Decreto Ministeriale
28 dicembre 2012
n. 956/ric
BANDO PER GIOVANI RICERCATORI 2013
VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio
2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione
della spesa del Ministero il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl.
Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012,
emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 30.440.000 a
valere sulle risorse FIRST per il finanziamento di progetti di
ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età
inferiore ai 40 anni (comprensivi dei costi relativi alle attività
di valutazione e monitoraggio di € 913.200, ai sensi dell'art. 21,
comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra
menzionata);
CONSIDERATA la necessità di favorire il ricambio
generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici
afferenti al MIUR, (destinando adeguate risorse al finanziamento di
progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori di
età inferiore ai 40 anni) privilegiando ricerche che promuovano un
significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato
dell'arte, anche con riferimento, alle tematiche oggetto del
programma Horizon 2020;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio
2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
ART. 1
Oggetto
- Il presente decreto disciplina le procedure per il
finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del Programma "Futuro in Ricerca
2013" volto a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei
e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di
rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una
più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai
Programmi Quadro dell'Unione Europea, destinando a tale scopo
adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca
fondamentale proposti da giovani ricercatori.
- Agli effetti del presente decreto si intendono:
- per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR);
- per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di
cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per CdS i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63
del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca
vigilati dal Ministero;
- per giovani ricercatori, i ricercatori (in possesso di
dottorato o specializzazione conseguita presso una scuola di
Specializzazione Universitaria) che non siano già presenti, a tempo
indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero, e di età non superiore a 40 anni
alla data del presente bando;
- per docenti, i professori universitari di ruolo e gli
assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
- per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i
ricercatori del ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero;
- per coordinatore scientifico (o "principal investigator" -PI),
un giovane ricercatore avente il compito di coordinare più unità
operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità
scientifiche dell'intero progetto;
- per responsabile locale, un giovane ricercatore a capo di una
unità operativa, di cui assume anche le responsabilità
organizzative;
- per unità operativa, l'insieme dei giovani ricercatori, dei
docenti o dei ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato
dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito
del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di
amministrazione, finanza e contabilità dell'università o dell'ente
cui afferisce;
- per organismi di ricerca, tutti gli altri soggetti
pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di
lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche
attività di ricerca, e nel diffonderne i risultati mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle
attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento;
- per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la
gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei
progetti di ricerca.
ART.2
Procedura di valutazione e selezione
- La procedura di valutazione e selezione delle proposte si
svolge in tre fasi: a) preselezione, sulla base di sintetiche
proposte; b) valutazione, sulla base di più dettagliati
progetti; c) audizioni; tutta la procedura è curata dal
Ministero, che opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti
ai settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa
designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale
dei Garanti della Ricerca (CNGR).
- Ogni CdS è formato da esperti appartenenti alla banca
dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è definito dal
CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree
scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di
competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere
costituito da esperti operanti all'estero; nell'ambito di ogni CdS
deve essere prevista altresì una adeguata rappresentanza di
soggetti che siano già risultati vincitori di uno dei precedenti
bandi "Futuro in Ricerca"; ogni esperto deve rilasciare, prima
dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno
relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di
assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali
principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell'esperto
responsabile dalla banca dati.
- I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti
di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o
alla valutazione dei progetti.
- La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo
le usuali prassi della "peer review"), è affidata, sia sulle
proposte che sui progetti, ed esperti scientifici, italiani o
stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri
propri di ciascuna fase, un giudizio analitico riassunto in
una valutazione sintetica finale espressa secondo una "classe di
giudizio" cui è associata una scala predefinita di valori numerici,
come di seguito elencato:
- A - Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza
(Excellent: fully convincing, without weaknesses). Si
riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base
della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il
100° e il 95° percentile); punteggio 5
- B - Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza
minore (Very Good: extremely strong with at most some minor
weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore,
sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo
5% (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
- C - Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze
di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate
weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il
revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel
successivo 10% (quindi tra il 90° e l'80° percentile);
punteggio 3
- D - Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair:
some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte
che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel
successivo 30% (quindi tra l'80° e il 50° percentile);
punteggio 2
- E - Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not
very convincing with numerous weaknesses). Si riferisce a
elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria
esperienza, colloca nel successivo 50% (quindi sotto il 50°
percentile); punteggio 1
- Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del
processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a
tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o
indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori
coinvolti nelle procedure di "peer review"; i membri del CNGR e dei
CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare
tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui
all'articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui
siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta
l'esclusione del progetto dalle procedure del presente bando,
l'esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo
di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati
degli esperti MIUR (se in essa presenti).
- L'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo
Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR
e dei CdS.
ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti
- Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e
senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più
dei tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più
settori, del settore ERC principale.
- Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più
unità operative, afferenti a diverse università e/o enti
pubblici di ricerca afferenti al MIUR, coordinate da un unico
"principal investigator" (PI), che deve anche essere
impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità
operativa. Può essere prevista, all'interno di ciascuna
proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità
operativa appartenente a un consorzio interuniversitario.
- Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve
comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una
strategia organica, l'apporto scientifico assicurato da ogni
singola unità, e perché l'articolazione in più unità sia
indispensabile per l'ottimale svolgimento del progetto.
- Ogni giovane ricercatore può partecipare a un solo progetto di
ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi dalla
partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, tutti coloro
che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nei due
precedenti bandi "Futuro in Ricerca".
- Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee
d'intervento sotto indicate:
- a) "linea d'intervento 1 (starting)" - riservata a giovani
ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la
specializzazione presso una Scuola di Specializzazione
Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di due anni ma
da non più di sette anni rispetto alla data del presente
bando;
- b) "linea d'intervento 2 (consolidator)" - riservata a
giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la
specializzazione presso una Scuola di Specializzazione
Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di cinque anni
ma da non più di dieci anni rispetto alla data del presente bando,
e che, alla stessa data, abbiano già maturato un'esperienza almeno
triennale di post-doc. Sono ammissibili proposte di tipo misto
(cioè con coordinatori di linea 1 e responsabili di linea 2 e
viceversa), fermo restando che la riserva delle risorse di cui al
successivo articolo 7, si intende riferita alla linea d'intervento
del coordinatore di progetto.
- I limiti temporali di sette anni per la linea d'intervento 1 e
di dieci anni per la linea d'intervento 2 possono essere aumentati
di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo
svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo,
fermo restando il limite dell'età anagrafica di 40 anni non ancora
compiuti alla data del presente bando. Nel caso in cui i requisiti
soggettivi consentano la partecipazione a più linee
d'intervento spetta al docente o ricercatore scegliere la
linea d'intervento cui partecipare.
ART.4
Preselezione
- Il PI presenta al MIUR, esclusivamente per via
telematica entro le ore 14.00 del 4 febbraio 2013, una
sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su
apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le
seguenti informazioni:
- a) titolo del progetto;
- b) settore/i e sottosettori ERC;
- c) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di
partecipazione di cui all'articolo 3 comma 5 sia dell'università o
ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola
unità di ricerca;
- d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
- e) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
- f) parole chiave proposte;
- g) obiettivi e risultati che il progetto si propone di
raggiungere;
- h) impatto scientifico e/o tecnologico e/o
socio-economico, come definito all'articolo 6, comma 3, criterio
2;
- i) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le
principali componenti di costo (spese di personale, spese generali,
attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi
di esercizio); per quanto riguarda le spese di personale, può
essere valorizzato, ai fini del cofinanziamento interno, anche il
tempo prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e
ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, ma senza
indicazione dei relativi nominativi.
- L'esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad
accertare: a) l'innovatività e l'originalità della ricerca
proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la
qualificazione del coordinatore scientifico e dei
responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le
tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a
punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA a
tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura
informatica) tra gli esperti appartenenti alla banca dati
MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore
ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli
indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca
dati; in nessun caso possono essere utilizzati revisori
che figurino tra i partecipanti al presente bando, né, per
ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o
enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori
operano esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei
strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
- Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione
dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di
principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi
il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell'esperto
responsabile dalla banca dati.
- I revisori formulano (entro il 12 aprile 2013) un giudizio
analitico, secondo i criteri di cui al precedente comma 3,
sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per
ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo
le "classi di giudizio" di cui all'articolo 2, comma 4.
- Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media
aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate
alla fase di cui al successivo comma 6 solo le proposte con
punteggio medio almeno pari a 8/10.
- Sulla base dei punteggi medi relativi alle singole proposte, il
MIUR formula tre graduatorie complessive, una per ogni settore ERC.
Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi
entro il 19 aprile 2013, è ammesso alla fase presentazione dei
progetti, di cui al successivo articolo 5, secondo l'ordine
decrescente di punteggio, un numero di proposte tale da raggiungere
(tenendo conto dei contributi richiesti nelle proposte presentate
al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari
almeno al triplo delle quote stabilite al successivo articolo
7.
ART.5
Presentazione dei progetti
- Il PI di una proposta preselezionata viene invitato dal
MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a
presentare, esclusivamente per via telematica entro e non
oltre le ore 17.00 del 7 giugno 2013, un dettagliato progetto di
ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica
predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
- a) titolo del progetto;
- b) settore/i e sottosettori ERC;
- c) nome del PI e dei responsabili delle unità di ricerca
partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione
di cui all'articolo 3 comma 5 sia dell'università o ente pubblico
di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di
ricerca;
- d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
- e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e
dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli
ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle
pubblicazioni;
- f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di
successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
- g) parole chiave proposte;
- h) abstract del progetto di ricerca;
- i) stato dell'arte;
- j) obiettivi e risultati che il progetto si propone di
raggiungere, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza,
le eventuali potenzialità applicative e l'impatto scientifico e/o
tecnologico e/o socio-economico, come definito all'articolo 6,
comma 3, criterio 2;
- k) criteri per la verifica dei risultati;
- l) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con
l'individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione
degli obiettivi previsti e relative modalità di
integrazione e collaborazione;
- m) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del
10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per
voci e per unità operativa:
- spese di personale (in particolare, costo del contratto per i
giovani ricercatori e di altro eventuale personale non dipendente
appositamente da reclutare; può essere valorizzato, entro i limiti
del cofinanziamento interno, anche il tempo che sarà
prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di
ruolo partecipanti alla ricerca, senza indicazione dei relativi
nominativi);
- spese generali (quota forfettaria pari
al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle
pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
- attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
- servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto
dell'utilizzo di fondi per la corresponsione di compensi a
docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
- altri costi di esercizio.
- Sulla base dei progetti presentati, il MIUR provvede ad
acquisire, mediante procedura telematica predisposta dal CINECA ed
entro il 21 giugno 2013, attestazione di disponibilità (rilasciata
dal legale rappresentante di ogni università e di ogni ente
pubblico di ricerca afferente al MIUR) alla stipula per chiamata
diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito
contratto coi PI o coi responsabili di unità di ricerca che
abbiano individuato la stessa università o lo stesso ente pubblico
di ricerca come istituzione presso la quale svolgere il progetto di
ricerca.
ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti e audizioni
- La valutazione scientifica dei progetti di ricerca
preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS
(nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da
effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante
l'utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori
esterni anonimi (secondo le usuali prassi della "peer review)
italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto. I
revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in
nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai
progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve
essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso
progetto nella fase di preselezione
- Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione
dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di
principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi
il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell'esperto
responsabile dalla banca dati MIUR.
- I revisori, cui è consentito l'accesso ai giudizi formulati in
sede di preselezione, formulano (entro il 15 settembre 2013) un
giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in
una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse "classi di
giudizio" e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di
cui all'articolo 4, comma 5, avendo a disposizione 15 punti,
secondo i seguenti criteri:
-
Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di
vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e
alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato
dell'arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso
documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata;
c) all'incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri
settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della
ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza
del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d)
al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In
specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla
promozione e alla disseminazione dell'innovazione tecnologica; f)
della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o
applicata) a specifici settori commerciali.
Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e
congruità del progetto, fino a 5 punti
Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del
piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il
livello del team di ricercatori va giudicato con particolare
riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri
responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati
al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS
e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla
capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI,
composizione e complementarietà dei membri della compagine
proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani
ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti
italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita
con particolare riguardo: e) all'organizzazione del progetto
riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata,
strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management);
f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto
con le richieste economiche e alla non duplicazione degli
obiettivi con altri progetti in corso.
Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
Impatto del progetto. L'impatto può essere definito in vari
modi a seconda dell'ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda
dei casi, all'influenza rispetto all'innovazione tecnologica, alle
applicazioni industriali, alla crescita economica, all'avanzamento
dei metodi sia per singole discipline, sia per lo sviluppo
interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di
problemi sociali, alla protezione dell'eredità culturale o
dell'ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società
intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella
cultura, sia in termini ancor più generali, della
consapevolezza comune rispetto a problemi
contemporanei.
- Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come
media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Sulla
base dei punteggi complessivi relativi ai singoli progetti, il MIUR
formula tre graduatorie, una per ogni settore ERC. Per ogni
settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 22
settembre 2013, è ammesso alla fase delle audizioni, secondo
l'ordine decrescente di punteggio, un numero di progetti tale da
raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nei progetti
presentati al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di
risorse pari almeno al doppio delle quote stabilite al successivo
articolo 7.
- Le audizioni, riservate ai PI, e per le quali sono a
disposizione fino a 3 punti aggiuntivi, sono condotte dai
competenti CdS di settore (anche mediante sottocommissioni
costituite da almeno tre componenti), e sono volte, in particolare:
a) all'accertamento della reale attitudine del proponente alla
gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di
ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere
temporale e finanziario; b) all'accertamento della conoscenza della
lingua inglese; c) all'accertamento della conoscenza delle
tematiche di progetto.
- Spetta inoltre ai CdS definire, per ogni progetto, il costo
ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che
non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all'80%
del costo esposto in progetto e del relativo contributo
richiesto.
- Entro e non oltre il 27 ottobre 2013, ogni CdS trasmette
al MIUR la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi,
costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla
qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando
eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali
suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di
efficienza, efficacia ed economicità.
- In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei
limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per
- linea d'intervento, stabiliti al comma 3 del successivo
articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un
punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore
ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un
punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per
area disciplinare e per linea d'intervento, il MIUR, nella
formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare
ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai
competenti CdS.
ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento
- Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso
pubblico l'elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore
ERC (e al suo interno, per linea d'intervento), fino
all'esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo
comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli
settori (o, al loro interno, nelle singole linee d'intervento) sono
portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro
interno, delle altre linee d'intervento), secondo criteri di
proporzionalità.
- Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma,
ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina
riservata del sito CINECA, delle schede di valutazione relative al
progetto presentato, fermo restando l'anonimato dei revisori.
- Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità
operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento
pari al 70% dei costi riconosciuti congrui, ad eccezione dei costi
relativi ai contratti dei responsabili di unità, finanziati al
100%. Il finanziamento è assegnato ai progetti garantendo, per ogni
settore, una quota di risorse così definita:
SETTORE
LS
euro 11.810.720
SETTORE PE
euro 11.810.720
SETTORE
SH
euro 5.905.360
Nell'ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono
riservate le seguenti assegnazioni distinte per linea
d'intervento:
- "linea d'intervento 1 (starting)" - riserva di una quota minima
di euro 2.500.000 per i settori LS e PE e di euro 1.250.000 per il
settore SH;
- "linea d'intervento 2 (consolidator)" - riserva di una
quota minima di euro 5.000.000 per i settori LS e PE e di euro
2.500.000 per il settore SH.
- Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è
comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10
giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle
singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
- Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di
ammissione al finanziamento, specificando l'ammontare spettante ad
ogni unità operativa.
- Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in
unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti
sedi delle unità operative.
ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti
- Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi
responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi
indicati all'atto della presentazione della domanda, ferma restando
la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto
concerne la gestione operativa dei contributi ad esse
assegnati.
- Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, i componenti del
gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un
finanziamento nell'ambito del presente bando.
- E' fatto esplicito divieto dell'utilizzo delle risorse di
progetto per la corresponsione, anche mediante l'utilizzo delle
"spese generali", di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al
personale dipendente partecipante al progetto; l'eventuale
accertamento di situazioni in contrasto con la presente
disposizione comporterà il recupero dell'intero contributo
precedentemente versato a favore dell'unità di ricerca responsabile
della mancata osservanza del divieto.
- La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel
rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura
telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la
necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e
regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni
rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni
centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti
di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa,
mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in
sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e
procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In
ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del
campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo
almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
- In particolare, l'accertamento da parte del MIUR di violazioni
di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni,
ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta
l'automatica esclusione dai successivi bandi MIUR (per un periodo
di cinque anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di
unità; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità
negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o
regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla
singola università o dal singolo ente di ricerca, comporta
l'esclusione dell'università o dell'ente di ricerca dai
successivi bandi per giovani ricercatori per un periodo di cinque
anni dalla data dell'accertamento.
- Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle
università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in
qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o
contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in
base ad altro titolo.
ART. 9
Relazioni scientifiche
- Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI
redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle
attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,
con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che
riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del
PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità
telematica al Ministero.
- La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle
pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati
nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di
provenienza del finanziamento.
- Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione
del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post
dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale
per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la
eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa
determinati.
ART. 10
Copertura finanziaria
- Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia il
programma "Futuro in ricerca", nel limite massimo complessivo di €
29.526.800, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e
dei CdS, per i compensi dei revisori operanti nella fase di
valutazione di competenza MIUR, e per gli oneri relativi agli
accertamenti finali di spesa, pari ad euro 913.200.
- Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione
Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio
V.
- Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli -
Dirigente dell'Ufficio V della Direzione Generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica
- Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici
ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per
il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V.
- Sul sito http://futuroinricerca.miur.it/
sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le
informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione
delle domande di cui al presente bando.
- Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive
verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti
disposizioni. Lo stesso decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito MIUR.