Decreto Ministeriale
28 giugno 2012
n. 196
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012/2013
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli
articoli 1, comma 1, lettera a) e 4;
VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo
44, comma 3 bis, che integra l'art.4 della citata legge n.264
disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua
straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341,
"Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509";
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale
sono state determinate le classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono
state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi
dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in
particolare, l'articolo 26;
VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334,
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia
di immigrazione";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104,
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme
di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la
Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno,
l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli
e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli
"Federico II" e di Pisa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e,
in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;
VISTO il parere favorevole espresso
in data 28 giugno 2012 dal Garante per la protezione dei dati
personali ;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico
2012-2013, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge
n.264/1999 proseguendo ed ampliando la sperimentazione avviata nel
precedente anno accademico;
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
- 1) Per l'anno accademico 2012-2013, l'ammissione degli studenti
ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della
legge 2 agosto 1999, n.264, avviene previo superamento di apposita
prova sulla base delle disposizioni di cui al presente
decreto.
- 2) Per l'anno accademico 2012-13 sono previste aggregazioni di
sedi universitarie con graduatorie comuni, secondo l'ordine di
punteggio dei candidati, ampliando la sperimentazione già
effettuata nel precedente anno accademico, secondo le modalità
indicate nell'allegato 2, parte integrante del presente
decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi
dentaria)
- 1) La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla
quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non
comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in
premessa e gli studenti non comunitari residenti all'estero,
è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul
territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.)
avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con
apposito decreto ministeriale.
- 2) Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte
integrante del presente decreto.
- 3) La prova di ammissione consiste nella soluzione di
ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di
cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e
matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, vengono
predisposti: quaranta (40) quesiti per l'argomento di cultura
generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia,
undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.
- 4) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per
il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
- 5) I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa,
i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella
convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la
prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio
pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo
all'immatricolazione nell'Università di Pisa.
Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in
lingua inglese)
- 1) Nel caso in cui sia stata autorizzata l'istituzione del
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua
inglese, la relativa prova di ammissione, verte su quesiti nella
medesima lingua, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 bis della legge
30 luglio 2010, n.122 citata in premessa.
- 2) Con separato provvedimento sono definite le modalità ed i
contenuti della prova alla quale possono partecipare sia gli
studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della
legge n.189/2002 citata in premessa sia gli studenti non comunitari
residenti all'estero.
Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina veterinaria)
- 1) La prova di ammissione per gli studenti comunitari,
per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della
legge n.189/2002 citata in premessa e per gli studenti
extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto
identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.)
avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con
apposito decreto ministeriale.
- 2) La prova di ammissione consiste nella soluzione di
ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su
argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico;
biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, vengono predisposti: venticinque (25) quesiti di chimica;
ventitre (23) di cultura generale e ragionamento logico; venti (20)
di biologia e dodici (12) di Fisica e Matematica.
- 3) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
- 4) Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte
integrante del presente decreto.
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione
di architetto)
- 1) La prova di ammissione per gli studenti comunitari,
per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della
legge n.189/2002 citata in premessa e per gli studenti
extracomunitari residenti all'estero, è unica ed è di
contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti,
costituita con apposito decreto ministeriale.
- 2) La prova di ammissione consiste nella soluzione di
ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su
argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia,
disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei
programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto, vengono predisposti: trentadue (32) quesiti
di cultura generale e ragionamento logico, diciannove (19) di
storia, sedici (16) di disegno e rappresentazione e tredici (13) di
matematica e fisica.
- 3) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per
il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore e quindici
minuti.
- 4) Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte
integrante del presente decreto.
Articolo 6
(Corsi corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto
con didattica prevalentemente erogata in lingua
inglese)
- 1) Nelle università in cui sono attivati corsi di studio
organizzati anche in percorsi erogati prevalentemente in lingua
inglese e su richiesta delle stesse, in via sperimentale per l'a.a.
2012-13 la prova è predisposta anche nella suddetta lingua.
- 2) La prova in inglese può essere svolta dagli
studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della
legge n.189/2002 citata in premessa, e dagli studenti non
comunitari residenti all'estero che esplicitino tale richiesta al
momento della presentazione della domanda di partecipazione alla
prova.
- 3) Sono ammessi a tali percorsi gli studenti comunitari,
gli studenti non comunitari di cui all'art.26 della legge
n.189/2002 citata in premessa e gli studenti non comunitari
residenti all'estero che hanno sostenuto e superato la prova in
lingua inglese, secondo l'ordine del punteggio ottenuto, tenuto
conto delle modalità riportate nel bando dell'ateneo.
- 4) Le relative procedure di partecipazione alla prova e la
conseguente graduatoria di merito sono indicate nell'allegato n. 1,
parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie)
- 1) Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna
università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie
dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
- 2) Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per
ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella
domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di
preferenza.
- 3) La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al
precedente art.2, comma 3, sulla base dei programmi di cui
all'allegato A.
- 4) La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo
svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
Articolo 8
(Accademie Militari)
- 1) Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano
per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno,
dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di
Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista
rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di
Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto
che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo
anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la
somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con
decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa in data 14
maggio 2012, n.112 con riferimento ai programmi parte integrante
del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le
condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste
dalla normativa che le disciplina.
Articolo 9
(Calendario delle prove di ammissione)
- 1) La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3,
4, 5, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il
seguente calendario:
| Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in
lingua italiana |
4 settembre 2012 |
| Medicina e Chirurgia in lingua inglese |
5 settembre 2012 |
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati
alla formazione di architetto |
6 settembre 2012 |
| Medicina Veterinaria |
10 settembre 2012 |
| Corsi di laurea delle professioni sanitarie |
11 settembre 2012 |
Articolo 10
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione
delle prove)
- 1) Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,
sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli
articoli 2, 4, 5 e 6 gli studenti comunitari e non comunitari di
cui all'art. 26 della legge n.189/2002 nonché, nell'ambito della
relativa riserva di posti, gli studenti non comunitari residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito.
Sono ammessi ai corsi gli studenti appartenenti a tutte le predette
categorie e che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a venti
(20).
- Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6
e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
- a) 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- b) in caso di parità di voti, si tiene conto di
quanto segue:
- per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in
odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle
professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei
quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento
logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
- per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico,
biologia, fisica e matematica;
- per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto,
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia,
disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
- c) in caso di ulteriore parità, prevale la votazione
dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia
anagraficamente più giovane.
Articolo 11
(Prova di ammissione presso le sedi
universitarie aggregate in via sperimentale )
- 1) La procedura sperimentale di cui all'articolo 1 del presente
decreto coinvolge ai fini delle rispettive immatricolazioni:
- - ai corsi di magistrale in Medicina e Chirurgia e in
Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui all'articolo 2 le sedi
universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di seguito
riportate:
-
|
Università
|
|
Bari, Foggia, Molise
|
|
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio
Emilia, Politecnica delle Marche
|
|
Brescia, Pavia, Verona
|
|
Cagliari, Sassari
|
|
Catania, Catanzaro "Magna Graecia",
Messina, Palermo,
|
|
Chieti - "G. D'Annunzio" , L'Aquila,
Perugia, Roma "Tor Vergata"
|
|
Genova, Torino I Facoltà, Torino II
Facoltà
|
|
Milano, Milano Bicocca, Varese
"Insubria", Vercelli "Avogadro"
|
|
Napoli "Federico II", Napoli Seconda
Università, Salerno
|
|
Padova, Trieste, Udine
|
|
Roma La Sapienza Med. e Farmacia
Policlinico A E, Roma La Sapienza Med. e Odontoiatria
Policlinico B C D, Roma La Sapienza Med e
Psicologia
|
|
Firenze, Parma, Pisa, Siena
|
- - ai corsi di magistrale in Ingegneria Edile/Architettura
le sedi universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di
seguito riportate:
- Università degli studi di Napoli Federico II e Università degli
studi di Salerno.
- - ai corsi di magistrale in Medicina Veterinaria le sedi
universitarie, secondo le aggregazioni territoriali di seguito
riportate:
- Università degli studi di Bologna, di Milano, di Parma e di
Padova
Università degli studi di Teramo e di Camerino
- 2) Le procedure di partecipazione alla prova, le modalità per
la definizione della graduatoria di merito e per
l'immatricolazione ai relativi corsi sono indicate nell'allegato n.
2, parte integrante del presente decreto.
Articolo 12
(Studenti in situazione di
handicap e studenti affetti da dislessia)
- 1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in
situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e
successive modificazioni.
- 2) Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia,
certificati ai sensi della legge n.170/2010 citata in premessa, è
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a
quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti
articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
Articolo 13
(Trasparenza delle fasi del
procedimento)
- 1) I bandi di concorso prevedono disposizioni atte
a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento
e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle
Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili
del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
- 2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli
studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento
delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove
non diversamente disposto dagli atenei.
Articolo 14
(Informativa ai sensi
dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali)
- 1) Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n.3
che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale
vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei
dati personali forniti da ciascun studente.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.