VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
ACQUISITI i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011 e 19 ottobre 2011;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno 2012;
Adotta
il seguente regolamento
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della
ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche
della ricerca;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso
al ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale
di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per commissione: la commissione per l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera
f), della Legge;
i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i
settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui
all'articolo 15, comma 1, della Legge;
l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui
all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge,
determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a)
della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di
una valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono
suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere
valutati mediante il risultato di una misura;
o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i
quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione
dei parametri;
p) per mediana: il valore di un indicatore o altra
modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide
la lista medesima in due parti uguali;
q) per età accademica: il periodo di tempo successivo
alla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al
settore concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per
maternità, di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti
dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio,
nonché di interruzioni dell'attività scientifica per fondati motivi
da valutare in relazione al curriculum del
candidato;
r) per indice h di Hirsch: l'indice
h, definito da Jorge E. Hirsch (Università della
California, San Diego - USA);
s) per ISSN: l'International Standard Serial
Number, ossiail codice unificato internazionale per
l'identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle
altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico,
assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella
norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall'UNI nel 2010 come
norma UNI ISO 3297;
t) per ISBN: l'International Standard Book
Number, ossiail codice internazionale di identificazione da
applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal
formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia
di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella
norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come
norma UNI ISO 2108.
ART. 2
(Oggetto)
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione
dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e
c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del
Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attività
scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati
all'abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per
fascia e per area, che ciascun candidato può presentare ai fini
della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri
e parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli
aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei
candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori
universitari.
ART. 3
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure
di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima
e di seconda fascia)
1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni
di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula
un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del
candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i
parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati
dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in
base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che
hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche
in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda
fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
3. L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di
ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da
prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori
criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle
pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione,
con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello
dell'università sede della procedura di abilitazione. La
ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere
equilibrata e motivata.
ART. 4
(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia)
1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore
di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei
candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche
affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e
originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri
di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche
caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale,
l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la
capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di
responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la
capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La
commissione può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3,
comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in
relazione alla specificità del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C,
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o
con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in
collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata
all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle
pubblicazioni di cui all'allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici
presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione
della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di
revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato C,
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di
pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del
Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per
maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti
dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore
concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del
settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di
quest'ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore
concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva
valutata mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli
allegati A e B;
b) responsabilità scientifica per progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie
e trattati di riconosciuto prestigio;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca
(fellowship)ufficiale presso atenei e istituti di ricerca,
esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta
qualificazione internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel
settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività
scientifica;
i) nei settori concorsuali in cui è appropriato,
risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di
partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off),
sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla
commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che
contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico
del candidato.
ART. 5
(Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia)
1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore
di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei
candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello
della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche
affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di
valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un
gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti
competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità
di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione
può stabilire, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di
non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione
alla specificità del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E,
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o
con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in
collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata
all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni
di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici
presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione
della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di
revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'allegato E,
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di
pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del
Regolamento. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per
maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti
dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore
concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell'età accademica e, ove
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del
settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di
quest'ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore
concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva
misurato mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli
allegati A e B;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste,
collane editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca
(fellowship)ufficiale presso atenei e istituti di ricerca,
esteri e internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività
scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui è appropriato,
risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di
partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off),
sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla
commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che
contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico
del candidato.
ART. 6
(Indicatori di attività scientifica)
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i
settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza
per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a),
gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato,
attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere
attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i
criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4,
lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e
l);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione
scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima
fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui
all'allegato A, numero 3, lettera
b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i
settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza
per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a),
gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato,
attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere
attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i
criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e
4, lettere b), c), d), e),
f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione
scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la
seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di
cui all'allegato A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i
settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza
per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a),
gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al
principio secondo il quale l'abilitazione può essere
attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i
criteri e i parametri di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e
4, lettere b), c), d), e),
f), g), h), i) e
l);
b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della
produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti
per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli
stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i
settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza
per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
a), gli indicatori descritti nel predetto
allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione
può essere attribuita esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i
criteri e i parametri di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e
4, lettere b), c), d), e),
f), g) e h);
b) i cui indicatori dell'impatto della produzione
scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la
prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di
cui all'allegato B, numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti
principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le
modalità di cui all'articolo 3, comma 3, e nel giudizio
finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette
al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli
allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui
all'allegato B, definiti secondo modalità stabilite con propria
delibera.
ART. 7
(Pubblicazioni presentate dai candidati)
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il
numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare,
nell'allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il
numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare,
nell'allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le
pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel
limite massimo prescritto.
ART. 8
(Accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3,
lettera h), secondo periodo della Legge e dall'articolo 6,
commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella
lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della
commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la
positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge,
sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i
criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti
al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il
proprio curriculum sul sito del Ministero.§
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema
indicato dall'allegato F, evidenziando in particolare le attività
svolte nell'ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla
domanda devono attestare:
a) la continuità della produzione scientifica, con
particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la
data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1,
del Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità
e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente
con quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione per la
prima fascia dei professori nel settore concorsuale di
appartenenza.
3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla
lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di
cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c),
d), e), f), g), h),
i) e l), è assicurato dall'appartenenza al ruolo
di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione
dell'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge.
Per quanto attiene al parametro di cui all'articolo 4, comma 4,
lettera a), la coerenza è accertata, per i settori
concorsuali di cui all'allegato A, sulla base degli
indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi
specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B,
sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi
specificati. Se il professore, inserito nella lista per il
sorteggio dei commissari ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello
oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello
stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di
appartenenza.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Direttore generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
del Ministero, di seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al
medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato
domanda;
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via
telematica il proprio curriculum, redatto ai sensi del
comma 2;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano
conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, della Legge;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno
soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a),
b) e c) e la trasmette all'ANVUR.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR
accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.
6. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla
documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il
rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il
Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro dieci
giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni,
eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su
richiesta del Direttore generale, l'ANVUR decide entro dieci giorni
dalla presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione all'interessato
con apposito provvedimento del Direttore generale.
7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il
Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la
lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i
nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per
esservi inclusi.
8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della
positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della
Legge.
ART. 9
(Revisione dei criteri e parametri)
1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il
CEPR, procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei
criteri e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonché del
numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 7, e
relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto
della valutazione delle politiche di reclutamento di cui
all'articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi
diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione
degli stessi con proprio decreto.
2. Al termine della seconda tornata delle procedure di
abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti
l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l'adeguatezza e congruità degli
indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e
ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.
ART. 10
(Disposizioni finanziarie e finali)
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento
nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
firmato
IL MINISTRO
Francesco Profumo