Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 22 febbraio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2012 n. 73

Abilitazione all’Istituto “Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza”, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Brescia un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI

IL DIRETTORE GENERALE



VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto in data 1 agosto 2006, con il quale l' Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione  in psicoterapia nella sede principale di   Reggio Emilia , per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

VISTO il  decreto in data 24 ottobre 2008  di autorizzazione ad  attivare la sede periferica di Torino;

VISTO il  decreto in data 27 febbraio  2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica Torino;

VISTA l'istanza con la quale l' Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza", ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Brescia - Via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso  pari a 20 unità e, per l'intero corso, a  80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre  2010;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 25 gennaio 2012 trasmessa con nota prot. 157 del 7 febbraio 2012;

D E C R E T A :

Art. 1



1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con  decreto  11   dicembre   1998, n.  509, l'Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza", è autorizzato  ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Brescia - Via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del  regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a  80 unità.            

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 22 febbraio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele Livon