Decreto Ministeriale
19 dicembre 2012
n. 948
Moratoria rate di finanziamenti agevolati a valere sul FAR
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR),
convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008, n. 121,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo
4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto Legislativo del 27 luglio
1999, n. 297, recante "Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità
dei ricercatori";
Visto in particolare l'articolo 5 del predetto
Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, che istituisce,
presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (ora MIUR) il Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
Visto il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8
agosto 2000, recante "Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
297";
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con
legge 7 agosto 2012 n. 134;
Visto, in particolare, l'articolo 26 del
decreto-legge n. 83/2012 ("Moratoria delle rate di finanziamento
dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni"), che
stabilisce che in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi
dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal MIUR a
valere sul FAR, può essere disposta, per una sola volta, una
sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle
rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013;
Considerato che l'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con decreto di natura non
regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria
competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del
beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonché
i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta,
prevedendo altresì le modalità di restituzione graduale delle
agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata
adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità
nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purché
il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo;
Considerato che il comma 2 dell'articolo 26 del
decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al
medesimo articolo 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato
alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati già concessi
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a
valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui
all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
nonché i termini massimi per la presentazione della relativa
richiesta da parte delle imprese.
Art. 2
(Soggetti beneficiari)
- 1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 26 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le imprese beneficiarie delle
agevolazioni del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, che
abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti
agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo.
Art. 3
(Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di una
rata scaduta o a scadere)
- 1. Le imprese di cui all'articolo 2 possono richiedere, con le
modalità di cui al comma 4, che, per i finanziamenti agevolati
ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con
scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un
periodo di dodici mesi.
- 2. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere
comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di
moratoria, ovvero, qualora la rata risulti già scaduta alla data
dell'atto d'impegno di cui al comma 6, lettera c), entro sessanta
giorni dalla predetta data. In tale ultimo caso, l'impresa è
altresì tenuta a corrispondere, a pena di decadenza dal beneficio,
gli interessi di mora calcolati sull'importo della rata scaduta e
non pagata, ovvero, nel caso di rata pagata solo in misura
parziale, sull'importo residuo da pagare della rata scaduta, per il
periodo intercorrente dalla data originaria di scadenza della
predetta rata sino alla data di presentazione della domanda di cui
al comma 4.
- 3. Per effetto della moratoria di cui al comma 1, il piano di
ammortamento del finanziamento agevolato originario trasla di
dodici mesi. Pertanto, il pagamento della rata sospesa, comprensivo
sia della quota capitale che della quota interesse maturata nel
periodo di traslazione, deve essere effettuato dall'impresa dodici
mesi dopo la data di scadenza della medesima rata sospesa e,
conseguentemente, i pagamenti delle rate non scadute devono essere
effettuati dodici mesi dopo le rispettive date di scadenza indicate
nel piano di ammortamento originario.
- 4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le
imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet
https://roma.cilea.it/sirio, che costituisce l'unica modalità di
presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in
forme diverse.
- 5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata prima
della data di scadenza della rata per la quale si richiede la
sospensione, fermo restando quanto previsto al comma 1. Nel caso in
cui la rata oggetto della richiesta di sospensione risulti già
scaduta alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero
venga a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta
data, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
- 6. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei
soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e
tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del d.m. n.
593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede
a:
- a) aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento
agevolato, in funzione della traslazione dello stesso di dodici
mesi;
- b) rideterminare, in funzione della predetta traslazione di
dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato,
l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di
Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Nel caso in cui la traslazione
del piano di ammortamento determini il superamento dell'Equivalente
Sovvenzione Lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto
convenzionato con il MIUR provvede a:
- i. rideterminare, nel caso in cui l'impresa non abbia ancora
ricevuto, alla data di presentazione della domanda di cui al comma
4, la quota a saldo, le agevolazioni concesse all'impresa, sino a
riportare l'Equivalente Sovvenzione Lordo entro il limite massimo
concedibile, secondo le modalità previste dalla normativa di
riferimento applicabile al programma agevolato;
- ii. calcolare, relativamente alle imprese che, alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 4, abbiano già ricevuto
la quota a saldo delle agevolazioni, l'importo dell'aiuto
eccedente, che l'impresa deve restituire, maggiorato degli
interessi al tasso comunitario di riferimento di cui al comma 9,
lettera a), al Ministero, entro il termine di pagamento dell'ultima
rata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato traslato
di 12 mesi;
- c) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica,
un apposito atto di impegno in cui è riportato il piano di
ammortamento aggiornato del finanziamento agevolato, nonché
l'eventuale importo che l'impresa deve corrispondere, ai sensi di
quanto previsto alla precedente lettera b), punto ii., per
l'avvenuto superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo
concedibile.
- 7. L'atto di impegno di cui alla lettera c) del comma 6, che
forma parte integrante del decreto di concessione delle
agevolazioni, è trasmesso al Ministero in via telematica,
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta
giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'azienda, pena la
decadenza dei benefici.
Art. 4
(Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di più rate
scadute)
- 1. Possono altresì accedere alla moratoria delle rate del
finanziamento agevolato le imprese di cui
all'articolo 2 che, alla data di pubblicazione del presente
decreto, non abbiano pagato due o più rate del finanziamento
agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato
il provvedimento di revoca delle agevolazioni. In tali casi, le
imprese possono richiedere:
- a) la sospensione, con i medesimi effetti di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 3, del pagamento della quota capitale relativa all'ultima
rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda
di cui al comma 4, unitamente a
- b) la restituzione graduale, con le modalità indicate al comma
2, delle somme dovute, per un importo complessivo pari alle
ulteriori e precedenti rate, rispetto alla rata oggetto di
moratoria, già scadute e non pagate, ciascuna delle quali
maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo
intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 4.
- 2. L'importo relativo alle somme dovute di cui al comma
precedente è restituito dalle imprese:
- a) ad un tasso di interesse pari al tasso di riferimento
vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4,
fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e
pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
;
- b) in un numero di rate pari a quello delle rate residue del
piano di ammortamento, traslato di dodici mesi, contestualmente al
pagamento di queste ultime.
- 3. Ai fini dell'accesso ai predetti benefici, le imprese devono
presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, apposita domanda tramite il sito internet
https://roma.cilea.it/sirio, che costituisce l'unica modalità di
presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in
forme diverse.
- 4. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei
soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e
tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del d.m. n.
593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede
a:
- a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire,
esplicitando le modalità e la tempistica della relativa
restituzione, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3;
- b) rideterminare, in funzione della traslazione di dodici mesi
del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità
delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di Equivalente
Sovvenzione Lordo. Nel caso in cui la predetta restituzione
graduale determini il superamento dell'Equivalente Sovvenzione
Lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto convenzionato
con il MIUR provvede secondo quanto previsto all'articolo 3, comma
6, lettera b);
- c) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un
apposito atto di impegno in cui sono riportati il piano aggiornato
di ammortamento del finanziamento agevolato, l'eventuale importo da
restituire al Ministero per il superamento dell'Equivalente
Sovvenzione Lordo massimo concedibile, nonché l'indicazione degli
importi e scadenze relative al piano di restituzione graduale delle
somme dovute dall'impresa.
- 5. L'atto di impegno di cui alla lettera c) del comma 4, che
forma parte integrante del decreto di concessione delle
agevolazioni, è trasmesso al Ministero in via telematica,
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta
giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'azienda, pena la
decadenza dei benefici.
- 6. Nel caso di mancato pagamento di una rata, protratto per
oltre 6 mesi, l'impresa decade dal beneficio della restituzione
graduale di cui al comma 2 e il Ministero dispone la revoca delle
agevolazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa di
riferimento degli interventi del Fondo Agevolazioni alla Ricerca
(FAR).
Art. 5
(Moratoria per finanziamenti già oggetto di revoca)
- 1. Le imprese di cui all'articolo 2 nei confronti delle quali,
alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso
il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della
morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora
disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono
richiedere al Ministero, che provvederà contestualmente alla
sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo, la possibilità
di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti
dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, fino ad un massimo
di otto rate semestrali costanti posticipate, ad un tasso di
interesse pari al tasso comunitario di riferimento di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a).
- 2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1 gennaio e
il 1 luglio di ogni anno, a decorrere dalla seconda scadenza
semestrale successiva alla data della domanda.
- 3. Per beneficiare della restituzione graduale delle
agevolazioni, le imprese devono presentare apposita domanda da
trasmettere al Ministero, tramite il sito internet
https://roma.cilea.it/sirio, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
- 4. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei
soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e
tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del d.m. n.
593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede
a:
- a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire,
esplicitando le modalità e la tempistica della relativa
restituzione, sulla base di quanto previsto al comma 1, nonché di
quanto indicato in domanda dall'impresa;
- b) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un
apposito atto di impegno in cui sono riportati gli importi e le
scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme
dovute dall'impresa, che la stessa impresa è tenuta a trasmettere
al Ministero, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante,
entro sessanta giorni dal ricevimento pena la decadenza dai
benefici di cui al comma 1.
- 5. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta
giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa
decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 1
e l'importo dovuto è iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 6
(Condizioni)
- 1. L'accesso alla moratoria delle rate del finanziamento
agevolato di cui agli articoli 3 e 4 non comporta l'aumento del
tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di
concessione delle agevolazioni.
- 2. Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle
agevolazioni, nessuna garanzia è richiesta all'impresa
beneficiaria.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.