DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ,
L'AFAM E PER LA RICERCA
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo
Studio Universitario
Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
Loro Sedi
e p.c.
Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell'ANVUR
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CODAU
Al CINECA
Facendo seguito alla nota n. 105 del 16 gennaio u.s., con la
presente si riportano le indicazioni operative al fine di
consentire agli atenei la programmazione dell'offerta formativa
dell'a.a. 2012/13. Preliminarmente si rileva che tali indicazioni
tengono conto del particolare e complesso momento di transizione
che caratterizza il sistema universitario impegnato nel processo di
modifica statutaria, regolamentare e di organizzazione della
didattica previsto dalla Legge 240/10. Va altresì evidenziata
l'importanza di accompagnare questo percorso attraverso una
adeguata considerazione del quadro che va delineandosi anche in
relazione a quanto contenuto nel decreto legislativo
sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20/1 u.s. e di
prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure
richieste agli atenei e compatibilmente con il quadro normativo
vigente, si riportano di seguito le specifiche indicazioni relative
all'a.a. 2012/13.
1. Strutture didattiche competenti per l'offerta formativa
Gli atenei che già in questa fase sono in grado di ricondurre
tutti i corsi di studio programmati per l'a.a. 2012/13 ai
dipartimenti ai sensi della legge 240/10, dovranno procedere alle
coerenti proposte di modifica del regolamento didattico d'Ateneo,
ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Soltanto
successivamente all'approvazione delle modifiche dei regolamenti
didattici d'Ateneo da parte del Ministero, sentito il CUN, potranno
essere adottati i decreti rettorali di modifica del RAD e si potrà
procedere all'aggiornamento delle Banche dati ministeriali.
A tal fine è stata predisposta una apposita procedura
informatizzata all'interno della banca dati dell'offerta formativa,
strutturata secondo i criteri indicati al successivo Allegato 1
alla presente nota. Al fine di consentire il completamento
delle procedure di trasformazione in tempo utile per l'avvio delle
attività didattiche relative all'a.a. 2012/2013, le Università
dovranno inserire in banca dati le proposte di modifica relative
alle strutture didattiche previste nel regolamento didattico
d'Ateneo non oltre il 15 aprile 2012. Si precisa
inoltre che le proposte dovranno riferirsi al complesso delle nuove
strutture didattiche (Dipartimenti ed eventuali strutture di
raccordo cui afferiscono gli stessi) dell'Ateneo, evitando pertanto
soluzioni miste che riconducano i corsi di studio in parte alle
Facoltà e in parte ai Dipartimenti.
Tenuto altresì conto dell'esigenza di consentire l'adeguato
percorso di transizione, gli atenei che non hanno ancora completato
la riorganizzazione della didattica secondo il modello
dipartimentale, sono tenuti a istituire e attivare l'offerta
formativa dell'a.a. 2012/13 confermando il modello vigente
nell'a.a. 2011/12.
Si sottolinea comunque che il processo di trasformazione dovrà
concludersi in tempo utile per la programmazione dell'a.a.
2013/2014 (gennaio 2013) quando, a regime, andrà adottato da tutti
gli atenei il nuovo modello dipartimentale.
Tenuto conto che gli atenei stanno gradualmente adeguando la
propria organizzazione didattica a quanto previsto dai nuovi
Statuti, il Ministero, sentiti i principali soggetti istituzionali
coinvolti, valuterà l'opportunità di rendere disponibile anche
successivamente alle scadenze stabilite con la presente nota, le
procedure per consentire un progressivo passaggio al nuovo modello
dipartimentale e il puntuale aggiornamento delle banche dati
ministeriali.
2. Istituzione di nuovi corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici
Considerato che il decreto legislativo relativo all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio prevede temi strettamente correlati con quanto contenuto nel DM n. 50/2010, nelle more della completa attuazione del processo di revisione dell'offerta formativa, si precisa quanto segue.
Eventuali proposte di integrazione degli ordinamenti didattici, nel rispetto delle disposizioni sopraindicate, dovranno essere inserite nella banca dati dell'offerta formativa, entro il 9 marzo 2012.
3. Verifica
del possesso dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di
studio
Nelle more dell'avvio del processo di accreditamento,
l'attivazione dei corsi continua ad essere subordinata al possesso
dei requisiti di cui al DM n. 17/2010 (ferme restando le
indicazioni operative fornite lo scorso anno)1. Anche al
fine di favorire il passaggio al nuovo modello di organizzazione
della didattica, con riferimento all'a.a. 2012/13 la verifica
del possesso dei requisiti di docenza (quantitativi e qualitativi)
farà riferimento alle dotazioni complessive dell'Ateneo piuttosto
che di ogni singola struttura didattica.
La verifica del possesso dei requisiti necessari e il conseguente
inserimento nella Off.F. dei corsi che le Università intendono
attivare per l'a.a. 2012/2013 dovranno essere ultimati entro il
31 maggio 2012.
Nei termini previsti per l'inserimento nella Banca dati
dell'offerta formativa delle informazioni relative ai requisiti di
trasparenza2, seppur con effetti non vincolanti ai fini
dell'offerta formativa dell'a.a. 2012/13, e tenuto conto
dell'esigenza di favorire una adeguata programmazione della
didattica e un confronto della situazione di fatto con i requisiti
teorici di docenza è richiesto agli atenei, avvalendosi dei propri
Nuclei di valutazione, di indicare l'effettivo utilizzo dei docenti
programmato per l'a.a. 2012/13 nei diversi corsi di studio. A tal
fine sarà messa a disposizione un'apposita procedura nella banca
dati ministeriale.
4. Sistema informativo sulle "professioni"
Tenuto conto che è stato definito un protocollo d'intesa
MIUR- ISTAT, con l'obiettivo di integrare il progetto
"Sistema informativo sulle professioni" con le informazioni
inserite nella Banca dati dell'offerta formativa, al fine di
fornire un più efficace strumento di orientamento per gli studenti
e considerata la rilevanza dell'argomento, si ritiene fondamentale
che l'integrazione della Banca dati con il Sistema informativo
delle professioni venga attuata, a decorrere dall'a.a. 2012/2013,
avviando preliminarmente un confronto con gli Atenei e il
CUN3.
A tal fine, è stata predisposta nella sezione RAD una apposita
procedura di controllo e aggiornamento. Gli Atenei potranno
pertanto proporre le conseguenti modifiche del RAD entro il
9 marzo 2012 e secondo le indicazioni riportate
nella Banca dati. Al riguardo il CUN ha messo a disposizione
apposite linee guida per gli Atenei (disponibili sul sito www.cun.it e all'interno
della Banca dati dell'offerta formativa) in modo da rendere
operativo quanto sopra indicato4.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Daniele Livon)
f.to Livon
1) Ai fini dell'attuazione del DM 26 aprile 2011 (relativo alla stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica presso altro Ateneo) nella Pre-Off.F. degli Atenei interessati sono riportati: il quadro sintetico della convenzione (Atenei convenzionati, data della stipula della convenzione, durata della convenzione, finalità di interesse comune perseguite con la convenzione) docenti coinvolti, nonché la proporzione di didattica svolta presso ciascuno degli Atenei. Ogni singolo docente verrà computato presso ciascuno di tali Atenei con peso pari alla predetta proporzione.
2) Decreto Direttoriale 10 giugno 2008.
3) Si fa presente che, già per l'a.a. 2011/2012, nella Off.F.- pubblica viene attivato, in corrispondenza di ciascuna professione, un link al Sistema Informativo che consente di visualizzare le informazioni disponibili relative a quella determinata professione. Per ragioni di opportunità, il predetto link verrà attivato solo in corrispondenza delle professioni afferenti al gruppo delle "professioni intellettuali" (gruppo 2) e delle "professioni tecniche" (gruppo 3), che si ritengono sicuramente coerenti con il conseguimento di un titolo di studio universitario. Verranno invece cancellate "d'ufficio" professioni regolamentate inserite in classi per le quali la normativa non ne consente l'accesso.
4) Si precisa che con riferimento alla classe di laurea a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), e nelle more dell'adozione del DM di adeguamento della stessa ai contenuti previsti per le altre classi al DM 16 marzo 2007, al fine di garantire, nell'interesse degli studenti, la completezza del sistema informativo delle professioni, vanno comunque indicati gli sbocchi attesi con la codifica ISTAT.