

Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Ai Direttori delle Accademie, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali Pareggiati
LORO SEDI
E, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni della
legge citata in oggetto che interessano direttamente il settore
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e concernenti,
in particolare, la disciplina dei permessi artistici, gli esoneri
per gli incarichi di direzione ed il trattamento di missione e le
procedure di nomina dei revisori dei conti.
Il permesso artistico viene ridotto a dieci giorni ed il
cumulo dei giorni di permesso non fruiti entro l'a.a. 2010/2011 non
potrà superare i trenta giorni per anno accademico fino al loro
esaurimento.
La disposizione più incisiva, per le conseguenze che ricadono
sulle utilizzazioni e sugli incarichi a tempo determinato già
disposti, riguarda la revoca degli anni sabatici e dei cumuli di
permesso artistico eccedenti i trenta giorni già autorizzati.
Poiché la nuova normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2012, a
quella data dovranno riprendere servizio nella propria sede tutti i
docenti che stanno fruendo di permessi artistici con conseguente
rientro dei docenti utilizzati sulle rispettive cattedre nella
istituzione di titolarità.
Ciò comporta anche la revoca degli incarichi a tempo determinato
assegnati sulle cattedre o dei docenti in utilizzazione o
direttamente sui posti dei docenti in anno sabatico.
Al fine, tuttavia, di tutelare il diritto, secondo l'ordine
occupato nella graduatoria della legge n.143, al conferimento
dell'incarico sui restanti posti vacanti o comunque non coinvolti
dalla predetta disposizione, sarà rinnovata la procedura di
assegnazione alle istituzioni sulla base della scelta delle sedi
già effettuata o integrata, su richiesta.
Analoghe conseguenze comporta la disposizione di cui al comma 80
laddove prevede che in caso di esonero dall'insegnamento dei
docenti incaricati della direzione, debba essere reso indisponibile
a copertura a tempo determinato un posto della dotazione organica
per corrispondente durata.
E' pacifico che, nel caso in cui il Direttore che si avvale
dell'esonero sia titolare in altra sede, all'accantonamento del
posto debba provvedere l'istituzione dove svolge l'incarico di
direzione, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le due
istituzioni, motivato da incomprimibili esigenze di organico.
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. affinché, entro il
più breve tempo possibile, sia data comunicazione al Ministero dei
posti che, per effetto dell'accantonamento di cui sopra, dovranno
essere espunti dal novero dei posti disponibili ad incarico a tempo
determinato.
Si rappresenta a tal fine l'esigenza, fatta salva l'autonomia
decisionale in merito di ciascuna istituzione, di correlare le
proprie opzioni anche alle aspettative dei docenti inseriti nella
graduatoria nazionale della legge n.143.
IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Bruno Civello
f.to Civello