VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO in particolare l'articolo 29, comma 21, della predetta legge n. 240/2010 il quale prevede che con decreto del Ministro, previo parere del CUN e del CNAM, sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza;
VISTOil D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTOil D.P.C.M. 9 aprile 2001 concernente "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti. dell'Accademia Nazionale di Danza. dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTOin particolare l'art. 2, comma 8, lettere c) ed h) della citata legge 508/1999 che prevede modalità e strumenti di raccordo tra il sistema universitario e gli istituti di alta formazione artistica e musicale, nonché la facoltà di convenzionamento con le Istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei e di diplomi accademici da parte di Istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, concernente "Regolamento riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508";
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003. n. 132, concernente "Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma delle Legge 21 dicembre 1999 n. 508";
ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011;
ACQUISITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011;
CONSIDERATO necessario, tenuto conto dei predetti pareri, fissare un tetto massimo di crediti acquisibili annualmente nelle due Istituzioni, adeguati alla contemporanea frequenza dei corsi di studi e ai relativi contenuti e obiettivi formativi;
RITENUTO pertanto, in esecuzione della predetta legge n.240/2010, di dover disciplinare la materia in esame;
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità
organizzative per consentire agli studenti la contemporanea
iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli
Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
2. Al tal fine, all'atto dell'iscrizione lo
studente che dichiari l'intenzione di avvalersi della contemporanea
iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di
studio previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. I competenti organi delle strutture didattiche
interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro
compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno
richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della
predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le
Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste
dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino
all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con
riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le
istituzioni.
4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di
trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al
percorso, alla carriera di studio dello studente.
Art. 2
Le Università e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna Istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:
c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto
allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli
organismi regionali competenti in materia;
d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi
ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché
eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari
insegnamenti.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro