VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010
destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi
Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 655 del 21/12/2010 relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario delle università per l'anno 2010,
registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, reg. 8, Foglio
222;
VISTO in particolare l'art.6 del predetto
D.M. n. 655 del 21/12/2010 che destina 5.000.000 di euro per la
prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani
ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di
ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente
all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un
triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca
autonomamente proposti presso Università italiane , attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4
novembre 2005, n. 230, sulla base di criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministro;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO l'art. 29, comma 11 lettera c) della legge
30 dicembre 2010, n.240 che ha abrogato le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n.230;
VISTO l'art.24, comma 2, lettera b) e comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240 che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica che
hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
VISTO l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre
2010, n.240, il quale prevede che il trattamento economico
spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del
medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento;
VISTO l'articolo 24 comma 5 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, "nell'ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di
contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato
nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, che, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione
europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata
diretta per la copertura di posti di professore ordinario e
associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle
università;
SENTITI l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca, e il Consiglio universitario
nazionale, limitatamente alle disposizioni del presente decreto
attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30
dicembre 2010, n. 240;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione
delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai
sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 655 del
21/12/2010;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del D.M. n. 655 del 21/12/2010, si
rivolge a studiosi di ogni nazionalità, che alla data di
scadenza delle domande, siano in possesso del titolo di dottore di
ricerca o equivalente conseguito da non più di sei anni e risultino
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni
universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in
ragione di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia
non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di
attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del
triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver
ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che
hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica
all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a
corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca
stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni
universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli
studiosi dovranno aver completato il PhD entro il 31 ottobre 2008,
in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di
ricerca postdottorale non finalizzate al solo conseguimento del
PhD.
ART.2
A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 655 del
21/12/2010 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b);
ART.3
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto
dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione
scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il
compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione
scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti
di ricerca. Il Comitato si avvale ai fini della valutazione delle
candidature di esperti, italiani o stranieri di alta
qualificazione. Al termine della fase di valutazione il Comitato
ordina, secondo liste di priorità tra le diverse macroaree, tutte
le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle
da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. Il
Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori
anonimi competenti in materia.
Le liste di priorità sono approvate dal Ministro e
pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero
prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell' ordine di
preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime devono dichiarare la loro disponibilità/diniego
all'assunzione del candidato selezionato e, in caso di
disponibilità devono provvedere entro 30 giorni ad inoltrare al
Ministero la delibera del Dipartimento dell'ateneo contenente
l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di
supporto.
Entro i successivi 60 giorni i candidati selezionati sono
dichiarati vincitori del predetto programma di ricerca di
alta qualificazione e vengono assunti dall'ateneo a seguito
di chiamata diretta secondo le procedure di cui all'art.1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 così come modificato
dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n.
240.
In caso di mancata accettazione del contratto da parte del
vincitore, la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro
i 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa sul sito del
Ministero. Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo
ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che
non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di
personale esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della
legge 30 dicembre 2010, n.240 di cui alle premesse.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede
al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo
accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la
corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo
determinato in misura pari al 120 per cento trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito
all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30
dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata del
contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo
non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario
dell'università.
ART. 6
Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata
del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento
dell'università, presso cui svolge la propria attività, una
dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo
di riferimento e, al termine della durata complessiva del
contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale,
unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al
Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento
è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto
finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della
legge 30 dicembre 2010, n.240, nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, l'università valuta il
titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai
fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In
caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel
ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
ART. 7
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
(Registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2012, Reg. 1,
foglio 364)
IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Mariastella Gelmini)