DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede
la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto di diniego dell'abilitazione alla
"Scuola di psicoterapia e criminologia clinica" ad istituire e ad
attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in
psicoterapia in data 24 aprile 2008;
VISTO il decreto di diniego alla reiterazione
dell'istanza dell'Istituto "Scuola di Specializzazione in ipnosi e
psicoteapia cognitiva" in data 10 ottobre 2008;
VISTO il decreto di diniego alla seconda
reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di psicoteapia
cognitiva e ipnosi" in data 29 maggio 2009;
VISTO l'ulteriore decreto di diniego alla terza
reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoteapia
cognitiva" in data 15 novembre 2011;
VISTA la reiterazione dell'istanza con la quale
l'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Firenze - Via dei Massoni,
21, presso "Villa Kraft" - per un numero massimo di
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità
e, per l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 23 marzo 2012, ha
espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento ritenendo
che il testo integrativo prodotto non aggiunga elementi cruciali
per modificare i giudizi precedentemente espressi. Ritiene altresì
che, pur riconoscendo l'interesse e la portata internazionale del
movimento che sta sviluppando l'ipnoterapia, non ci siano ancora né
le basi nella letteratura internazionale né prove di efficacia di
un avanzamento del modello rispetto ai due elementi costitutivi. I
riferimenti evidence-based non hanno portata tale da coprire tutto
lo spettro delle patologie, ma sono limitate ad alcuni ambiti. Non
ci sono quindi le basi per approvare una scuola di formazione
ispirata a questo modello;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza
di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Scuola di
ipnoterapia cognitiva" con sede in Firenze - Via dei Massoni,
21, presso "Villa Kraft" - per i fini di cui all'articolo 4
del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è
respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON