Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 4 luglio 2012

Ammissione dei canditati privatisti agli esami finali di diploma a.a. 2011/2012- 2012/2013

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO in particolare l'art. 7 (norma transitoria e finale), della citata legge n. 508/1999, che demanda ai regolamenti didattici delle istituzioni la disciplina delle "modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati";

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a norma dell'art. 2 della L. n. 508/1999";

VISTO in particolare l'art. 3, comma 9 del citato D.P.R. n. 212/2005, che esclude dagli esami previsti per il conseguimento dei titoli i candidati privatisti;

CONSIDERATO che il suddetto comma si riferisce ai titoli relativi ai nuovi ordinamenti di livello universitario;

VISTA in particolare la disciplina definita dall'art. 12, comma 2, del citato D.P.R. n. 212/2005, in base alla quale "Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti";

TENUTO CONTO che l'anno accademico in corso ed il prossimo 2012/2013 sono da considerare anni di transizione, non essendo stato completato il processo di riorganizzazione didattica dell'offerta formativa prevista dai nuovi ordinamenti;

VALUTATA l'esigenza di garantire parità di trattamento tra gli studenti iscritti al precedente ordinamento e i candidati privatisti che si trovano nella fase conclusiva del percorso degli studi musicali;

D E C R E T A:

Art. 1

Ferma restando la possibilità di ammissione agli esami previsti dai corsi preaccademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali, è consentita ai candidati privatisti, fino all'anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale, l'ammissione agli esami finali di diploma.

Roma, 4 luglio 2012

IL MINISTRO