VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
VISTO l'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTO il decreto ministeriale n.196 28 giugno 2012 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2012/2013;
VISTE le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2012-2013, riferito alle predette disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno
delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2012-2013
che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi
dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa in data 26 aprile
2012 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome in vista dell'Accordo formale e discussa in sede
tecnica il 5 giugno 2012;
TENUTO CONTO che la Conferenza per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha rinviato la riunione
prevista per il 21 giugno 2012;
CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;
VISTO il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;
VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;
VISTO il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) della legge n.264/1999;
RITENUTO, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le Università qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora ne risulti complessivamente al di sopra, riconducendola alle esigenze dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;
RITENUTO di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;
RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2012-2013 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;
D E C R E T A:
Art.1
1. Per l'anno accademico 2012-2013, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Classe SNT/1
Corsi di laurea in
Infermieristica |
n. |
16.119 |
Ostetricia |
n. |
1.021 |
Infermieristica pediatrica |
n. |
268 |
Classe SNT/2 |
|
|
Podologia |
n. |
109 |
Fisioterapia |
n. |
2.262 |
Logopedia |
n. |
589 |
Ortottica e Assistenza Oftalmologica |
n. |
247 |
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva |
n. |
307 |
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica |
n. |
301 |
Terapia occupazionale |
n. |
236 |
Educazione professionale |
n. |
634 |
Classe SNT/3 |
|
|
Tecniche audiometriche |
n. |
55 |
Tecniche di laboratorio biomedico |
n. |
1.171 |
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia |
n. |
1.232 |
Tecniche di neurofisiopatologia |
n. |
112 |
Tecniche ortopediche |
n. |
156 |
Tecniche audioprotesiche |
n. |
262 |
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
n. |
209 |
Igiene Dentale |
n. |
630 |
Dietistica |
n. |
342 |
Classe SNT/4 |
|
|
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
n. |
823 |
Assistenza sanitaria |
n. |
265 |
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla
graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei
corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente
decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non
comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle
ricordate disposizioni in data 18 maggio 2011.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
f.to Il Ministro
Francesco Profumo