Decreto Ministeriale
28 dicembre 2012
n. 957/ric
BANDO PRIN 2012
VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce
nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 -Suppl.
Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/ric. del 27 dicembre
2012, emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze,
con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.443.190 a
valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di progetti di
ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi
(comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e
monitoraggio di € 1.183.296, ai sensi dell'articolo 21 comma 3
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il
necessario sostegno economico alle eccellenze scientifiche
emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca
pubblici afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un
significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato
dell'arte, anche con riferimento alle tematiche oggetto del
programma Horizon 2020;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di emanare,
sulla base di quanto previsto dal sopracitato D.M. n.
955/2ric. del 27 dicembre 2012 il nuovo bando
PRIN, per le disponibilità finanziarie relative all'anno 2012,
secondo le disposizioni attualmente vigenti;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio
2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
ART. 1
Oggetto
- Il presente decreto disciplina le procedure per il
finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse
nazionale (PRIN) 2012, allo scopo di favorire il rafforzamento
delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più
efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai
Programmi Quadro dell'Unione Europea.
- A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare
progetti che per complessità e natura possono richiedere la
collaborazione di più docenti/ricercatori e di più organismi di
ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di
finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole
istituzioni.
- Agli effetti del presente decreto si intendono:
- per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR);
- per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di
cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per CdS i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63
del Decreto Legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca
vigilati dal Ministero;
- per docenti, i professori universitari di ruolo e gli
assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
- per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i
ricercatori del ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero;
- per coordinatore scientifico (o "principal investigator" -PI),
un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un
assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, avente il compito di
coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le
relative responsabilità scientifiche dell'intero progetto;
- per responsabile locale, un docente o un ricercatore del ruolo
universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento,
o un ricercatore appartenente ai ruoli di un ente pubblico di
ricerca afferente al MIUR, a capo di una unità operativa, di cui
assume anche le responsabilità organizzative;
- per unità operativa, l'insieme dei docenti o ricercatori
costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale,
con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel
rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e
contabilità dell'università o dell'ente cui afferisce;
- per organismi di ricerca, tutti gli altri soggetti
pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di
lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche
attività di ricerca, e nel diffonderne i risultati mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle
attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento;
- per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la
gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei
progetti di ricerca.
ART.2
Procedura di valutazione e selezione
- La procedura di valutazione e selezione delle proposte si
svolge in due fasi: la prima (preselezione, sulla base di
sintetiche proposte) è curata dalle singole università, la seconda
(valutazione, sulla base di più dettagliati progetti) dal
Ministero; in particolare, il Ministero opera mediante Comitati di
Selezione (CdS), riferiti ai settori ERC, nominati con
decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da
parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca
(CNGR).
- Ogni CdS è formato da esperti appartenenti alla banca
dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è definito dal
CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree
scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di
competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere
costituito da esperti operanti all'estero; ogni esperto deve
rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una
dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi
deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in
caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà
alla esclusione definitiva dell'esperto responsabile dalla banca
dati.
- I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti
di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o
alla valutazione dei progetti.
- La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo
le usuali prassi della "peer review"), è affidata, sia sulle
proposte che sui progetti, ed esperti scientifici, italiani o
stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri
propri di ciascuna fase, un giudizio analitico riassunto in
una valutazione sintetica finale espressa secondo una "classe di
giudizio" cui è associata una scala predefinita di valori numerici,
come di seguito elencato:
- A - Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza
(Excellent: fully convincing, without weaknesses). Si
riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base
della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il
100° e il 95° percentile); punteggio 5
- B - Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza
minore (Very Good: extremely strong with at most some minor
weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore,
sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo
5% (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
- C - Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze
di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate
weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il
revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel
successivo 10% (quindi tra il 90° e l'80° percentile);
punteggio 3
- D - Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair:
some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte
che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel
successivo 30% (quindi tra l'80° e il 50° percentile);
punteggio 2
- E - Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not
very convincing with numerous weaknesses). Si riferisce a
elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria
esperienza, colloca nel successivo 50% (quindi sotto il 50°
percentile); punteggio 1
- Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del
processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a
tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o
indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori
coinvolti nelle procedure di "peer review"; i membri del CNGR e dei
CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare
tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui
all'articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui
siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta
l'esclusione del progetto dalle procedure del presente bando,
l'esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo
di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati
degli esperti MIUR (se in essa presenti).
- L'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo
Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR
e dei CdS.
ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti
- Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e
senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più
dei tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più
settori, del settore ERC principale.
- Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più
unità operative afferenti a diverse università,
coordinate da un unico "principal investigator" (PI), che
deve anche essere impegnato direttamente nella ricerca
mediante una propria unità operativa. Può essere prevista,
all'interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la
partecipazione di una unità operativa appartenente a un Ente
pubblico di ricerca afferente al Ministero.
- Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve
comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una
strategia organica, l'apporto scientifico assicurato da ogni
singola unità, e perché l'articolazione in più unità sia
indispensabile per l'ottimale svolgimento del progetto.
- La cessazione dal servizio del PI prima della emanazione
del decreto di cui al successivo articolo 7, comma 1, comporta la
esclusione del progetto dalle procedure del presente bando.
- Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di
ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi dalla
partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, i
docenti/ricercatori responsabili di unità che nel bando PRIN 2008
non abbiano presentato la rendicontazione delle spese nei termini
previsti, nonché quelli che risultino inseriti in gruppi di ricerca
finanziati nel programma PRIN 2010-2011.
- Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee
d'intervento sotto indicate:
- a) "linea d'intervento A (PRIN starting - giovani ricercatori)"
- riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la
prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione
Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo
dottorato), da non più di sette anni rispetto alla data del
presente bando, ovvero, in assenza di entrambi, che abbiano
conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da non più di
dieci anni dalla data del presente bando;
- b) "linea d'intervento B (PRIN consolidator)" - riservata
a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima
specializzazione presso una Scuola di Specializzazione
Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo
dottorato), da più di sette anni ma da non più di dodici anni
rispetto alla data del presente bando, ovvero, in
assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea
magistrale o equivalente da più di dieci anni ma da non più di
quindici anni rispetto alla data del presente bando;
- c) "linea d'intervento C (PRIN advanced)" - riservata a PI che
abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione
presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno
recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di dodici
anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in
assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea
magistrale o equivalente da più di quindici anni rispetto
alla data del presente bando. Per le linee di intervento A e B,
tutti i responsabili di unità operative e i relativi partecipanti
debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per i PI della
linea A o della linea B, indifferentemente, ma non quelli richiesti
per la linea C; non sono invece previsti vincoli per i responsabili
di unità operative e per i partecipanti alla linea di intervento
C;
- I limiti temporali di sette e dieci anni per la linea
d'intervento A, di dodici e quindici anni per la linea d'intervento
B e di dodici e quindici anni pe la linea d'intervento C
possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un
anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di
servizio civile sostitutivo. Nel caso in cui i requisiti
soggettivi consentano la partecipazione a più linee
d'intervento spetta al docente o ricercatore scegliere la
linea d'intervento cui partecipare.
ART.4
Preselezione
- 1) Il PI presenta alla propria università, esclusivamente per
via telematica entro le ore 14.00 dell'11 febbraio 2013, una
sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su
apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le
seguenti informazioni:
- a) titolo del progetto;
- b) settore/i e sottosettori ERC;
- c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative
partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di
cui all'articolo 3 comma 6;
- d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei
responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli
ultimi 5 anni;
- e) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti
alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei
requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6;
- f) parole chiave proposte;
- g) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
- h) obiettivi e risultati che il progetto si propone di
raggiungere;
- i) impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico,
come definito all'articolo 6, comma 3, criterio 2;
- j) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le
principali componenti di costo (spese di personale, spese generali,
attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi
di esercizio).
- 2) Ogni università sottopone a preselezione, a proprie spese,
al fine di valutarne la qualità scientifica, esclusivamente le
proposte aventi un PI appartenente ai ruoli della stessa
università; ciascuna università può preselezionare un numero di
proposte: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e
ricercatori, anche a tempo determinato, presenti nei propri ruoli
al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all'intero
superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al
doppio della media (con arrotondamento all'intero superiore) dei
progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli
ultimi cinque bandi PRIN.
- 3) L'esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto
ad accertare: a) l'innovatività e l'originalità della ricerca
proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la
qualificazione del coordinatore scientifico e dei responsabili di
unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del
progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La
valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto delle
università, a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante
procedura informatica gestita dal CINECA) tra gli esperti
appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della
coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati
in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria
scheda della banca dati; in nessun caso possono essere utilizzati
revisori che figurino tra i partecipanti al presente bando, né, per
ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o
enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori operano
esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici e
nella totale indipendenza reciproca.
- 4) Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione
dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di
principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi
il MIUR procede alla esclusione definitiva dell'esperto
responsabile dalla banca dati.
- 5) I revisori formulano (entro il 19 aprile 2013) un giudizio
analitico, secondo i criteri di cui al precedente comma 3, sulle
proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni
criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le
"classi di giudizio" di cui all'articolo 2, comma 4.
- 6) Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media
aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate
alla fase di cui al successivo comma 7 solo le proposte con
punteggio medio almeno pari a 8/10.
- 7) Ogni università, tramite un proprio "comitato di
preselezione" (nominato con decreto rettorale e costituito da
docenti di ruolo della stessa università non partecipanti ai
progetti del presente bando) assume la piena responsabilità di
definire l'elenco delle proposte preselezionate, nei limiti di cui
al precedente comma 2; a tale scopo, ogni università, entro l'11
febbraio 2013, provvede a predefinire e rendere pubblici i propri
criteri di preselezione, tenendo conto sia degli aspetti di natura
strategica (opportunità di assicurare una congrua ripartizione
delle proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre
linee d'intervento di cui al precedente articolo 3; possibili
ricadute in termini di visibilità, attrattività, competitività
internazionale; potenzialità di attivazione di interazioni con
soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca
pubblici o privati, anche internazionali; ecc.), sia del punteggio
medio conseguito da ogni proposta.
- 8) Al termine della fase di preselezione ciascuna università
comunica al MIUR, mediante apposita procedura telematica
predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 10 maggio
2013 (pena l'esclusione dalla fase successiva) le proposte
meritevoli di sviluppo a livello di progetto per la successiva fase
di valutazione del MIUR, fornendo adeguata motivazione delle scelte
effettuate, nel rispetto dei criteri di preselezione di cui al
precedente comma; le proposte preselezionate sono elencate in
ordine di graduatoria, con l'attestazione, per ciascuna di esse,
dell'effettivo rispetto dei requisiti di partecipazione di cui
all'articolo 3 comma 6.
ART.5
Presentazione dei progetti
- Il PI di una proposta preselezionata viene invitato dal
MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a
presentare, esclusivamente per via telematica entro e non
oltre le ore 17.00 del 14 giugno 2013, un dettagliato progetto di
ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica
predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
- a) titolo del progetto;
- b) settore/i e sottosettori ERC;
- c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative
partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di
cui all'articolo 3 comma 6;
- d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei
responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli
ultimi 5 anni;
- e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e
dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli
ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle
pubblicazioni;
- f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di
successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
- g) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti
alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei
requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6;
- h) parole chiave proposte;
- i) abstract del progetto di ricerca;
- j) stato dell'arte;
- k) obiettivi e risultati che il progetto si propone di
raggiungere, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza,
le eventuali potenzialità applicative e l'impatto scientifico e/o
tecnologico e/o socio-economico, come definito all'articolo 6,
comma 3, criterio 2;
- l) criteri per la verifica dei risultati;
- m) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con
l'individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione
degli obiettivi previsti e relative modalità di
integrazione e collaborazione;
- n) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del
10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per
voci e per unità operativa:
- spese di personale (quota parte dello stipendio del personale
dipendente e costo del personale non dipendente appositamente da
reclutare; i costi relativi al personale dipendente non possono
superare il 30% del costo del progetto);
- spese generali (quota forfettaria pari
al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle
pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
- attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
- servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto
dell'utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a
docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
- altri costi di esercizio.
ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti
- La valutazione scientifica dei progetti di ricerca
preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS
(nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da
effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante
l'utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori
esterni anonimi (secondo le usuali prassi della "peer review)
italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto. I
revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in
nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai
progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve
essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso
progetto nella fase di preselezione.
- Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione
dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di
principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi
il MIUR procede alla esclusione definitiva dell'esperto
responsabile dalla banca dati MIUR.
- I revisori, cui è consentito l'accesso ai
giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 30
settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria
competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa
sulle stesse "classi di giudizio" e sulla stessa scala predefinita
di valori numerici di cui all'articolo 2, comma 1, avendo a
disposizione 15 punti, secondo i seguenti criteri:
-
Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di
vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e
alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato
dell'arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso
documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata;
c) all'incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri
settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della
ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza
del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d)
al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In
specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla
promozione e alla disseminazione dell'innovazione tecnologica; f)
della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o
applicata) a specifici settori commerciali.
Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e
congruità del progetto, fino a 5 punti
Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del
piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il
livello del team di ricercatori va giudicato con particolare
riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri
responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati
al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS
e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla
capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI,
composizione e complementarietà dei membri della compagine
proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani
ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti
italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita
con particolare riguardo: e) all'organizzazione del progetto
riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata,
strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management);
f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto
con le richieste economiche e alla non duplicazione degli
obiettivi con altri progetti in corso.
Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
Impatto del progetto. L'impatto può essere definito in vari
modi a seconda dell'ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda
dei casi, all'influenza rispetto all'innovazione tecnologica, alle
applicazioni industriali, alla crescita economica, all'avanzamento
dei metodi sia per singole discipline, sia per lo sviluppo
interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di
problemi sociali, alla protezione dell'eredità culturale o
dell'ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società
intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella
cultura, sia in termini ancor più generali, della
consapevolezza comune rispetto a problemi
contemporanei.
- Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come
media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Per i
progetti con punteggio complessivo superiore o uguale a 12/15, ogni
CdS, indica il costo ritenuto congruo e il relativo contributo
proposto, che non potranno comunque risultare inferiori,
rispettivamente, all'80% del costo esposto in progetto e del
relativo contributo richiesto.
- Entro e non oltre il 20 ottobre 2013, ogni CdS trasmette
al MIUR la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi,
costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla
qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando
eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali
suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di
efficienza, efficacia ed economicità.
- In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei
limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea
d'intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è
data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio
più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data
priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più
elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare
il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e
per linea d'intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie
finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai
contributi indicati dai competenti CdS.
ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento
- Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso
pubblico l'elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore
ERC (e al suo interno, per linea d'intervento), fino
all'esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo
comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli
settori (o, al loro interno, nelle singole linee d'intervento) sono
portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro
interno, delle altre linee d'intervento), secondo criteri di
proporzionalità.
- Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma,
ogni proponente può prendere visione, sul proprio "sito docente",
delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo
restando l'anonimato dei revisori.
- Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità
operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento
pari al 70% dei costi riconosciuti congrui. Il finanziamento è
assegnato ai progetti garantendo, per ogni
settore, una quota di risorse così definita:
SETTORE LS
euro 15.303.958
SETTORE PE
euro 15.303.958
SETTORE
SH
euro 7.651.978
- Nell'ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono
riservate le seguenti assegnazioni distinte per le linee
d'intervento A e B:
- "linea d'intervento A (PRIN starting)" - riserva di una quota
minima di euro 1.500.000 per i settori LS e PE e di euro 750.000
per il settore SH;
- "linea d'intervento B (PRIN consolidator)" - riserva di
una quota minima di euro 2.000.000 per i settori LS e PE e di euro
1.000.000 per il settore SH.
- Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è
comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10
giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle
singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
- Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di
ammissione al finanziamento, specificando l'ammontare del
contributo spettante ad ogni unità operativa.
- Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in
unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti
sedi delle unità operative.
ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti
1. Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed
è quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei
modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ferma
restando la responsabilità delle singole unità operative, per
quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse
assegnati.
2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti
scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, i
componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di
un finanziamento nell'ambito del presente bando.
3. E' fatto esplicito divieto dell'utilizzo delle
risorse PRIN per la corresponsione, anche mediante l'utilizzo delle
risorse relative alla voce "spese generali", di premi e/o indennità
di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto;
l'eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente
disposizione comporta il recupero dell'intero contributo
precedentemente versato a favore dell'unità operativa responsabile
della mancata osservanza del divieto.
4. La rendicontazione è effettuata dai responsabili
di unità, nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita
procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del
progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme
di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure
amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad
appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle
università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli
accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle
rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit
interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel
decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere
assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del
10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del
finanziamento ministeriale).
5. In particolare, l'accertamento da parte del
MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle
singole rendicontazioni, ferme restando le responsabilità
civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi
bandi PRIN (per un periodo di cinque anni dalla data
dell'accertamento) del responsabile di unità; l'accertamento da
parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute
violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle
rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo
ente di ricerca, comporta l'esclusione dell'università
o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di
cinque anni dalla data dell'accertamento.
6. Eventuali importi oggetto di recupero nei
confronti delle università o degli enti di ricerca possono essere
compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra
erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o
Ente anche in base ad altro titolo.
ART. 9
Relazioni scientifiche
1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il
PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo
svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o
prevedibili, con allegato elenco delle pubblicazioni relative
al progetto che riportino come primo nome (o come autore
corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la
trasmette con modalità telematica al Ministero.
2. La relazione deve contenere altresì l'elenco
dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di
provenienza del finanziamento.
3. Nel rispetto delle vigenti normative in materia
di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la
valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza
dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della
Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità
da essa stessa determinati.
ART. 10
Copertura finanziaria
- Per le finalità indicate all'art.1,
il MIUR cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale, nel limite massimo complessivo di € 38.259.894, al netto
della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, per i compensi
dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza
MIUR, e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di
spesa, pari ad euro 1.183.296.
- Le procedure del presente bando sono
curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo
della Ricerca - Ufficio V.
- Responsabile del procedimento è
l'Ing. Mauro Massulli - Dirigente dell'Ufficio V della Direzione
Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - ufficioprin@miur.it.
ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica
- Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici
ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per
il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V - Settore
PRIN.
- Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese
disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le
informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione
delle domande di cui al presente bando.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero
all'indirizzo http://prin.miur.it/ .