DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 16 novembre 2000 con il
quale l'Istituto "Centro di Psicologia Clinica", è stato
abilitato ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede di
Pescara, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto
n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 27 aprile 2001 di
conferma dell'abilitazione all'istituto suddetto;
VISTO il decreto in data 18 ottobre 2001 ai
autorizzazione ad aumentare il numero massimo degli allievi
ascrivibili al primo anno di corso;
VISTO il decreto in data 21 ottobre 2004 di
autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Pettorano
sul Gizio (L'Aquila);
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale di Pescara da via dei Sabini, 53 a via Renato Paolini,
102;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 28
giugno 2012;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
24 luglio 2012 trasmessa con nota prot. 960 del 30 luglio 2012;
D E C R E T A :
Art. 1
L'Istituto "Centro di Psicologia Clinica" abilitato con decreto in
data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare
nella sede principale di Pescara un corso di
specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998,
n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via dei
Sabini, 53, a via Renato Paolini, 102.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele Livon