Elenco delle modifiche apportate al D.D. 1153/2011 con il D.D. 3/2012
- 1. All'articolo 3, comma 2, il testo tra parentesi è
soppresso.
- 2. L'articolo 4, comma 1, è così modificato: "Per le
finalità indicate all'art.1 del presente bando ed ai sensi
dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il
MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 58.384.677,00
euro, al lordo della quota per le attività di valutazione
e monitoraggio prevista dalle vigenti disposizioni, progetti di
ricerca fondamentale di durata almeno triennale."
- 3. L'articolo 5, comma 3, è così modificato: "Al
termine della preselezione, svolta in totale autonomia, ma nel
rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5, 6 e 7,
ciascuna università o ciascun ente di ricerca assume la piena
responsabilità di individuare, mediante apposita procedura
telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio
del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla
fase di valutazione del MIUR; ciascuna università o ente di
ricerca può preselezionare, a livello di Coordinatore
scientifico (contestualmente impegnandosi ad assicurare, per le
linee d'intervento 1 e 2, il rispetto delle procedure di legge
relative alle "chiamate dirette" dei giovani
ricercatori) un numero di progetti: a) non
superiore allo 0,5% del numero di docenti e ricercatori presenti
nei propri ruoli al momento della scadenza del bando (con
arrotondamento all'intero superiore); b) ovvero, se
maggiore, un numero non superiore alla media del numero di
progetti finanziati, a livello di coordinatore scientifico, nei
bandi "Futuro in Ricerca 2010" e "Futuro in ricerca 2008". I
progetti non preselezionati dall'università o dall'ente di ricerca
si intendono esclusi dall'accesso alla fase di valutazione
effettuata dal MIUR. Analogamente, la mancata conclusione della
preselezione entro il termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude
dalla fase di valutazione tutti i progetti presentati da
coordinatori scientifici afferenti all'università o all'ente
inadempiente."
- 4. L'articolo 7, comma 4, è così modificato:
"Nella preselezione dei progetti ogni università o ente di
ricerca è tenuta ad assicurare, ove possibile, adeguata
partecipazione ad ogni linea d'intervento."
- 5. All'articolo 7, comma 7, lettera c, dopo le parole: "con
particolare riferimento" sono aggiunte le parole "per le aree
interessate".
- 6. L'articolo 8, comma 5, è così modificato: "Per
ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime
un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale
da 0 a 30 punti."
Decreto
Direttoriale 12 gennaio 2012 n. 3/ric