DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della Sanità;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009 adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
VISTA la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e chirurgia;
CONSIDERATA la necessità di assicurare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, e dell'articolo 7, comma 3 del decreto 19 febbraio 2009, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
DECRETA:
Art. 1
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001 e dal decreto 19 febbraio 2009 relativi all'anno accademico 2010 -2011, si svolgono nei mesi di ottobre-novembre 2011 e marzo-aprile 2012.
Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi
sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi
universitari e per le singole lauree.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate
almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Direzione Generale per l'università , lo studente
e il diritto allo studio universitario - e al Ministero della
salute - Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei
comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per
professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie.
Art. 2
Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
Art. 3
Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
F.to M. Stella Gelmini
IL MINISTRO DELLA SALUTE
F.to Ferruccio Fazio