Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 201

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a.2012/2013.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le  classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;

VISTO l'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così  come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTO il decreto ministeriale n.196 28 giugno 2012 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2012/2013;

VISTE le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2012-2013, riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno  delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2012-2013 che il Ministero della Salute  ha  effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa in data 26 aprile 2012 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale e discussa in sede tecnica il 5 giugno 2012;

TENUTO CONTO che la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha rinviato la riunione prevista per il 21 giugno 2012;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

VISTO il potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento  ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa delle Università con il fabbisogno professionale;

VISTO il parere espresso dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art.3, comma 1, lettera  a) della legge n.264/1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le  Università qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora ne risulti complessivamente al di sopra, riconducendola alle esigenze dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;

RITENUTO di  definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2012-2013 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

 

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l'anno accademico 2012-2013, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica

n.

16.119

Ostetricia

n.

1.021

Infermieristica pediatrica

n.

268

Classe SNT/2
Corsi di laurea in

 

 

Podologia

n.

109

Fisioterapia

n.

2.262

Logopedia

n.

589

Ortottica e Assistenza Oftalmologica

n.

247

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

n.

307

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

n.

301

Terapia occupazionale

n.

236

Educazione professionale

n.

634

Classe SNT/3
Corsi di laurea in

 

 

Tecniche audiometriche

n.

55

Tecniche di laboratorio biomedico

n.

1.171

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

n.

1.232

Tecniche di neurofisiopatologia

n.

112

Tecniche ortopediche

n.

156

Tecniche audioprotesiche

n.

262

Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

n.

209

Igiene Dentale

n.

630

Dietistica

n.

342

 

Classe SNT/4
Corsi di laurea in

 

 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

n.

823

Assistenza sanitaria

n.

265

 

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i  posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data  18 maggio 2011 citate in premessa.

 

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data  18 maggio 2011.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 giugno 2012

f.to  Il Ministro
Francesco  Profumo