VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della predetta Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole individuate, in prima applicazione, nella tabella A allegata allo stesso regolamento;
VISTO altresì, il comma 3 del suddetto articolo il quale stabilisce che, in prima applicazione, i corsi di primo livello sono istituiti nelle suddette scuole mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale ed in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'art. 9 del succitato regolamento;
VISTO l'art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative e i relativi crediti, sentito il CNAM;
VISTA la legge 9 gennaio 2009 n.1 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'art.3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il D.M. 30 settembre 2009, n. 127 con il
quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza
raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche;
VISTO il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 con il quale
sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di
studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
ESAMINATA la proposta dell'ISIA -
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di Faenza,
relativa al riordino del corso triennale di primo livello in
"Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici
avanzati";
VISTO il D.M. 19 luglio 2011, n. 98, con il quale
l'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di
Faenza è stato autorizzato al riordino del corso triennale di primo
livello sopra citato;
RILEVATO che all'art. 2 del suddetto D.M. 19 luglio 2011, n. 98, per mero errore materiale, è stata riportata un'errata denominazione dell'istituzione destinataria del provvedimento;
CONSIDERATA la necessità di dover rettificare il citato D.M. 19 luglio 2011, n. 98, per la parte riguardante l'art. 2;
DECRETA:
Articolo unico
Per i motivi indicati nelle premesse, l'articolo 2 del più volte
citato D.M.19 luglio 2011, n. 98 è così sostituito:
" L'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche -
di Faenza, garantisce agli studenti già iscritti ai corsi istituiti
in base al precedente ordinamento la conclusione degli stessi, o il
diritto di opzione per l'iscrizione ai nuovi corsi, disciplinando
le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già
maturati".
IL MINISTRO
F.to Francesco Profumo