DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15
maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre
2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli
standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in
relazione al personale docente, nonché alle strutture ed
attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la
Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del
predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTA l'istanza con la quale la "S.A.P.P. - Scuola
dell'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica" ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Roma - Via G. Sommelier, 40 -,
per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di
corso pari a 20 unità e, per l'intero corso,
a 80 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
regolamento nella seduta dell'11 maggio 2012;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella
riunione del 24 luglio 2012 trasmessa con nota prot. 960 del 30
luglio 2012;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, la "S.A.P.P. - Scuola dell'Accademia di Psicoterapia
Psicoanalitica" è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede
principale di Roma - Via G. Sommelier, 40 -, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento .
2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele Livon