VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249,
concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" e, in
particolare, l'articolo 15, comma 1, che prevede per i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) la possibilità di conseguire
l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo
e secondo grado mediante il compimento del solo tirocinio formativo
attivo di cui all'articolo 10,
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104,
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità
scolastica;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico" e, in particolare l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente "Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi
dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133" e,
in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010 n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010 n.88 "Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 "Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma
dell'articolo
64 , comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998, n.39 "Testo coordinato delle
disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e
artistica";
VISTO il decreto del Ministro della pubblica
istruzione 11 agosto 1998, n.357 "Programmi e prove di esame per le
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n.509";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente
lo schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti
gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i
percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n.57, "
Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88";
VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 "
Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli
istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87";
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed
i contenuti delle prove di ammissione al tirocinio formativo attivo
riservato ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 10 settembre 2010, n.249;
D E C R E T A:
ART. 1
(Accesso ai corsi di tirocinio
formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado)
- 1) L'ammissione degli studenti ai corsi di tirocinio formativo
attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249, di seguito denominato "Decreto", avviene nei limiti della
programmazione, secondo le modalità indicate al citato art. 15,
integrate con le disposizioni di cui al presente
provvedimento.
- 2) Le università e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio
formativo attivo curano lo svolgimento delle prove d'accesso.
- 3) Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali,
privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la
data di presentazione della domanda di partecipazione al test
preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto
direttoriale di cui al comma 7:
- a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di
concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei
titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9
febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo
l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni,
è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa
riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
- b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a
condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero
nell'anno accademico 2010-2011, fossero iscritti
al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;
- c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso
del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione
fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di
educazione fisica.
- 4) I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono
altresì essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni
fissata dal decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei
crediti formativi universitari che danno titolo all'insegnamento
nelle rispettive classi di concorso.
- 5) Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n.
357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento
delle relative classi di concorso, previsti:
- a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il
curricolo";
- b) dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di
regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi
liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2,
commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- c) dalla direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, "Linee Guida
per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a
norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
- d) dalla direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 "Linee Guida
per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali
a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87".
- 6) Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di
accesso consta di:
- a) un test preliminare predisposto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
- c) una prova orale.
- 7) Il calendario del test preliminare di cui al comma 6,
lettera a), è definito con successivo Decreto Direttoriale della
competente Direzione Generale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
- 8) Il test preliminare mira a verificare le conoscenze
disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di
ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua
italiana.
- 9) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno
formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il
candidato ne deve individuare l'unica esatta. Un numero pari a 10
quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana,
anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più
testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline
oggetto di insegnamento della classe di concorso.
- 10) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la
risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di
tre ore.
- 11) Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve
conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a
21/30.
- 12) L'articolazione della prova scritta di cui al comma 6,
lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o
dalle istituzione di alta formazione artistica, musicale,
coreutica, secondo i seguenti criteri:
- a) l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese
nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo
attivo si riferisce;
- b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di
analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della
lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta
chiusa;
- c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua
straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si
richiede l'accesso al percorso di tirocinio formativo attivo;
- d) nel caso di classi di concorso che contemplano
l'insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova
di analisi del testo;
- e) nel caso di classi di concorso che contemplano
l'insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova
di traduzione;
- f) nel caso di classi di concorso relative a discipline
scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da
una prova pratica in laboratorio.
- 13) Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 6
lettera c), il candidato deve conseguire una votazione nella prova
scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 12 lettera
f), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti
attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio,
ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a
21/30.
- 14) La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il
candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta
tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso.
Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la
prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l'accesso
al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di
abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una
prova pratica.
- 15) I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono
stabiliti nell'allegato A, parte integrante del presente
decreto.
- 16) La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo
è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con
votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30
per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il
punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In
caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una
maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel
caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non
abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
- 17) E' ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l'ordine
della graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non
superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato
nel bando.
- 18) La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in
nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la
graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel
bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato
per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
- 19)Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio
formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di
cui all'articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i
quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria
ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la
frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più
semestri aggiuntivi.
ART. 2
(Bando per la procedura di
accesso)
- 1) Per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta
completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla
programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 5 del Decreto, il relativo bando che prevede:
- a) il numero dei posti disponibili;
- b) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le
fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazioni;
- c) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso
dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto
dagli atenei;
- d) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di
quanto previsto dal presente decreto.
ART.3
(Studenti con disabilità o con
disturbi specifici di apprendimento)
- 1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici
di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
ART.4
(Norma finanziaria)
- 1) Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.