Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 31 gennaio 2012, protocollo n.169

Offerta formativa 2012-2013. Indicazioni operative


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario

Protocollo: n.169
Roma, 31 gennaio 2012

Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
Loro Sedi

e p.c.
Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell'ANVUR
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CODAU
Al CINECA

Oggetto: Offerta formativa 2012-2013. Indicazioni operative

Facendo seguito alla nota n. 105 del 16 gennaio u.s., con la presente si riportano le indicazioni operative al fine di consentire agli atenei la programmazione dell'offerta formativa dell'a.a. 2012/13. Preliminarmente si rileva che tali indicazioni tengono conto del particolare e complesso momento di transizione che caratterizza il sistema universitario impegnato nel processo di modifica statutaria, regolamentare e di organizzazione della didattica previsto dalla Legge 240/10. Va altresì evidenziata l'importanza di accompagnare questo percorso attraverso una adeguata considerazione del quadro che va delineandosi anche in relazione a quanto contenuto nel decreto legislativo sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20/1 u.s. e di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure richieste agli atenei e compatibilmente con il quadro normativo vigente, si riportano di seguito le specifiche indicazioni relative all'a.a. 2012/13.

1. Strutture didattiche competenti per l'offerta formativa

Gli atenei che già in questa fase sono in grado di ricondurre tutti i corsi di studio programmati per l'a.a. 2012/13 ai dipartimenti ai sensi della legge 240/10, dovranno procedere alle coerenti proposte di modifica del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Soltanto successivamente all'approvazione delle modifiche dei regolamenti didattici d'Ateneo da parte del Ministero, sentito il CUN, potranno essere adottati i decreti rettorali di modifica del RAD e si potrà procedere all'aggiornamento delle Banche dati ministeriali.
A tal fine  è stata predisposta una apposita procedura informatizzata all'interno della banca dati dell'offerta formativa, strutturata secondo i criteri indicati al successivo Allegato 1 alla  presente nota. Al fine di consentire il completamento delle procedure di trasformazione in tempo utile per l'avvio delle attività didattiche relative all'a.a. 2012/2013, le Università dovranno inserire in banca dati le proposte di modifica relative alle strutture didattiche previste nel regolamento didattico d'Ateneo non oltre il 15 aprile 2012. Si precisa inoltre che le proposte dovranno riferirsi al complesso delle nuove strutture didattiche (Dipartimenti ed eventuali strutture di raccordo cui afferiscono gli stessi) dell'Ateneo, evitando pertanto soluzioni miste che riconducano i corsi di studio in parte alle Facoltà e in parte ai Dipartimenti.
Tenuto altresì conto dell'esigenza di consentire l'adeguato percorso di transizione, gli atenei che non hanno ancora completato la riorganizzazione della didattica secondo il modello dipartimentale, sono tenuti a istituire e attivare l'offerta formativa dell'a.a. 2012/13 confermando il modello vigente nell'a.a. 2011/12.
Si sottolinea comunque che il processo di trasformazione dovrà concludersi in tempo utile per la programmazione dell'a.a. 2013/2014 (gennaio 2013) quando, a regime, andrà adottato da tutti gli atenei il nuovo modello dipartimentale.
Tenuto conto che gli atenei stanno gradualmente adeguando la propria organizzazione didattica a quanto previsto dai nuovi Statuti, il Ministero, sentiti i principali soggetti istituzionali coinvolti, valuterà l'opportunità di rendere disponibile anche successivamente alle scadenze stabilite con la presente nota, le procedure per consentire un progressivo passaggio al nuovo modello dipartimentale e il puntuale aggiornamento delle banche dati ministeriali.

2. Istituzione di nuovi corsi di studio e modifica degli ordinamenti didattici

Considerato che il decreto legislativo relativo all'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio  prevede temi strettamente correlati con quanto contenuto nel DM n. 50/2010, nelle more della completa attuazione del processo di revisione dell'offerta formativa, si precisa quanto segue.

  • a) Sono confermati e quindi operativi con riferimento all'a.a. 2012/13:

    • il  § 30 dell'allegato B del DM n. 50/2010, in cui si dispone che ordinariamente non si dia luogo alla istituzione di nuovi corsi (con l'eccezione di quelli indicati al § 31, finalizzati in particolare alla razionalizzazione dell'offerta formativa esistente). Si precisa comunque che, al fine di consentire un maggior grado di flessibilità agli Atenei, saranno prese altresì in considerazione proposte di istituzione di nuovi corsi di studio correlate alla cancellazione dal RAD di almeno due corsi di studio indipendentemente dalle classi di appartenenza degli stessi. Nei casi di istituzione di corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti tra Atenei italiani, la stessa dovrà essere correlata alla soppressione di almeno un corso di studio da parte di ciascuna delle Università interessate;
    • le indicazioni operative fornite lo scorso anno con note ministeriali n. 7 del 28 gennaio 2011, n. 17 del 16 febbraio 2011, e n. 21 del 25 febbraio 2011 finalizzate a minimizzare in questa fase il processo di revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

  • b) Si possono invece considerare superati i contenuti previsti nell'allegato B, § 27, del DM n. 50/2010.

Eventuali proposte di integrazione degli ordinamenti didattici, nel rispetto delle disposizioni  sopraindicate, dovranno essere inserite nella banca dati dell'offerta formativa, entro il 9 marzo 2012.

3.        Verifica del possesso dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio
Nelle more dell'avvio del processo di accreditamento, l'attivazione dei corsi continua ad essere subordinata al possesso dei requisiti  di cui al DM n. 17/2010 (ferme restando le indicazioni operative fornite lo scorso anno)1. Anche al fine di favorire il passaggio al nuovo modello di organizzazione della didattica, con riferimento all'a.a. 2012/13  la verifica del possesso dei requisiti di docenza (quantitativi e qualitativi) farà riferimento alle dotazioni complessive dell'Ateneo piuttosto che di ogni singola struttura didattica.
La verifica del possesso dei requisiti necessari e il conseguente inserimento nella Off.F. dei corsi che le Università intendono attivare per l'a.a. 2012/2013 dovranno essere ultimati entro il 31 maggio 2012.
Nei termini previsti per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa delle informazioni relative ai requisiti di trasparenza2, seppur con effetti non vincolanti ai fini dell'offerta formativa dell'a.a. 2012/13, e tenuto conto dell'esigenza di favorire una adeguata programmazione della didattica e un confronto della situazione di fatto con i requisiti teorici di docenza è richiesto agli atenei, avvalendosi dei propri Nuclei di valutazione, di indicare l'effettivo utilizzo dei docenti programmato per l'a.a. 2012/13 nei diversi corsi di studio. A tal fine sarà messa a disposizione un'apposita procedura nella banca dati ministeriale.

4. Sistema informativo sulle "professioni"

Tenuto conto che è stato definito un protocollo d'intesa  MIUR- ISTAT, con l'obiettivo di  integrare il progetto "Sistema informativo sulle professioni" con le informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa, al fine di fornire un più efficace strumento di orientamento per gli studenti e considerata la rilevanza dell'argomento, si ritiene fondamentale che l'integrazione della Banca dati con il Sistema informativo delle professioni venga attuata, a decorrere dall'a.a. 2012/2013, avviando preliminarmente un confronto con gli Atenei e il CUN3.
A tal fine, è stata predisposta nella sezione RAD una apposita procedura di controllo e aggiornamento. Gli Atenei potranno pertanto proporre le conseguenti modifiche del RAD entro il 9 marzo 2012 e secondo le indicazioni riportate nella Banca dati. Al riguardo il CUN ha messo a disposizione apposite linee guida per gli Atenei (disponibili sul sito www.cun.it e all'interno della Banca dati dell'offerta formativa) in modo da rendere operativo quanto sopra indicato4.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Daniele Livon)
f.to Livon



1) Ai fini dell'attuazione del DM 26 aprile 2011 (relativo alla stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica presso altro Ateneo) nella Pre-Off.F. degli Atenei interessati sono riportati: il quadro sintetico della convenzione (Atenei convenzionati, data della stipula della convenzione, durata della convenzione, finalità di interesse comune perseguite con la convenzione) docenti coinvolti, nonché la proporzione di didattica svolta presso ciascuno degli Atenei. Ogni singolo docente verrà computato presso ciascuno di tali Atenei con peso pari alla predetta proporzione.

2) Decreto Direttoriale 10 giugno 2008.

3) Si fa presente che, già per l'a.a. 2011/2012,  nella Off.F.- pubblica  viene attivato, in corrispondenza di ciascuna professione, un link al Sistema Informativo che consente di visualizzare le informazioni disponibili relative a quella determinata professione. Per ragioni di opportunità, il predetto link verrà attivato solo in corrispondenza delle professioni afferenti al gruppo delle "professioni intellettuali" (gruppo 2) e delle "professioni tecniche" (gruppo 3), che si ritengono sicuramente coerenti con il conseguimento di un titolo di studio universitario. Verranno invece cancellate "d'ufficio" professioni regolamentate inserite in  classi per le quali la normativa non ne consente l'accesso.

4) Si precisa che con riferimento alla classe di laurea a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), e nelle more dell'adozione del  DM  di adeguamento della stessa ai contenuti previsti per le altre classi al DM 16 marzo 2007, al fine di garantire, nell'interesse degli studenti, la completezza del sistema informativo delle professioni, vanno comunque indicati gli sbocchi attesi con la codifica ISTAT.