VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85, convertito in
Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino
del Consiglio Universitario Nazionale", concernente le elezioni per
il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale, che tra l'altro
stabilisce che, in sede di prima applicazione, i rappresentanti di
metà delle aree di cui all'art. 1 c. 1 lettera a), determinate per
sorteggio, restano in carica per sei anni;
VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato
confermato in 14 il numero delle aree di settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il D.M. 28.12.06 con cui sono stati
nominati i componenti del CUN e successive modifiche e
integrazioni;
Vista l'O.M. 6.10.2010 con la quale sono state
indette le elezioni per il rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09,
10, 12 e 13;
VISTO il D.M. 7.2.2011 con cui sono stati
nominati i componenti del CUN delle suddette aree;
CONSIDERATO che la legge 16 gennaio 2006, n.18
all'art.1, comma 7, prevede che "i componenti del CUN che nel corso
del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla
fascia o categoria od organismo rappresentato decadono
immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse
procedure, per il residuo periodo del mandato originario";
VISTA la nota prot.1026 del 23.6.2011 da cui
risulta che il Consigliere prof. Giuseppe Losco (area
08) ha preso servizio, in qualità di professore straordinario,
presso l'Università di Camerino;
VISTA la nota 1690 del 3 agosto 2011 con la
quale l'Università Ca' Foscari di Venezia comunica che
il Consigliere prof . Luigi Ruggiu (area 11) sarà collocato a
riposo per raggiunti limiti d'età a decorrere dal 1 novembre
2011;
VISTA la nota 26040 del 18 agosto 2011 con
la quale l'Università di Parma comunica che il Consigliere
prof. Vittorio Mangione (area 01) sarà collocato a riposo per
raggiunti limiti d'età a decorrere dal 1 novembre 2011;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può
essere utilizzata una procedura telematica validata a livello
nazionale;
VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è
stata validata da una Commissione di esperti nella seduta
dell'8.02.2010;
VISTO che anche le precedenti elezioni sono
state curate con il supporto telematico del CINECA;
ORDINA
Art. 1
Indizione votazioni
Per i giorni dal 9 al 12 gennaio 2012 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:
Per le suddette componenti sono interessate le aree 01,
08 e 11.
Le votazioni hanno luogo tra le h. 9:00 e le h. 17:00 di ciascun
giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 12 gennaio 2012 le
operazioni di voto terminano alle ore 14.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario.
Art. 2
Elezione dei professori e dei ricercatori
Per ciascuna delle aree 01, 08 e 11 di settori
scientifico-disciplinari di cui al D.M. 16.03.2006, indicato in
premessa, sono eletti un professore ordinario per l'area 11 e
due professori associati per le aree 01 e 08.
Per le suddette aree disciplinari sono costituiti due collegi
elettorali dei quali uno è composto dai professori ordinari ed
uno dai professori associati.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito
separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e
fasce.
Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E'
eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di
ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
Le aree 01, 08 e 11 erano tra quelle determinate per
sorteggio a norma dell'art. 4, c. 2, della legge n. 18/2006,
nominati con D.M. 28.12.2006, in carica per sei anni in deroga a
quanto previsto dall'art. 1, c. 6, della legge medesima.
Art. 3
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione
delle candidature
Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto
conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei
professori ordinari e associati, in servizio al 4 novembre
2011, distinti per collegi elettorali, e li pubblica in data
14 novembre 2011 sul sito all'indirizzo
elezionicun.miur.it.
Entro il 24 novembre 2011, gli interessati possono proporre
opposizione al Rettore che decide entro il 29 novembre 2011 e
comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare
agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro il 5
dicembre 2011, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini
della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli
schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 ), e pubblicati sul
sito elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori ordinari e
associati, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o
da un suo delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici
amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20
dicembre 2011 al CINECA, che le trasmetterà alla Commissione
elettorale Centrale di cui al successivo art. 8. Tali dichiarazioni
possono essere prodotte automaticamente dagli interessati
all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it.
Art. 4
Esercizio del diritto di voto
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento
penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in
attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode
dell'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria
diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra
sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione
scritta del Preside della facoltà di appartenenza, per i professori
ordinari e associati.
Art. 5
Seggi elettorali
Entro il sesto giorno antecedente quello fissato per l'inizio
delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con
decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la
elezione dei professori delle aree 01, 08 e 11.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione
di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro
membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni
di segretario. Il Presidente è scelto tra i professori di prima o
seconda fascia.
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con
competenza informatica. Per la validità delle operazioni della
Commissione è necessaria la presenza di almeno tre
componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore
provvede alla sostituzione.
Art. 6
Operazioni di voto
Il documento che descrive la procedura telematica, atta a
consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma
sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver
ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere
alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito
elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni è
affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa
disponibile dal seggio elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo
stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti
nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le
votazioni.
Art. 7
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Alle ore 15 del giorno 12 gennaio 2011 si insedia la Commissione
elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che
sono pubbliche.
Al completamento di tutte le operazioni per ciascun
collegio, i risultati verranno pubblicati in rete.
Art. 8
Commissione Elettorale Centrale
Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una
Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le
operazioni di cui all'art. 3 e all'art.7.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un
Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un
professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché
da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non
inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti
materiali da personale di segreteria messo a disposizione
dall'Amministrazione.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla
base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama
gli eletti.
Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.
IL MINISTRO
(Mariastella Gelmini)