Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 2 aprile 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2012 n. 91

Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI

 

IL DIRETTORE GENERALE


VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione  dell'istanza;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;


VISTA l'istanza con la quale la "Scuola di Psicoterapia cognitivo comportamentale" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze Via del Ponte Rosso, 9 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità;

CONSIDERATO che   la   competente   Commissione   tecnico-consultiva  nella  riunione del 23 marzo  2012, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento  rilevando che il piano didattico presenta tuttora una serie di problematiche relative all'elevata frammentazione del numero dei corsi, alla dispersione  dei docenti in relazione agli insegnamenti, alla scarsa congruenza dei curricula di alcuni docenti in rapporto alla materia di cui sono titolari, all'assenza di  riferimenti e orientamenti psicoterapeutici differenti da quello della scuola;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;


D E C R E T A :

Art. 1


L'istanza di riconoscimento proposta dalla "Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale"  con sede in  Firenze Via del Ponte Rosso, 9 - per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 2 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON