VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle
Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello
stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio
finanziario 2011, ammontante a € 79.564.383 al
lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a
seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma
di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa
indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre
2009 n.191;
VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento
sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile
2001;
VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge
25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268,
con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma
di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di
trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle
università non statali;
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla
programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale
all'art . 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente
riconosciute), comma 4, dispone che:
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis
della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le
università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla
legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle
università delle università non statali) e dell'art.2, comma 5,
lettera c), del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio
1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito
della programmazione);
VISTO il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla
Corte dei Conti, in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30
dicembre 2010, n.240, il quale dispone a partire dall'anno
2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono
accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243,
delle università telematiche "Uninettuno" e Guglielmo
Marconi";
CONSIDERATO che fra le Università non statali
istituite, hanno ottenuto la valutazione positiva del
Comitato al termine del quinto anno di attività in ordine alla
concessione dei contributi previsti dalla legge n. 243/1991
le università Europea di Roma (doc 6/11) e Kore di Enna
(doc. 9/11) e le università telematiche "Uninettuno" (doc.
2/11) e Guglielmo Marconi"( doc. 4/11);
VISTO l'art.12 comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n.240 che al fine di incentivare la correlazione tra la
distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati
di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca,
una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo
dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con
progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla
base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita
l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.
1.
SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca la quale nell'attesa
dell'emanazione dei decreti legislativi ai sensi dell'art.5,
comma 3 lettera a), b) e c) della legge 31/12/2010 n.240, ritiene
che possa essere applicato per l'anno 2011 il modello di
ripartizione delle risorse utilizzato nell'anno 2010;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del
fondo di finanziamento ordinario alle università statali,
predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche, che è stato
applicato dal 2005 al 2010 anche per le Università non
statali con finalità di riequilibrio;
RITENUTO di applicare anche per il corrente
esercizio finanziario 2011 il modello per la ripartizione teorica
del fondo di finanziamento ordinario alle università statali,
predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare
per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione
alle Università non statali del predetto fondo.
DECRETA:
Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a
€ 79.564.383, è assegnato alle
università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n.
243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri
previsti agli artt. 2, 3 e 4.
La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo
conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di
Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.
Art. 2
L'importo di € 70.288.028 viene destinato
ai seguenti interventi:
a) € 58.788.028 destinati globalmente agli Atenei in
misura pari al 75 % della quota attribuita agli stessi
nell'esercizio 2010, al netto delle eventuali quote una tantum e
dell'importo assegnato nel medesimo anno quale rimborso degli
esoneri di cui alla lett. d);
b) € 300.000 destinati Università di Scienze
Gastronomiche con sede a Bra (CN) a conferma del contributo
assegnato nel 2010
c) € 1.200.000 destinati alle Università di Europea di Roma e Kore di Enna e alle università telematiche "Uninettuno" e Guglielmo Marconi" sulla base della valutazione positiva del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario al termine del quinto anno accademico di attività;
d) € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo quale compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2010/2011 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:
Art. 3
L'importo di € 8.700.000 viene destinato agli
Atenei sulla base del modello per la ripartizione
teorica del fondo di finanziamento ordinario di cui alle premesse
(Doc. 1/04), utilizzando i dati disponibili più recenti.
Art. 4
L'importo di € 576.355 viene riservato per
interventi di carattere straordinario e di riequilibrio e per
particolari iniziative degli Atenei correlate al perseguimento di
obiettivi di sistema.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
(F.to Mariastella Gelmini)