  di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;
VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali; 
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art . 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

  • "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";
  • "soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 …".

VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università delle università non statali) e dell'art.2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);
VISTO il DM 25 maggio 2011,  trasmesso alla Corte dei Conti, in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n.240, il quale  dispone a partire dall'anno 2011  l'inserimento  tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche  "Uninettuno" e Guglielmo Marconi";
CONSIDERATO che fra le Università non statali  istituite, hanno ottenuto la valutazione positiva del Comitato al termine del quinto anno di attività in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 243/1991  le università  Europea di Roma (doc 6/11) e Kore di Enna (doc. 9/11) e le università telematiche "Uninettuno"  (doc. 2/11) e Guglielmo Marconi"( doc. 4/11);
VISTO l'art.12 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240  che al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi  di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca la quale nell'attesa  dell'emanazione dei decreti legislativi ai sensi dell'art.5, comma 3 lettera a), b) e c) della legge 31/12/2010 n.240, ritiene che  possa essere applicato per l'anno 2011 il modello di ripartizione delle risorse utilizzato nell'anno 2010;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università statali, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche, che è stato  applicato dal 2005 al 2010  anche per le Università non statali  con finalità di riequilibrio;
RITENUTO di applicare anche per il corrente esercizio finanziario 2011 il modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università statali, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.

DECRETA:

Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a 79.564.383, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i  criteri previsti agli artt. 2, 3 e 4.
La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 2
L'importo di €  70.288.028 viene destinato ai seguenti interventi:

a) € 58.788.028
destinati globalmente agli Atenei in misura pari al 75 % della quota attribuita agli stessi nell'esercizio 2010, al netto delle eventuali quote una tantum e dell'importo  assegnato nel medesimo anno quale rimborso degli esoneri di cui alla lett. d);

b) € 300.000
destinati Università di Scienze Gastronomiche con sede a Bra (CN) a conferma del contributo assegnato nel 2010

c) € 1.200.000 destinati alle Università di Europea di Roma e Kore di Enna e alle università telematiche "Uninettuno" e Guglielmo Marconi" sulla base  della valutazione positiva del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario al termine del quinto anno accademico di attività;

d) € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo quale  compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2010/2011 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:

  • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e       dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del       20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al            totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
  • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna        tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

 

Art. 3
L'importo di € 8.700.000 viene destinato agli Atenei sulla base  del modello  per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario di cui alle premesse (Doc. 1/04), utilizzando i dati disponibili più recenti.

Art. 4
L'importo di € 576.355 viene riservato per interventi di carattere straordinario e di riequilibrio e per particolari iniziative degli Atenei correlate al perseguimento di obiettivi di sistema.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Registrato alla Corte dei Conti il 5 dicembre 2011, Reg. 14, Foglio 188
Roma, 8 novembre 2011

IL MINISTRO
(F.to Mariastella Gelmini)