Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 dicembre 2012 n. 948

Moratoria rate di finanziamenti agevolati a valere sul FAR

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto in particolare l'articolo 5 del predetto Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, che istituisce, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora MIUR) il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

Visto il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297";

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto, in particolare, l'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 ("Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni"), che stabilisce che in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal MIUR a valere sul FAR, può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013;

Considerato che l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendo altresì le modalità di restituzione graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo articolo 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

DECRETA
Art. 1
(Ambito di applicazione)

  • 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

  • 1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

Art. 3
(Moratoria delle rate di  finanziamento in presenza di una rata scaduta o a scadere)

  • 1. Le imprese di cui all'articolo 2 possono richiedere, con le modalità di cui al comma 4, che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi.
  • 2. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di moratoria, ovvero, qualora la rata risulti già scaduta alla data dell'atto d'impegno di cui al comma 6, lettera c), entro sessanta giorni dalla predetta data. In tale ultimo caso, l'impresa è altresì tenuta a corrispondere, a pena di decadenza dal beneficio, gli interessi di mora calcolati sull'importo della rata scaduta e non pagata, ovvero, nel caso di rata pagata solo in misura parziale, sull'importo residuo da pagare della rata scaduta, per il periodo intercorrente dalla data originaria di scadenza della predetta rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4.
  • 3. Per effetto della moratoria di cui al comma 1, il piano di ammortamento del finanziamento agevolato originario trasla di dodici mesi. Pertanto, il pagamento della rata sospesa, comprensivo sia della quota capitale che della quota interesse maturata nel periodo di traslazione, deve essere effettuato dall'impresa dodici mesi dopo la data di scadenza della medesima rata sospesa e, conseguentemente, i pagamenti delle rate non scadute devono essere effettuati dodici mesi dopo le rispettive date di scadenza indicate nel piano di ammortamento originario.
  • 4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.
  • 5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata prima della data di scadenza della rata per la quale si richiede la sospensione, fermo restando quanto previsto al comma 1. Nel caso in cui la rata oggetto della richiesta di sospensione risulti già scaduta alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero venga a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta data, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  • 6. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del d.m. n. 593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a:
    • a) aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, in funzione della traslazione dello stesso di dodici mesi;
    • b) rideterminare, in funzione della predetta traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento determini il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto convenzionato con il MIUR provvede a:
      • i. rideterminare, nel caso in cui l'impresa non abbia ancora ricevuto, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, la quota a saldo, le agevolazioni concesse all'impresa, sino a riportare l'Equivalente Sovvenzione Lordo entro il limite massimo concedibile, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile al programma agevolato;
      • ii. calcolare, relativamente alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, abbiano già ricevuto la quota a saldo delle agevolazioni, l'importo dell'aiuto eccedente, che l'impresa deve restituire, maggiorato degli interessi al tasso comunitario di riferimento di cui al comma 9, lettera a), al Ministero, entro il termine di pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato traslato di 12 mesi;
    • c) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica,  un apposito atto di impegno in cui è riportato il piano di ammortamento aggiornato del finanziamento agevolato, nonché l'eventuale importo che l'impresa deve corrispondere, ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera b), punto ii., per l'avvenuto superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile.

  • 7. L'atto di impegno di cui alla lettera c) del comma 6, che forma parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni, è trasmesso al Ministero in via telematica, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'azienda, pena la decadenza dei benefici.

 

Art. 4
(Moratoria delle rate di finanziamento in presenza di più rate scadute)

  • 1. Possono altresì accedere alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato  le imprese  di  cui  all'articolo  2 che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano pagato due o più rate del finanziamento agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca delle agevolazioni. In tali casi, le imprese possono richiedere:
    • a) la sospensione, con i medesimi effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3, del pagamento della quota capitale relativa all'ultima rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, unitamente a
    • b) la restituzione graduale, con le modalità indicate al comma 2, delle somme dovute, per un importo complessivo pari alle ulteriori e precedenti rate, rispetto alla rata oggetto di moratoria, già scadute e non pagate, ciascuna delle quali maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4.
  • 2. L'importo relativo alle somme dovute di cui al comma precedente è restituito dalle imprese:
    • a) ad un tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html ;
    • b) in un numero di rate pari a quello delle rate residue del piano di ammortamento, traslato di dodici mesi, contestualmente al pagamento di queste ultime.
  • 3. Ai fini dell'accesso ai predetti benefici, le imprese devono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, che costituisce l'unica modalità di presentazione dell'istanza. Non sono accettate domande pervenute in forme diverse.
  • 4. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del d.m. n. 593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a:
    • a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalità e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3;
    • b) rideterminare, in funzione della traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensità delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo. Nel caso in cui la predetta restituzione graduale determini il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto convenzionato con il MIUR provvede secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera b);
    • c) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un apposito atto di impegno in cui sono riportati il piano aggiornato di ammortamento del finanziamento agevolato, l'eventuale importo da restituire al Ministero per il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, nonché l'indicazione degli importi e scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa.
  • 5. L'atto di impegno di cui alla lettera c) del comma 4, che forma parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni, è trasmesso al Ministero in via telematica, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'azienda, pena la decadenza dei benefici.
  • 6. Nel caso di mancato pagamento di una rata, protratto per oltre 6 mesi, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 2 e il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento degli interventi del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR).

 

Art. 5
(Moratoria per finanziamenti già oggetto di revoca)

  • 1. Le imprese di cui all'articolo 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono richiedere al Ministero, che provvederà contestualmente alla sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo, la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, fino ad un massimo di otto rate semestrali costanti posticipate, ad un tasso di interesse pari al tasso comunitario di riferimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
  • 2. Le predette rate semestrali avranno scadenza il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno, a decorrere dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data della domanda.
  • 3. Per beneficiare della restituzione graduale delle agevolazioni, le imprese devono presentare apposita domanda da trasmettere al Ministero, tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  • 4. Ricevuta la domanda, il Ministero, anche avvalendosi dei soggetti convenzionati per gli adempimenti tecnico-amministrativi e tecnico-economici ai sensi dell'art. 5, comma 12 e ss., del d.m. n. 593/00 nonché in forza degli atti convenzionali in essere, provvede a:
    • a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalità e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto indicato in domanda dall'impresa;
    • b) redigere e trasmettere all'impresa, in via telematica, un apposito atto di impegno in cui sono riportati gli importi e le scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa, che la stessa impresa è tenuta a trasmettere al Ministero, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento pena la decadenza dai benefici di cui al comma 1.
  • 5. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 1 e l'importo dovuto è iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 6
(Condizioni)

  • 1. L'accesso alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato di cui agli articoli 3 e 4 non comporta l'aumento del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.
  • 2. Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle agevolazioni, nessuna garanzia è richiesta all'impresa beneficiaria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

IL MINISTRO
Francesco Profumo