DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo
3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 1 agosto 2006, con il
quale l' Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia dello
sviluppo e adolescenza" è stato abilitato ad istituire e ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella
sede principale di Reggio Emilia , per i fini di cui
all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 24 ottobre
2008 di autorizzazione ad attivare la sede periferica
di Torino;
VISTO il decreto in data 27 febbraio
2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica
Torino;
VISTA l'istanza con la quale l' Istituto "Scuola
di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza",
ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Brescia -
Via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, per un numero massimo
degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20
unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4
del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella
riunione del 25 gennaio 2012 trasmessa con nota prot. 157 del 7
febbraio 2012;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, l'Istituto "Scuola di specializzazione in
psicoterapia dello sviluppo e adolescenza", è autorizzato ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Brescia - Via
Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente
alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in
psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto
nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele Livon