Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 

Elenco delle modifiche apportate al D.D. 1153/2011 con il D.D. 3/2012

  • 1. All'articolo 3, comma 2, il testo tra parentesi è soppresso.
  • 2. L'articolo 4, comma 1, è così modificato: "Per le finalità indicate all'art.1 del presente bando ed ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 58.384.677,00 euro, al lordo della quota per le attività di valutazione e monitoraggio prevista dalle vigenti disposizioni, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale."
  • 3. L'articolo 5, comma 3, è così modificato: "Al termine della preselezione, svolta in totale autonomia, ma nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5, 6 e 7, ciascuna università o ciascun ente di ricerca assume la piena responsabilità di individuare, mediante apposita procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio del 15 giugno 2012,  i progetti meritevoli di ammissione alla fase di valutazione del MIUR; ciascuna università  o ente di ricerca può preselezionare,  a livello di Coordinatore scientifico (contestualmente impegnandosi ad assicurare, per le linee d'intervento 1 e 2, il rispetto delle procedure di legge relative alle "chiamate dirette" dei giovani ricercatori)   un numero di progetti: a)  non superiore allo 0,5% del numero di docenti e ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con arrotondamento all'intero superiore); b) ovvero, se maggiore, un numero non superiore alla media del  numero di progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, nei bandi "Futuro in Ricerca 2010" e "Futuro in ricerca 2008". I progetti non preselezionati dall'università o dall'ente di ricerca si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata conclusione della preselezione entro il termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici afferenti all'università o all'ente inadempiente."
  • 4. L'articolo 7, comma 4, è così modificato: "Nella preselezione dei progetti ogni università o ente di ricerca è tenuta ad assicurare, ove possibile, adeguata partecipazione ad ogni linea d'intervento."
  • 5. All'articolo 7, comma 7, lettera c, dopo le parole: "con particolare riferimento" sono aggiunte le parole "per le aree interessate".
  • 6. L'articolo 8, comma 5, è così modificato: "Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 30 punti."

Decreto Direttoriale 12 gennaio 2012 n. 3/ric