VISTA la legge 18
febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della
professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della
suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività
all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in
medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo
3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTA l'istanza con la quale l'Istituto
"Ce.P.A.T. (Centro Partenopeo di Analisi Transazionale, Psichiatria
e Psicologia di Gaudieri M. e C.)" ha chiesto l'abilitazione ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia in Napoli - Via Filippo Palizzi, 25 e via Traversa
Sanseverino all'Arenella, 8- , per un numero massimo degli allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 14
unità e, per l'intero corso, a 56 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata
Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
regolamento nella seduta del 18 febbraio 2011;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella
riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730
del 23 dicembre 2011;
D E C R E T A :
Art. 1
1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998,
n. 509, l'Istituto "Ce.P.A.T. (Centro Partenopeo di
Analisi Transazionale, Psichiatria e Psicologia di Gaudieri M. e
C.)" è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale
di Napoli - Via Filippo Palizzi, 25 e via Traversa Sanseverino
all'Arenella, 8- ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II
del regolamento stesso, successivamente alla data del presente
decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il
modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di
riconoscimento .
2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso è pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56
unità;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele Livon