VISTA la legge 28 gennaio 1999, n. 17, "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare l'art. 2 che prevede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto dalla legge stessa, fissato a decorrere dal 1999 in 10 miliardi di lire (pari ad attuali €. 5.164.568,99), si provvede dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) destinato alle Università, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'esercizio finanziario 2011;
VISTO il D.M. 3 novembre 2011,n.439 , registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2011, reg. 14, foglio n.189, relativo ai criteri di ripartizione del succitato FFO per l'anno 2011;
TENUTO CONTO della rilevazione dei dati forniti dagli Atenei, tramite apposita procedura telematica gestita dal Cineca;
RITENUTO opportuno confermare ai fini del riparto ai singoli atenei i criteri e i dati di cui ai punti 1) e 2) del Decreto ministeriale del 28.1.2011 assegnando peso 66% al criterio 1) e peso 34% al criterio 2).
DECRETA
Lo stanziamento di cui all'art. 10 del D.M. 3 novembre 2011, n.439, richiamato in premesse, da destinare agli interventi di sostegno per gli studenti di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n.17, viene ripartito, per l'anno 2011, tra le Università statali secondo i seguenti criteri:
IL MINISTRO
f.to Francesco Profumo