VISTA la legge 18
febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della
professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della
suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività
all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in
medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 5 aprile 2007, con il
quale l' Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia
relazionale" è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia,
per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTO il decreto in data 29 maggio 2009 di
autorizzazione ad attivare la sede periferica di
Caserta;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale di Napoli da via A. Falcone, 126 a via
Enrico Alvino, 157 e ad aumentare il numero degli allievi ammessi
al primo anno di corso da n. 18 a n. 20;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14
ottobre 2011;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre
2011;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - L'Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia
relazionale" abilitato con decreto in data 5 aprile 2007
ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli,
un corso di specializzazione in psicoterapia ai
sensi del regolamento adottato con D.M. 11
dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede
da via A. Falcone, 126 a via Enrico Alvino, 157.
2 - E' autorizzato, inoltre, ad aumentare il numero massimo
di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e,
per l'intero corso, a 80 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON