Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO
STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249,
concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011 "Definizione
delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove
di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il
quale è stato definito il numero dei posti disponibili a
livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio
Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12;
VISTO il parere espresso in data 29 marzo 2012
dal Garante per la protezione dei dati personali, richiesto ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e, in particolare,
l'articolo 154, comma 4 e 5;
RITENUTO di dover fornire indicazioni operative
in merito alle modalità di svolgimento del test preliminare e delle
ulteriori prove di selezione, di cui all'articolo 15, comma 5, del
Decreto Ministeriale n. 10 settembre 2010, n. 249;
D E C R E TA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Il Ministero è responsabile della definizione
dei contenuti e delle modalità di svolgimento del test preliminare
per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al DM
del 10 settembre 2010, n. 249.
2. Le Università determinano autonomamente i
contenuti della prova scritta e della prova orale, di cui
all'articolo 15, comma 5, del DM del 10 settembre 2010, n.
249.
3. Le Università pubblicano il bando di concorso
entro il 3 maggio 2012. Dal 4 maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è
attivata la procedura informatizzata di iscrizione on-line, di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. Le Università curano le attività
organizzative connesse allo svolgimento del test e delle prove,
tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con
disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
5. Le Università nominano un responsabile del
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm,
al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento, dei criteri e delle procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici.
Articolo 2
(Procedura di iscrizione)
1. I candidati devono iscriversi al test,
esclusivamente con modalità on-line attraverso la procedura di cui
all'Allegato 1.
2. Tale procedura prevede che i candidati
inseriscano i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, residenza e recapito, Università e classe
di abilitazione prescelta, titoli di ammissione, previa visione
dell'informativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. I dati di cui al comma 2, sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva di
accesso ai corsi per il tirocinio formativo attivo.
4. Le Università rendono disponibile le
informazioni inerenti il perfezionamento dell'iscrizione, incluse
le modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al
test.
5. I titoli eventualmente autocertificati quale
attestazione del possesso dei requisiti d'accesso, devono essere
verificati dalle Università prima della pubblicazione dei risultati
della prova scritta e, laddove l'esito di tale verifica fosse
negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura selettiva.
L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento
provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che
risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
6. La procedura di iscrizione al test relativo a
ciascuna classe di abilitazione si conclude con il pagamento del
contributo all'Università scelta dal candidato. La ricevuta di tale
pagamento costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e può essere
presentata il giorno del test, qualora il candidato non risultasse
nell'elenco predisposto dall'Università.
Articolo 3
(Test preliminare)
1. Il test preliminare di cui all'articolo 1,
comma 1 è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
2. Il test ha il medesimo contenuto su tutto il
territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si
svolge secondo il calendario, definito a livello nazionale, di cui
all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. Il test comprende 60 domande, ciascuna
formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il
candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, 10 quesiti
sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con
riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri
quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della
classe.
4. La risposta corretta vale 0,5 punti, la
risposta non data o errata vale 0 punti.
5. Il test ha inizio presso tutte le sedi alle
ore 10.00 per le sessioni calendarizzate al mattino e alle ore
15.30 per le sessioni calendarizzate nel pomeriggio. Per lo
svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore.
Articolo 4
(Prova scritta e Prova orale)
1. Possono accedere alla prova scritta i
candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a
21/30 nel test preliminare.
2. Possono accedere alla prova orale i candidati
che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella
prova scritta.
3. Il superamento della prova orale con un
punteggio non inferiore a 15/20 è condizione per l'accesso al
Tirocinio Formativo Attivo in relazione al posizionamento in
graduatoria rispetto ai posti disponibili.
4. I contenuti e il calendario delle prove
scritte e orali sono predisposti autonomamente dell'ateneo che ne
assicura adeguata pubblicità.
Articolo 5
(Valutazione dei titoli)
1. I titoli valutabili e i relativi punteggi
sono stabiliti nell'allegato 4, parte integrante del presente
decreto.
2. I titoli sono presentati dai candidati
secondo le modalità previste dal bando.
Articolo 6
(Graduatoria)
1. L'ateneo formula la graduatoria finale, per
ciascuna classe di abilitazione.
2. La graduatoria degli ammessi al TFA è
predisposta sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che
hanno superato il test preliminare, i risultati della prova scritta
e i risultati della prova orale con votazioni non inferiore a 21/30
per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non
inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito
all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di
punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di
servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore
parità, prevale il candidato più giovane.
3. L'ammissione al TFA avviene secondo l'ordine
della graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, per un
numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili
per l'accesso, indicato nel bando.
4. In caso di collocazione in posizione utile in
graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, il candidato
deve optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso di
TFA.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati
ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al
numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad
alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti
pari al numero degli ammessi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniele Livon