VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n.
121;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in
particolare, l'art. 17, commi 95, 99 e 102;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in
particolare, l'art. 2, comma 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed, in
particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 222, recante "Regolamento concernente il
conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso
al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 e successive
modificazioni, concernente "Rideterminazione e aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative
declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23
dicembre 1999";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, recante la
"Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre
2010, n. 240", e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale
"In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica
l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori
scientifico-disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il
C.U.N., provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la
loro rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 15,
comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTA la nota del Ministro del 26 aprile 2012,
con la quale il Ministro, in considerazione della verifica del
numero di professori di prima fascia appartenenti ai settori
concorsuali di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2011, la quale
ha rivelato che alcuni degli stessi non raggiungono la soglia dei
30 professori di prima fascia richiesta dall'articolo 15, comma 2,
della legge 240 del 2010, ha invitato il CUN ad elaborare una
proposta di ricollocazione di tali settori concorsuali;
VISTO il parere generale n. 12, espresso dal CUN
nell'adunanza del 3 maggio 2012, in relazione alla nota del
Ministro del 26 aprile 2012;
RITENUTA l'opportunità di modificare il decreto
ministeriale del 29 luglio 2011, con riferimento ai settori
concorsuali 05/L1 (Scienze dell'esercizio fisico e dello sport),
06/M3 (Scienze infermieristiche), 09/C3 (Ingegneria nucleare),
10/F4 (Critica letteraria e letterature comparate), 10/N1 (Culture
del vicino oriente antico), 10/N2 (Culture del medio oriente antico
e moderno e dell'africa) e 11/A6 (Scienze storico-religiose), al
fine di avviare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale di cui al DPR n. 222 del 2011 nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 240 del
2010;
DECRETA:
Articolo 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali,
di cui all'allegato A e le declaratorie degli stessi di cui
all'allegato B del decreto ministeriale 29 luglio 2011 sono
rideterminati e sostituiti dal presente decreto secondo quanto
previsto, rispettivamente, dagli allegati A e B, che costituiscono
parte integrante del medesimo.
Articolo 2
1. Per i settori concorsuali 06/M3, 09/C3, 10/F4, 10/N1, 10/N2 e
11/A6, il Rettore, entro 10 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto,
provvede all'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia
nonchè dei ricercatori nei settori concorsuali rideterminati ai
sensi dell'articolo 1, secondo le seguenti corrispondenze:
SETTORE
CONCORSUALE |
CORRISPONDENTI
SETTORI |
06/M3 - SCIENZE INFERMIERISTICHE |
06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA |
09/C3 - INGEGNERIA NUCLEARE |
09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE |
10/F4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE |
10/F1 - LETTERATURA ITALIANA, CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE |
10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO |
10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA |
11/A6 - SCIENZE STORICO-RELIGIOSE |
11/A4 - SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE |
Articolo 3
1. Per il settore concorsuale 05/L1 (Scienze dell'esercizio fisico
e dello sport), i professori di prima fascia presentano al Rettore,
entro 10 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente decreto, la domanda di
inquadramento optando per uno dei seguenti settori
concorsuali:
05/D1 - FISIOLOGIA |
05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA |
05/F1 - BIOLOGIA APPLICATA |
05/H1 - ANATOMIA UMANA |
06/B1 - MEDICINA INTERNA |
06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE |
06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE |
11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA |
2. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i
termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento in base al
curriculum, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato.
I decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro
15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del presente decreto.
3. I professori di seconda fascia ed i ricercatori esercitano
l'opzione di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente
decreto. In caso di mancata presentazione della domanda entro i
termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento in base al
curriculum, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato.
I decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro
75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 4
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è abrogato il
secondo periodo dell'articolo 5 del decreto ministeriale 29 luglio
2011.
Articolo 5
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è trasmesso
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicità
a fini notiziali.
IL MINISTRO