VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO il decreto ministeriale n. 1152/Ric. del
27 dicembre 2011, con il quale è stato emanato il nuovo bando PRIN
2010-2011;
RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche
al bando in argomento, al fine di favorire una maggiore
partecipazione connessa con specifici fattori meritocratici di
successo, pur senza rinunciare all'esigenza primaria di considerare
l'intervento del PRIN come elemento essenziale per il rafforzamento
sistemico delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una
più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai
Programmi Quadro dell'Unione Europea;
RITENUTO pertanto di attenuare la severità di
alcune impostazioni del bando sulle modalità di preselezione e
sulle caratteristiche dei progetti e di specificare con maggiore
dettaglio i limiti di utilizzo delle risorse nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale di nomina del CNGR e
tenuto conto dell'intervenuta soppressione del capitolo
1683/10;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30
maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
ART. 1
Oggetto
- 1. Il presente decreto disciplina le procedure per il
finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di progetti di ricerca di interesse
nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree disciplinari di cui
al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, dalle Università.
- 2. Oggetto del presente bando è il rafforzamento delle basi
scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace
partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro
dell'Unione Europea.
- 3. Agli effetti del presente decreto si intendono:
- per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR);
- per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di
cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per CdS il Comitato di Selezione di cui all'articolo 20 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- per Università, tutte le Università e le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca
vigilati dal Ministero;
- per docenti, i professori universitari di ruolo e gli
assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
- per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i
ricercatori del ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero, anche a tempo determinato;
- per organismi di ricerca, tutti gli altri soggetti
pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di
lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche
attività di ricerca, e nel diffonderne i risultati mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle
attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento.
ART.2
Procedura di selezione
- 1. La procedura di selezione delle proposte è curata sia dalle
singole università, sia dal Ministero; in particolare, il Ministero
opera mediante quattordici Comitati di Selezione (CdS), uno per
ogni area disciplinare, nominati con decreto direttoriale, previa
designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale
dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto previsto
all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
- 2. Ogni CdS è formato da tre esperti nella ricerca e
nella valutazione di progetti di ricerca, di cui uno operante
all'estero. Ogni esperto deve rilasciare, prima dell'accettazione
dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di
principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilità.
- 3. I componenti del CNGR e dei CdS non possono in alcun caso
partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte
alla fase di preselezione dei progetti.
- 4. La partecipazione ai CdS è onorifica. A ciascuno dei
componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese
eventualmente sostenute nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.
- 5. L'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e
lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del
CNGR e dei CdS.
ART. 3
Caratteristiche dei progetti
- 1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono
essere relativi ad una delle 14 aree disciplinari di cui al citato
D.M. n. 175 del 2000, e presentare caratteristiche (costi e numero
di unità) comprese tra i seguenti limiti:
- a. Aree disciplinari 02-03-05-06-09: costi compresi tra €
800.000 ed € 2.000.000; minimo cinque unità, nessuna delle quali
con un costo inferiore a € 100.000;
- b. Altre aree disciplinari: costi compresi tra € 400.000
ed € 1.500.000; minimo due unità, nessuna delle quali con un costo
inferiore a € 75.000.
- 2. Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per
complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più
studiosi e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali,
e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale
disponibilità delle singole istituzioni, riconoscendo priorità, in
termini di premialità valutativa, ai progetti che prevedano
collaborazioni internazionali, fermo restando il divieto
dell'utilizzo di fondi PRIN per la corresponsione di compensi a
studiosi o ad organismi di ricerca stranieri, e che si riconducano
agli obiettivi di Horizon 2020.
- 3. Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto debbono
essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello
scientifico (comparabile con quello della ricerca avanzata in campo
internazionale) e ragionevolmente portati a termine entro la durata
del progetto.
- 4. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in più unità
operative e deve essere coordinato da un docente o da un
ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario
del ruolo ad esaurimento, denominato Coordinatore scientifico. Il
Coordinatore scientifico, oltre all'attività di coordinamento deve,
per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato
direttamente nella ricerca. La cessazione dal servizio del
coordinatore scientifico, avvenuta per qualsiasi motivo, prima
della emanazione del decreto di cui al successivo articolo 7, comma
1, comporta la esclusione del progetto dalle procedure del presente
bando.
- 5. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato a
soggetti in possesso delle stesse qualifiche di cui al comma 4, o
da un ricercatore a tempo determinato, denominati
Responsabili di unità. Può essere prevista, tuttavia, all'interno
di ciascun progetto, la partecipazione di un'unità operativa
appartenente a un Ente pubblico di ricerca afferente al Ministero,
sotto la diretta responsabilità di un ricercatore appartenente al
ruolo dell'Ente stesso.
- 6. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità
scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, fatta salva
la responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa
dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di
amministrazione, finanza e contabilità.
- 7. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto
di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi dalla
partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, i
docenti/ricercatori responsabili di unità che nel bando PRIN 2007
non abbiano presentato la rendicontazione delle spese nei termini
previsti.
- 8. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata
triennale.
- 9. A tutti i docenti/ricercatori che risultano inseriti in
gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2009, di cui al
decreto ministeriale n. 51/Ric/ del 19 marzo 2010, è fatto divieto
di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca
del programma PRIN 2010-2011.
ART.4
Presentazione dei progetti
- 1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è
presentato dal Coordinatore scientifico.
- 2. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 9
marzo 2012 alle ore 17.00 per i Responsabili di unità (modello B),
e al 16 marzo 2012 alle 17.00 per i Coordinatori scientifici
(modello A).
- 3. I progetti sono redatti in inglese e italiano, e sono
presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di
cui al comma 2. Entro i cinque giorni successivi al termine di cui
al comma 2, copia cartacea dei progetti deve essere trasmessa,
debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli
Università d'appartenenza, e, nel caso di Responsabili di unità
degli Enti di ricerca ai rispettivi Presidenti. Per verifiche
successive, il Ministero può chiedere copia del documento
depositato.
- 4. Ciascuna Università e ciascun Ente di ricerca può accedere
alle domande presentate dal proprio personale.
- 5. Le domande sono redatte utilizzando modelli/domanda (A e B)
appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nel
proprio specifico sito. Le domande devono contenere, tra l'altro,
l'indicazione dei seguenti dati:
- a) titolo del progetto, area disciplinare e relativo SSD di
afferenza;
- b) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti;
- c) elenco dei docenti/ricercatori partecipanti al progetto di
ricerca suddivisi per unità operative;
- d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
- e) parole chiave proposte;
- f) obiettivi finali che il progetto si propone di
raggiungere;
- g) stato dell'arte;
- h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
- i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli
obiettivi previsti e relative modalità di
integrazione e collaborazione;
- l) costo complessivo del progetto, articolato per voci:
- spese di personale (quota parte dello stipendio del personale
dipendente e/o del personale non dipendente appositamente
reclutato);
- spese generali (quota forfettaria pari
al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle
pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
- attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
- servizi di consulenza e simili;
- altri costi di esercizio;
- m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per
l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità
applicative;
- n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati
raggiunti.
- 6. I costi relativi al personale dipendente già operante presso
le università e gli enti di ricerca alla data di scadenza del
presente bando non possono superare il 30% del costo del
progetto.
ART.5
Preselezione
- 1. I progetti chiusi entro la scadenza di cui al precedente
articolo 4, comma 2, sono sottoposti a preselezione da parte
delle università.
- 2. Ogni università sottopone a preselezione, a proprie spese,
esclusivamente i progetti aventi come Coordinatore un
docente/ricercatore appartenente ai ruoli della stessa
università.
- 3. Al termine della fase di preselezione, svolta in totale
autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari di cui ai
successivi comma 4, 5 e 6, ciascuna università assume la piena
responsabilità di individuare, mediante apposita procedura
telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio
del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla fase
di valutazione del MIUR; ciascuna università può
preselezionare, a livello di Coordinatore scientifico, un
numero di progetti: a) non superiore allo 0,75% del numero di
docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della
scadenza del bando, con arrotondamento all'intero superiore; b)
ovvero, se maggiore, un numero non superiore alla media
(moltiplicata per 0,75, con arrotondamento all'intero superiore)
dei progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico,
negli ultimi tre bandi PRIN. I progetti non preselezionati
dall'università si intendono esclusi dall'accesso alla fase di
valutazione effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata
conclusione della preselezione entro il termine perentorio del 15
giugno 2012 esclude dalla fase di valutazione tutti i progetti
presentati da coordinatori scientifici afferenti all'università
inadempiente.
- 4. Ogni università deve avvalersi dell'opera di revisori
anonimi, anche stranieri, che possono essere selezionati tra
gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a
disposizione di ogni università da parte del CINECA), secondo il
criterio della "peer review".
- 5. I revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i
partecipanti ai progetti di cui al presente bando e, per ogni
progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa
università o di altre università o enti coinvolti nello stesso
progetto.
- 6. I revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli
in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di
valori numerici, secondo i seguenti criteri:
- innovatività e originalità della ricerca proposta e della
sua metodologia: fino a punti 30;
- qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto
presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili di
unità, con riferimento alla valutazione della loro attività
scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore
oggetto della proposta: fino a punti 25;
- possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di
realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze
rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le
aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon
2020: fino a punti 25;
- significative interazioni tra più soggetti, in particolare tra
università e/o tra università ed enti pubblici di ricerca vigilati
dal MIUR, ma anche tra università ed altri organismi di
ricerca pubblici o privati, nazionali e internazionali: fino a
punti 15;
- coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta:
fino a punti 5.
ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti
- 1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca
preselezionati è curata, per ogni area disciplinare, dal relativo
CdS, che opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici,
formulando un giudizio analitico comparativo sui progetti di
propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale
espressa su una scala predefinita di valori numerici, secondo gli
stessi criteri di cui al comma 7 del precedente articolo 5.
- 2. Solo i progetti con punteggio superiore a 80/100
possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui
al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale ammissione al
finanziamento. In nessun caso, il raggiungimento di un punteggio
almeno pari al predetto limite costituisce garanzia di
finanziamento.
- 3. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria,
nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, ogni CdS
definisce la graduatoria finale dei progetti, ai fini
dell'ammissione al finanziamento.
- 4. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto
dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare definiti al
successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che hanno
ottenuto il punteggio più elevato nel criterio di cui all'articolo
5, comma 7, lettera c.
- 5. Ogni CdS propone al Ministero, sulla base della
graduatoria sopra indicata, l'elenco dei progetti da ammettere a
finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di
essi, sulla base della complessiva congruità accertata, ma comunque
in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o
giudicato necessario.
- 6. Gli importi eventualmente non utilizzati nelle singole aree
sono portati ad incremento delle risorse delle altre aree, secondo
criteri di proporzionalità rispetto alle percentuali definite al
successivo articolo 7, comma 3.
ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento
- 1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e
reso pubblico l'elenco dei progetti finanziati.
- 2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente
comma, ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito
docente, delle schede di valutazione relative al progetto
presentato, fermo restando l'anonimato dei revisori.
- 3.Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità
operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento
pari al 70% dei costi riconosciuti congrui da ogni CdS. Il
finanziamento è assegnato ai progetti (nel rispetto di quanto
indicato al successivo art. 10) garantendo, per ogni
area disciplinare, ove possibile (e tenendo conto di quanto
previsto al precedente articolo 6, comma 6), una quota di risorse
pari alla media storica delle assegnazioni PRIN degli ultimi cinque
anni, secondo la tabella di seguito riportata:
AREA 1
|
3,30%
|
|
€
|
5.790.249
|
AREA 2
|
7,50%
|
|
€
|
13.159.658
|
AREA 3
|
10,93%
|
|
€
|
19.178.008
|
AREA 4
|
3,05%
|
|
€
|
5.351.594
|
AREA 5
|
12,39%
|
|
€
|
21.739.754
|
AREA 6
|
18,97%
|
|
€
|
33.285.160
|
AREA 7
|
6,21%
|
|
€
|
10.896.196
|
AREA 8
|
6,15%
|
|
€
|
10.790.919
|
AREA 9
|
10,90%
|
|
€
|
19.125.369
|
AREA 10
|
6,29%
|
|
€
|
11.036.566
|
AREA 11
|
5,08%
|
|
€
|
8.913.475
|
AREA 12
|
3,18%
|
|
€
|
5.579.695
|
AREA 13
|
3,05%
|
|
€
|
5.351.594
|
AREA 14
|
3,00%
|
|
€
|
5.263.863
|
- 4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è
comunicato dal Ministero al Coordinatore scientifico che provvede,
nel termine di 15 giorni dal momento della richiesta, a
rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone
comunicazione al Ministero.
- 5. Dopo la rideterminazione, il Ministero comunica
ai Rettori degli Università coinvolti nei progetti e ai Presidenti
degli enti di ricerca, ciascuno per la parte di propria
competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità
operativa.
- 6. Il contributo per la realizzazione dei progetti
è assegnato in unica soluzione anticipata alle Università ovvero
agli Enti sedi delle unità di ricerca.
ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti
- 1. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica
del progetto ed è quindi responsabile dell'attuazione del progetto
nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della
domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di
ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi
ad esse assegnati.
- 2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, i componenti del
gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un
finanziamento nell'ambito del presente bando.
- 3. E' fatto esplicito divieto dell'utilizzo delle risorse PRIN
per la corresponsione, anche mediante l'utilizzo delle risorse
relative alla voce "spese generali", di premi e/o indennità di
qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto;
l'eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente
disposizione comporterà il recupero dell'intero contributo
precedentemente versato a favore dell'unità di ricerca responsabile
della mancata osservanza del divieto.
- 4. La rendicontazione è effettuata dai Responsabili di unità e
dal Coordinatore scientifico (che, in qualità di pubblici ufficiali
ne attestano la veridicità a tutti gli effetti di legge), nel
rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura
telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la
necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e
regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni
rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni
centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti
di ricerca, ovvero ad apposita certificazione rilasciata dal
competente Collegio dei Revisori. Il Ministero procede a verifiche
a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università le
relative documentazioni contabili. In ogni caso deve essere
assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del
10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del
finanziamento ministeriale).
- 5. In particolare, l'accertamento da parte del MIUR di
violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole
rendicontazioni, ferme restando le responsabilità civili e
penali, comporta l'automatica esclusione dai successivi bandi PRIN
(per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento) del
responsabile di unità; l'accertamento da parte del MIUR di
frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di
norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle
rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo
ente di ricerca, comporta l'esclusione dell'università
o dell'ente di ricerca dai successivi bandi PRIN per un periodo di
cinque anni dalla data dell'accertamento.
- 6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle
università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in
qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o
contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in
base ad altro titolo.
ART. 9
Relazioni scientifiche
- 1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il
Coordinatore scientifico redige una relazione scientifica
conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di
ricerca ottenuti e la trasmette con modalità telematica al
Ministero.
- 2. La relazione deve contenere altresì
l'elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti
scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca con
l'indicazione di provenienza del finanziamento.
- 3. Nel rispetto delle vigenti normative in materia
di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la
valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza
dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della
Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità
da essa stessa determinati.
ART. 10
Copertura finanziaria
- 1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR
cofinanzia i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale,
nel limite massimo complessivo di € 175.462.100,00, al lordo della
quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS, nella misura
prevista dalle disposizioni vigenti, secondo quanto stabilito
dall'articolo 21 della legge 240/2010.
- 2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione
Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio
V - Settore PRIN.
- 3. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli -
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
- Ufficio V - ufficioprin@miur.it.
ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica
- 1. Chiarimenti e informazioni possono essere
richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della
Ricerca, Ufficio V - Settore PRIN.
- 2. Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese
disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le
informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione
delle domande di cui al presente bando.
- Il presente decreto è inviato alla
Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet
del Ministero all'indirizzo http://prin.miur.it/ .