Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 1 giugno 2012, protocollo n.776

Modifiche e integrazioni normative al D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004 (regolamento Firb)


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

Protocollo: n.776
Roma, 1 giugno 2012
Oggetto: Modifiche e integrazioni normative al D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004 (regolamento Firb)

CIRCOLARE ESPLICATIVA

 

Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), alcune disposizioni del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 risultano ormai superate, essendo in contrasto con altre disposizioni stabilite da fonti normative di rango superiore.

In particolare, l'art. 3 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004  è da intendersi totalmente abrogato per quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come risultano abrogate le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3, e, per quanto incompatibili con la citata legge 240/2010, quelle di cui all'art. 7, commi 1, 4 e 5.

L'art. 18 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce inoltre quali siano, in ambito universitario, i soggetti ammessi a partecipare allo svolgimento delle attività di ricerca; tale articolo non menziona esplicitamente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facendo riferimento genericamente solo a "soggetti esterni", conferendo invece particolare enfasi, tra i soggetti privi di contratto a tempo indeterminato, alle figure dei titolari degli assegni di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e dei dottorandi.

Alla luce di quanto sopra, la limitazione imposta dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 circa la tipologia contrattuale per i "giovani ricercatori" (riservata ai co.co.co.) appare ormai del tutto superata.

Di conseguenza, con l'estensione delle possibili tipologie contrattuali, vengono meno anche le restrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 4 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, che debbono intendersi ancora vigenti solo per la tipologia contrattuale dei co.co.co., mentre per le altre tipologie (assegni di ricerca, borse di dottorato, assunzioni come ricercatori a tempo determinato) valgono ovviamente le rispettive disposizioni di legge, di rango gerarchico superiore.

Il D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 è inoltre integrato da quanto previsto dall'art. 31 (Misure di semplificazione in materia di ricerca di base) comma 1 del  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, ha riservato l'effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili, esclusivamente al termine dei progetti.

Di conseguenza restano prive di effetto, per quanto incompatibili con le disposizioni di rango superiore sopra citate, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 e dell'art. 7 comma 5, per la parte relativa alle definizioni delle cosidette "modalità di monitoraggio", del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, restando esclusa, da tutti i progetti FIRB, la valutazione in itinere dei progetti stessi.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Massulli)