Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 957/ric

BANDO PRIN 2012

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il presente decreto viene pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 -Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/ric. del  27 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.443.190 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi (comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.183.296, ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATO che appare fondamentale garantire il necessario sostegno economico alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, anche con riferimento alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di emanare, sulla base di quanto previsto dal sopracitato D.M.  n.  955/2ric.   del 27 dicembre 2012 il nuovo bando PRIN, per le disponibilità finanziarie relative all'anno 2012,  secondo le disposizioni attualmente vigenti;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA
ART. 1
Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) 2012, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea.
  2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più docenti/ricercatori e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni.
  3. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
  • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero;
  • per coordinatore scientifico (o "principal investigator" -PI), un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell'intero progetto;
  • per responsabile locale, un docente o un ricercatore del ruolo universitario, o un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, o un ricercatore appartenente ai ruoli di un ente pubblico di ricerca afferente al MIUR, a capo di una unità operativa, di cui assume anche le responsabilità organizzative;
  • per unità operativa, l'insieme dei docenti o ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell'università o dell'ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

 

ART.2
Procedura di valutazione e selezione

  1. La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in due fasi: la prima (preselezione, sulla base di sintetiche proposte) è curata dalle singole università, la seconda (valutazione, sulla base di più dettagliati progetti) dal Ministero; in particolare, il Ministero opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti ai  settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).

  2. Ogni CdS  è formato da esperti appartenenti alla banca dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è  definito dal CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere costituito da esperti  operanti all'estero; ogni esperto deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell'esperto responsabile dalla banca dati.

  3. I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o alla valutazione dei progetti.

  4. La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo le usuali prassi  della "peer review"), è affidata, sia sulle proposte che sui progetti, ed  esperti scientifici, italiani o stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri propri di ciascuna  fase, un giudizio analitico riassunto in una valutazione sintetica finale espressa secondo una "classe di giudizio" cui è associata una scala predefinita di valori numerici, come di seguito elencato:
    • A - Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza (Excellent: fully convincing, without  weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il 100° e il 95° percentile); punteggio 5
    • B - Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza minore (Very Good: extremely strong with at most some minor weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 5%  (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
    • C - Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 10%  (quindi tra il 90° e l'80° percentile); punteggio 3
    • D - Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair: some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 30%  (quindi tra l'80° e il 50° percentile); punteggio 2
    • E - Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not very convincing with numerous  weaknesses). Si riferisce a elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 50%  (quindi sotto il 50° percentile); punteggio 1
  5. Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori coinvolti nelle procedure di "peer review"; i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta l'esclusione del progetto dalle procedure del presente bando, l'esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati degli esperti MIUR (se in essa presenti).
  6. L'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti

  1. Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più dei  tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC principale.

  2. Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative  afferenti a diverse università,  coordinate da un unico "principal investigator" (PI), che deve  anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità operativa. Può essere prevista, all'interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità operativa appartenente a un Ente pubblico di ricerca afferente al Ministero.

  3. Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una strategia organica, l'apporto scientifico assicurato da ogni singola unità, e perché l'articolazione in più unità sia indispensabile per l'ottimale svolgimento del progetto.

  4. La cessazione dal servizio del PI  prima della emanazione del decreto di cui al successivo articolo 7, comma 1, comporta la esclusione del progetto dalle procedure del presente bando.

  5. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi  dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, i docenti/ricercatori responsabili di unità che nel bando PRIN 2008 non abbiano presentato la rendicontazione delle spese nei termini previsti, nonché quelli che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nel programma PRIN 2010-2011.

  6. Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee d'intervento sotto indicate:
    • a) "linea d'intervento A (PRIN starting - giovani ricercatori)" - riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in  assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da non più di dieci anni dalla data del presente bando;
    • b) "linea d'intervento B (PRIN consolidator)" -  riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di sette anni ma da non più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in   assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di dieci anni ma da non più di quindici anni rispetto alla data del presente bando;
    • c) "linea d'intervento C (PRIN advanced)" - riservata a PI che abbiano conseguito il primo dottorato o la prima specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se meno recente rispetto alla data del primo dottorato), da più di dodici anni rispetto alla data del presente bando, ovvero, in  assenza di entrambi, che abbiano conseguito la prima laurea magistrale o equivalente da più di quindici  anni rispetto alla data del presente bando. Per le linee di intervento A e B, tutti i responsabili di unità operative e i relativi partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per i PI della linea A o della linea B, indifferentemente, ma non quelli richiesti per la linea C; non sono invece previsti vincoli per i responsabili di unità operative e per i partecipanti alla linea di intervento C;

  7. I limiti temporali di sette e dieci anni per la linea d'intervento A, di dodici e quindici anni per la linea d'intervento B  e di dodici e quindici anni pe la linea d'intervento C possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo. Nel caso in cui i requisiti soggettivi  consentano la partecipazione a più linee d'intervento spetta al docente  o ricercatore scegliere la linea d'intervento cui partecipare.

ART.4
Preselezione

  • 1) Il PI presenta alla propria università, esclusivamente per via telematica entro le ore 14.00 dell'11 febbraio 2013, una sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6;
    • d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6;
    • f) parole chiave proposte;
    • g) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
    • h) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
    • i) impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all'articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • j) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese di personale, spese generali, attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi di esercizio).
  • 2) Ogni università sottopone a preselezione, a proprie spese, al fine di valutarne la qualità scientifica, esclusivamente le proposte aventi un PI appartenente ai ruoli della stessa università; ciascuna università può preselezionare un numero di proposte: a) non superiore allo 0,75% del numero di docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando, con arrotondamento all'intero superiore; b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore al doppio della media (con arrotondamento all'intero superiore) dei progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, negli ultimi cinque bandi PRIN.
  • 3) L'esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad accertare: a) l'innovatività e l'originalità della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA, per conto delle università, a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica gestita dal CINECA) tra gli esperti appartenenti alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati da ogni esperto nella propria scheda della banca dati; in nessun caso possono essere utilizzati revisori che figurino tra i partecipanti al presente bando, né, per ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori operano esclusivamente mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
  • 4) Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell'esperto responsabile dalla banca dati.
  • 5) I revisori formulano (entro il 19 aprile 2013) un giudizio analitico, secondo i criteri di cui al precedente comma 3, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le "classi di giudizio" di cui all'articolo 2, comma 4.
  • 6) Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate alla fase di cui al successivo comma 7 solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10.
  • 7) Ogni università, tramite un proprio "comitato di preselezione" (nominato con decreto rettorale e costituito da docenti di ruolo della stessa università non partecipanti ai progetti del presente bando) assume la piena responsabilità di definire l'elenco delle proposte preselezionate, nei limiti di cui al precedente comma 2; a tale scopo, ogni università, entro l'11 febbraio 2013, provvede a predefinire e rendere pubblici i propri criteri di preselezione, tenendo conto sia degli aspetti di natura strategica (opportunità di assicurare una congrua ripartizione delle proposte preselezionate tra i tre settori ERC e/o tra le tre linee d'intervento di cui al precedente articolo 3; possibili ricadute in termini di visibilità, attrattività, competitività internazionale; potenzialità di attivazione di interazioni con soggetti imprenditoriali e/o con altri organismi di ricerca pubblici o privati, anche internazionali; ecc.), sia del punteggio medio conseguito da ogni proposta.
  • 8) Al termine della fase di preselezione ciascuna università comunica al MIUR, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 10 maggio 2013 (pena l'esclusione dalla fase successiva) le proposte meritevoli di sviluppo a livello di progetto per la successiva fase di valutazione del MIUR, fornendo adeguata motivazione delle scelte effettuate, nel rispetto dei criteri di preselezione di cui al precedente comma; le proposte preselezionate sono elencate in ordine di graduatoria, con l'attestazione, per ciascuna di esse, dell'effettivo rispetto dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6.

ART.5
Presentazione dei progetti

  1. Il  PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a presentare,  esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 14 giugno 2013, un dettagliato progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i  e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6;
    • d) elenco delle principali pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità operative partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli  ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle pubblicazioni;
    • f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
    • g) elenco dei docenti e dei ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, suddiviso per unità operative e con indicazione dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 comma 6;
    • h) parole chiave proposte;
    • i) abstract del progetto di ricerca;
    • j) stato dell'arte;
    • k) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza, le eventuali potenzialità applicative e l'impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all'articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • l) criteri per la verifica dei risultati;
    • m) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con l'individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • n) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del 10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per voci e per unità operativa:
      • spese di personale (quota parte dello stipendio del personale dipendente e costo del personale non dipendente appositamente da reclutare; i costi relativi al personale dipendente non possono superare il 30% del costo del progetto);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto dell'utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
      • altri costi di esercizio.

 

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti

  1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della "peer review) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto.  I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione.
  2. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procede alla esclusione definitiva dell'esperto responsabile dalla banca dati MIUR.
  3. I revisori, cui è consentito l'accesso ai giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 30 settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse "classi di giudizio" e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di cui all'articolo 2, comma 1, avendo a disposizione 15 punti, secondo i seguenti  criteri:
    • Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell'arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata; c) all'incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla promozione e alla disseminazione dell'innovazione tecnologica; f) della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata) a specifici settori commerciali.

      Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI, composizione e complementarietà dei membri della compagine proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con particolare riguardo: e) all'organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata, strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche  e alla non duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.

      Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
      Impatto del progetto. L'impatto può essere definito  in vari modi a seconda dell'ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all'influenza rispetto all'innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all'avanzamento dei metodi  sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell'eredità culturale o dell'ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali,  della consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei.

  4. Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Per i progetti con punteggio complessivo superiore o uguale a 12/15, ogni CdS, indica il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che  non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all'80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.
  5. Entro e non oltre il 20 ottobre 2013, ogni CdS  trasmette al MIUR  la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  6. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d'intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d'intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

 

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

  1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore ERC (e al suo interno, per linea d'intervento), fino all'esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli settori (o, al loro interno, nelle singole linee d'intervento) sono portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro interno, delle altre linee d'intervento), secondo criteri di proporzionalità.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente può prendere visione, sul proprio "sito docente", delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l'anonimato dei revisori.
  3. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui. Il finanziamento è assegnato ai progetti   garantendo, per ogni settore,  una quota di risorse così definita:

    SETTORE LS                                     euro 15.303.958
    SETTORE PE                                     euro 15.303.958
    SETTORE SH                                     euro   7.651.978

    • Nell'ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono riservate le seguenti assegnazioni distinte per le linee d'intervento A e B:
      • "linea d'intervento A (PRIN starting)" - riserva di una quota minima di euro 1.500.000 per i settori LS e PE e di euro 750.000 per il settore SH;
      • "linea d'intervento B (PRIN consolidator)" -  riserva di una quota minima di euro 2.000.000 per i settori LS e PE e di euro 1.000.000 per il settore SH.

  4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  5. Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di ammissione al finanziamento, specificando l'ammontare del contributo spettante ad ogni unità operativa.
  6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti sedi delle unità operative.

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

1.  Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità operative, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.

2.   Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del presente bando.

3.   E' fatto esplicito divieto dell'utilizzo delle risorse PRIN per la corresponsione, anche mediante l'utilizzo delle risorse relative alla voce "spese generali", di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l'eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporta  il recupero dell'intero contributo precedentemente versato a favore dell'unità operativa responsabile della mancata osservanza del divieto.

4.   La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

5.    In particolare, l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi PRIN (per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento) del responsabile di unità; l'accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l'esclusione  dell'università o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

6.    Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca possono essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

ART. 9
Relazioni scientifiche

1.  Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,  con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità telematica al Ministero.

2.   La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di provenienza del finanziamento.

3.   Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

ART. 10
Copertura finanziaria

  1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, nel limite massimo complessivo di € 38.259.894, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, per i compensi dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza MIUR,  e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di spesa, pari ad euro 1.183.296.
  2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V.
  3. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli - Dirigente dell'Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - ufficioprin@miur.it.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V - Settore PRIN.
  2. Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo http://prin.miur.it/ .

Roma, 28 dicembre 2012

IL MINISTRO