VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012 pari ad € 7.081.843.844, comprensivo dei seguenti finanziamenti:
VISTO l'art. 49, comma 3 bis, della legge 4 aprile 2012, n. 35 in cui si prevede che "A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge".
RAVVISATA la necessità di destinare, nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art.33, comma 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di € 333.000.000 per il Fondo di finanziamento ordinario delle università e rinviare l'utilizzo della somma residua pari ad € 67.000.000 ad un successivo specifico provvedimento;
VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e in particolare l'articolo 2, comma 5 in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009;
TENUTO CONTO che tale importo risulta pari a € 76.383.889, di cui € 60.000.000 risultano essere già in riduzione dagli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, inclusi € 46.209.000 a valere sul capitolo 1694;
TENUTO CONTO che a valere sullo stanziamento del cap. 1694 è necessario destinare a favore della Provincia autonoma di Trento l'importo di € 16.383.889 per le finalità di cui al punto precedente da trasferire ad altro capitolo con specifico provvedimento;
TENUTO CONTO che, alla luce di quanto sopra
indicato, lo stanziamento effettivamente disponibile sul cap. 1694
per il Fondo di finanziamento ordinario delle università per
l'esercizio finanziario 2012 è pari a € 6.998.459.955;
VISTO l'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993,
n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della Legge 27 dicembre
1997, n. 449;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicato fino all'anno 2009 per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;
VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;
VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;
VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, in cui si prevede che all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n.1 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis "gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse";
VISTO il modello unico di finanziamento adottato negli anni 2010 e 2011, all'interno del quale sono confluiti gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario ed i criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui si prevede che "a decorrere dall'anno 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario, è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il D.M. 3 novembre 2011, n. 439, relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario, degli interventi di riequilibrio e degli interventi
perequativi per l'anno 2011;
VISTO l'art. 29, comma 7, legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con il quale è attribuito al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi
di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i
cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la
copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore da parte delle università;
VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011;
VISTO il parere reso dall'ANVUR in data 28 marzo 2012 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto articolo 2 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dell'intervento di cui all'art.11 della legge 240/10;
VISTO il parere espresso dalla Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 al fine di definire nuovi criteri di ripartizione delle risorse ministeriali a favore dei Consorzi interuniversitari;
ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 20 marzo 2012, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 22 marzo 2012 e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari del 22 marzo 2012;
D E C R E T A
Per il corrente esercizio finanziario 2012 le assegnazioni del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari di cui all'art.7, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati.
Art. 1 -
Interventi quota base FFO
€. 5.560.719.948 vengono destinati come di
seguito indicato.
La "Quota base 2011" non tiene conto delle riduzioni per turn
over di cui all'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
all'art. 1, comma 3, decreto legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, disposte nel medesimo
anno.
Ad integrazione di tali assegnazioni sono disposti gli interventi
finanziari di cui agli articoli successivi.
Art. 2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per interventi specifici € 86.305.482 sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali:
Art. 3 - Assegnazione
destinata per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1 - Quota premiale FFO
€ 910.000.000 pari al 13% del totale delle
risorse disponibili, vengono assegnati alle università sulla base
dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.
Art. 4 - Assegnazione
destinata per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30
dicembre 2010, n. 240 - Intervento perequativo FFO
€ 105.000.000 pari a circa l'1,5% del
totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università
a fini perequativi secondo i
criteri e le modalità di cui all'allegato 2.
Al termine delle assegnazioni di cui al presente articolo e degli
articoli precedenti:
Le eventuali risorse disponibili, assicurato quanto previsto ai punti a) e b), sono ripartite esclusivamente tra gli atenei sottofinanziati in misura superiore al 5% ai sensi di quanto riportato nell'allegato 2.
Art. 5 - Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero
€ 1.500.000 vengono destinati per la copertura,
in regime di cofinanziamento di chiamate dirette di professori e
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, di studiosi stabilmente
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a
livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una
posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di
ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta
autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università
italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al
posto per il quale ne viene proposta la chiamata ovvero di studiosi
che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di
ricerca di alta qualificazione identificati con il decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1
luglio 2011, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma
7, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono escluse dal presente intervento:
Resta fermo il rispetto dei limiti assunzionali ai sensi della
normativa vigente alla data della presa di servizio.
Gli interventi di cofinanziamento dei professori e dei ricercatori
a tempo determinato sono pari al 50% del costo della qualifica
corrispondente. Per i professori, l'inquadramento da parte
dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della
eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, fermo
restando che il cofinanziamento ministeriale non potrà essere
superiore al 50% del trattamento economico relativo alla quinta
classe stipendiale. Nel caso di chiamate dirette di soggetti che
hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del
26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo
cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.
A tal fine entro il 30 giugno 2012, le università formulano
specifiche proposte al Ministero. Qualora le proposte accolte
superino le disponibilità di cui al presente articolo, si
procederà:
Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, ovvero dei ricercatori a tempo determinato anticipatamente rispetto al termine del contratto, per passaggio ad altra Università o cessazione per altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata
Art. 6 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"
€ 5.000.000 vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.
Art. 7 - Consorzi interuniversitari
€ 40.000.000 sono destinati per assicurare un
adeguato sostegno finanziario ai Consorzi interuniversitari
sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 3.
Art. 8 - Interventi a favore degli studenti
€ 15.500.000 sono destinati come di seguito indicato.
Art. 9 - Interventi per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo
€ 500.000 vengono destinati a titolo di
incentivo per l'adozione, entro il 1 gennaio 2013, del sistema di
contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo e
sono ripartiti tra gli atenei secondo i criteri di cui all'allegato
5.
Art.10 - Interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del Piano lauree scientifiche
€ 1.000.000 vengono destinati per interventi di
incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del
Piano lauree scientifiche ed attribuite alle università individuate
sulla base della valutazione e del monitoraggio delle azioni
relative al potenziamento del rapporto Scuola - Università - Mondo
del lavoro. A tal fine, anche a seguito di verifica degli esiti
delle attività svolte nel medesimo Piano per il periodo 2008 -
2010, saranno valutati i progetti presentati entro il 30 giugno
2012 dalle Università secondo criteri definiti con successivo
provvedimento ministeriale.
Art. 11 - Interventi specifici a favore dell'ANVUR
€ 2.000.000 sono destinati all'ANVUR ai sensi
dell'art.12, comma 7 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 per lo
svolgimento delle attività istituzionali di valutazione.
Art. 12 - Interventi previsti da disposizioni legislative
€ 267.934.525 vengono destinati come di seguito
indicato.
Art. 13 - Ulteriori interventi
€ 3.000.000 vengono riservati per interventi
straordinari a favore delle università e degli istituti di
istruzione universitaria a seguito di specifica richiesta inviata
al Ministro entro il 30 giugno 2012 per finalità relative a
specifiche iniziative in ambito di ricerca, didattica e
internazionalizzazione del sistema universitario.
(Registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 2012, Reg. 7, foglio 32)
IL MINISTRO
Francesco Profumo
(f.to Francesco Profumo)