VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero
dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione
medica;
VISTO il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che
all'art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro già
individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive
modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca di concerto con il Ministro della
Salute;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo
2012 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del
numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione
specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche
per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014, di
cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del
1999;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, in via di
perfezionamento, di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze,
concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare
nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2011/2012,
pari a 8439 unità e la determinazione del numero complessivo dei
contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo
anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
RITENUTO che l'offerta formativa delle Università si
rivolge all'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto 1 agosto 2005 del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo al riassetto delle
scuole di specializzazione di area sanitaria e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 29 marzo 2006 del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero
della Salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i
requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro
dell'Istruzione, Università e della Ricerca e successive modifiche,
di ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale della formazione
medica specialistica, che ha il compito di verificare gli standard
per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere
per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della
rete formativa e delle singole strutture che le compongono,
effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché
definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della
formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione
europea;
VISTI i decreti del Ministero della Salute di
concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle
strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di
specializzazione, in data 6/11/2008 e 19/2/2009 e successive
integrazioni;
VISTI i decreti direttoriali, in data 12/12/2008
e 25/3/2009 e successive integrazioni, con cui questo Ministero ha
istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
VISTO in particolare l'art. 3, comma 4, del D.M.
1 agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola di
specializzazione che il numero di iscrivibili non può essere
inferiore a tre per anno di corso;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e in particolare l'art. 757;
VISTA la nota del 9 febbraio 2012 prot. n. 1494,
con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della
Sanità Militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici
specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, per l'a.a. 2011/2012;
VISTO l'art. 46, comma 2 del predetto decreto
legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300,
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che all'art. 39, comma 5, prevede l'accesso alle scuole di
specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183
del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini
dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di
specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia
costituito con una struttura privata o con un professionista
operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura o il singolo
professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente
accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di
assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per
specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere
ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più
del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale
medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola;
VISTO il D.M. 6 marzo 2006, n. 172, e successive
modificazioni, "Regolamento concernente modalità per l'ammissione
dei medici alle scuole di specializzazione in
medicina";
VISTA la sentenza del TAR LAZIO -
Sezione Terza bis numero 02749 del 13/12/2011 oggetto di
impugnativa innanzi al Consiglio di Stato da parte del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
SENTITO il Ministero della Salute;
D E C R E T A:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
IL MINISTRO
firmato: Francesco Profumo