DIPARTIMENTO PER
L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede
la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto di diniego dell'abilitazione
all'istituto "La nuova scuola di neuroscienze, psicoterapia,
ipnoterapia e riabilitazione mentale e fisica" in data 13 luglio
2011;
VISTA l'istanza con la quale l' "Istituto di
Psicoterapia Breve, e Cognitivo Comportamentale (I.P.B.C.C.)" ha
chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Torrecuso (BN) - Contrada
Collepiano c/o Hotel Lemi - per un numero massimo di allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per
l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 23 marzo 2012, ha
espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento
rilevando che non si evidenzia coerenza tra il modello teorico
presentato e l'organizzazione didattica; non c'è
prevalenza del modello teorico presentato rispetto al totale degli
insegnamenti e alle competenze dei didatti; non risultano in
definitiva elementi nuovi di rilevanza tale da indurre a modificare
il parere precedente;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza
di riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall' "Istituto di
Psicoterapia Breve, e Cognitivo Comportamentale
(I.P.B.C.C.)" con sede in Torrecuso (BN) -
Contrada Collepiano c/o Hotel Lemi - per i fini di cui
all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre
1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della
Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON