VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti
Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212,
"Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica" di cui all'art. 2 della Legge 21
dicembre 1999, n. 508 ed in particolare, l'art. 11 che prevede che
fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le
procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge predetta,
l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto
del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data
alla data di entrata in vigore della legge, sulla base di una
relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la
conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni
vigenti per le istituzioni statali, nonché le disponibilità di
idonee strutture ed adeguate risorse finanziarie e di personale con
parere favorevole, rispettivamente, del Consiglio Nazionale per
l'Alta Formazione Artistica e del Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario;
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n, 1, di
conversione in legge con modificazioni del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180 ed in particolare l'art. 3 quinquies;
VISTO il D.M. del 3 luglio 2009, n. 90, che
individua i settori artistico-disciplinari di competenza dei
Conservatori di musica;
VISTO il D.M 30 settembre 2009, n 124 che
definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di diploma
di primo livello dei Conservatori di musica, in applicazione
dell'articolo 2, del sopracitato decreto ministeriale del 3 luglio
2009, n. 90;
VISTO il D.M. 12 novembre 2009, n.154 concernente
la definizione della frazione dell'impegno orario complessivo di
ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche,
alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio negli
Istituti Superiori di Studi Musicali;
VISTA l'istanza con la quale la Fondazione Siena
Jazz chiede di essere autorizzata a rilasciare titoli di diploma
accademico di Alta Formazione Artistica, di primo e di secondo
livello, nell'ambito delle discipline musicali;
ACCERTATO che la Fondazione Siena Jazz, come
prescritto dall'art.11, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212,
era già esistente alla data di entrata in vigore della sopracitata
legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio
Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nell'adunanza
de 9 giugno 2011, sulla conformità dell'ordinamento didattico dei
corsi di primo livello adottato alle disposizioni vigenti per le
istituzioni statali;
ACQUISITO il parere favorevole, con alcune
raccomandazioni, del Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario in ordine alla disponibilità di idonee
strutture ed adeguate risorse finanziarie e di personale;
CONSIDERATO che, come emerge dalla nota
integrativa presentata, La Fondazione Siena Jazz si è adeguata alle
raccomandazioni formulate nel predetto parere;
VERIFICATA, pertanto, la conformità
dell'ordinamento didattico adottato dalla Fondazione Siena Jazz
alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, in ordine ai
corsi di primo livello, nonché la disponibilità di idonee strutture
e di adeguate risorse finanziarie e di personale;
RITENUTO, nelle more dell'entrata in vigore del
Regolamento sulla programmazione e lo sviluppo dell'offerta
didattica, di dover autorizzare la Fondazione Siena Jazz al
rilascio di titoli di alta formazione di primo livello, nell'ambito
delle discipline musicali
D E C R E T A
Art.1
A partire dall'anno accademico 2011 - 2012 la Fondazione Siena Jazz, di Siena, è autorizzata a rilasciare i seguenti titoli di Alta formazione artistica di primo livello: Basso elettrico, Chitarra jazz, Contrabbasso jazz, Clarinetto jazz, Saxofono jazz, Tromba jazz, Trombone jazz, Pianoforte jazz, Batteria e percussioni jazz, Canto jazz.
Il relativo ordinamento curriculare è definito nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante del presente
decreto.
L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza delle condizioni
concernenti la conformità dell'ordinamento didattico e
l'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del
personale ai corsi attivati.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini