Dipartimento per l'Università l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
CIRCOLARE ESPLICATIVA
Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario) e del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), alcune disposizioni del D.M. n. 378/Ric. del 26
marzo 2004 risultano ormai superate, essendo in contrasto con altre
disposizioni stabilite da fonti normative di rango superiore.
In particolare, l'art. 3 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo
2004 è da intendersi totalmente abrogato per quanto stabilito
dall'art. 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così
come risultano abrogate le disposizioni di cui all'art. 6 comma 3,
e, per quanto incompatibili con la citata legge 240/2010, quelle di
cui all'art. 7, commi 1, 4 e 5.
L'art. 18 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come
modificato dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce inoltre
quali siano, in ambito universitario, i soggetti ammessi a
partecipare allo svolgimento delle attività di ricerca; tale
articolo non menziona esplicitamente i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, facendo riferimento genericamente solo a
"soggetti esterni", conferendo invece particolare enfasi, tra i
soggetti privi di contratto a tempo indeterminato, alle figure dei
titolari degli assegni di ricerca, dei ricercatori a tempo
determinato e dei dottorandi.
Alla luce di quanto sopra, la limitazione imposta dall'art. 4,
comma 3, del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 circa la tipologia
contrattuale per i "giovani ricercatori" (riservata ai co.co.co.)
appare ormai del tutto superata.
Di conseguenza, con l'estensione delle possibili tipologie
contrattuali, vengono meno anche le restrizioni di cui ai commi 4,
5 e 6 dello stesso art. 4 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004,
che debbono intendersi ancora vigenti solo per la tipologia
contrattuale dei co.co.co., mentre per le altre tipologie (assegni
di ricerca, borse di dottorato, assunzioni come ricercatori a tempo
determinato) valgono ovviamente le rispettive disposizioni di
legge, di rango gerarchico superiore.
Il D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 è inoltre integrato da
quanto previsto dall'art. 31 (Misure di semplificazione in
materia di ricerca di base) comma 1 del D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 che, al fine di assicurare la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca
di base, ha riservato l'effettuazione delle verifiche scientifiche,
amministrative e contabili, esclusivamente al termine dei
progetti.
Di conseguenza restano prive di effetto, per quanto incompatibili
con le disposizioni di rango superiore sopra citate, le
disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 e dell'art. 7 comma 5, per
la parte relativa alle definizioni delle cosidette "modalità di
monitoraggio", del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, restando
esclusa, da tutti i progetti FIRB, la valutazione in itinere dei
progetti stessi.
IL DIRIGENTE
(Ing. Mauro Massulli)