Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 18 ottobre 2011

Parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale delle Aree 01, 08 e 11

Emblema Repubblica Italiana


VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", concernente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale, che tra l'altro stabilisce che, in sede di prima applicazione, i rappresentanti di metà delle aree di cui all'art. 1 c. 1 lettera a), determinate per sorteggio, restano in carica per sei anni;
VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato confermato in 14 il numero delle aree di settori scientifico-disciplinari;    
VISTO il D.M. 28.12.06 con cui sono stati nominati i componenti del CUN e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'O.M. 6.10.2010 con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle aree 03,  05, 07, 09, 10, 12 e  13;  
VISTO il D.M. 7.2.2011 con cui sono stati nominati i componenti del CUN  delle suddette aree;
CONSIDERATO che la legge 16 gennaio 2006, n.18 all'art.1, comma 7, prevede che "i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario";
VISTA la nota prot.1026 del 23.6.2011 da cui risulta che il  Consigliere  prof. Giuseppe Losco (area 08) ha preso servizio, in qualità di professore straordinario, presso l'Università di Camerino;
VISTA la nota 1690 del 3 agosto 2011  con la quale l'Università  Ca'  Foscari di Venezia comunica che il Consigliere prof . Luigi  Ruggiu (area 11) sarà collocato a riposo per raggiunti limiti d'età a decorrere dal 1 novembre 2011;
VISTA la nota 26040 del 18 agosto 2011  con la quale l'Università  di Parma comunica che il Consigliere prof. Vittorio Mangione (area 01) sarà collocato a riposo per raggiunti limiti d'età a decorrere dal 1 novembre 2011;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale;
VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata da una Commissione di esperti nella seduta dell'8.02.2010;           
VISTO che  anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

ORDINA

Art. 1
Indizione votazioni

Per i giorni dal 9  al 12 gennaio 2012 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

  1. n. 1 professore ordinario, straordinario e fuori ruolo;
  2. n. 2 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo;

Per le suddette componenti sono interessate le aree  01, 08  e 11.
Le votazioni hanno luogo tra le h. 9:00 e le h. 17:00 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 12 gennaio 2012 le operazioni di voto terminano alle ore 14.

Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario.

 

Art. 2
Elezione dei professori e dei ricercatori

Per ciascuna delle aree  01, 08 e  11 di settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 16.03.2006, indicato in premessa, sono eletti un professore ordinario per l'area 11 e due  professori associati per le aree 01 e 08.
Per le suddette aree disciplinari sono costituiti due collegi elettorali dei quali uno è composto dai professori ordinari ed  uno dai professori associati.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.
Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
Le aree 01, 08 e  11 erano tra quelle determinate per sorteggio a norma dell'art. 4, c. 2, della legge n. 18/2006, nominati con D.M. 28.12.2006, in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, della legge medesima.

 

Art. 3
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori ordinari e  associati, in servizio al 4 novembre 2011, distinti per collegi elettorali,  e li pubblica in data 14 novembre 2011 sul sito all'indirizzo elezionicun.miur.it.
Entro il 24 novembre 2011, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il 29 novembre 2011 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro  il 5 dicembre 2011, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 ), e pubblicati sul sito elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori ordinari e associati, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20 dicembre 2011 al CINECA, che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 8. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it.

Art. 4
Esercizio del diritto di voto

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode dell'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta del Preside della facoltà di appartenenza, per i professori ordinari e associati.

 

Art. 5
Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la elezione dei professori delle aree 01, 08 e  11.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra i professori di prima o seconda fascia.
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.

 

Art. 6
Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può  procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

 

Art. 7
Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 15 del giorno 12 gennaio 2011 si insedia la Commissione elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
Al completamento di tutte le  operazioni per ciascun collegio, i risultati verranno pubblicati in rete.

 

Art. 8
Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 3 e all'art.7.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama gli eletti.
Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Roma, 18 ottobre 2011

IL MINISTRO
(Mariastella Gelmini)