Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 2 aprile 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2012 n. 97

Scuola di ipnoterapia cognitiva

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione  dell'istanza;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il decreto di diniego dell'abilitazione alla "Scuola di psicoterapia e criminologia clinica" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia in data 24 aprile 2008;

VISTO il decreto di diniego alla reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di Specializzazione in ipnosi e psicoteapia cognitiva" in data 10 ottobre 2008;

VISTO il decreto di diniego alla seconda reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di psicoteapia cognitiva e ipnosi" in data 29 maggio 2009;

VISTO l'ulteriore decreto di diniego alla terza reiterazione dell'istanza dell'Istituto "Scuola di ipnoteapia cognitiva" in data 15 novembre 2011;

VISTA la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva"   ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - Via dei Massoni, 21,  presso "Villa Kraft" -  per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

CONSIDERATO che   la   competente   Commissione   tecnico-consultiva  nella  riunione del 23 marzo 2012, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento ritenendo che il testo integrativo prodotto non aggiunga elementi cruciali per modificare i giudizi precedentemente espressi. Ritiene altresì che, pur riconoscendo l'interesse e la portata internazionale del movimento che sta sviluppando l'ipnoterapia, non ci siano ancora né le basi nella letteratura internazionale né prove di efficacia di un avanzamento del modello rispetto ai due elementi costitutivi. I riferimenti evidence-based non hanno portata tale da coprire tutto lo spettro delle patologie, ma sono limitate ad alcuni ambiti. Non ci sono quindi le basi per approvare una scuola di formazione ispirata a questo modello;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;


D E C R E T A :

Art. 1


L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" con sede in  Firenze - Via dei Massoni, 21, presso "Villa Kraft" -  per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 2 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to  Dott. Daniele LIVON