

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia
di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli
articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, commi 1 e 1 bis;
VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 44, comma 3 bis, che integra l'art.4 della citata legge n.264, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;
VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni interministeriali in data
18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
il triennio 2011-2014;
VISTO il contingente riservato agli studenti
stranieri per l'anno accademico 2012-2013 riferito alle predette
disposizioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme
di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
VISTO il decreto ministeriale n.196 del 28 giugno 2012 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2012-13";
CONSIDERATO che presso gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli risulta attivato il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia svolto in lingua inglese;
RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche per favorire la partecipazione degli studenti in un'ottica di agevolazione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VALUTATA l'opportunità di avvalersi di un accreditato ente istituzionale riconosciuto a livello scientifico con comprovata esperienza nelle procedure selettive in lingua inglese in ambito europeo e internazionale, individuato nel Department University of Cambridge Local Examinations Syndicate (di seguito "Cambridge Assessment");
SENTITE le Università interessate;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;
VISTI i pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali il 28 giugno 2012 sul DM 196/12 "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012/2013" e il 7 luglio 2011 sul DM "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a.a.2011/2012" ;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2012-2013, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli;
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l'anno accademico 2012/2013, l'ammissione degli studenti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia attivato in lingua inglese presso gli Atenei di Bari, di Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e della Seconda Università di Napoli, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione )
1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano sia gli studenti comunitari sia gli studenti stranieri di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata nelle premesse, sia gli studenti stranieri residenti all'estero, è unica.
2. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi della Cambridge Assessment.
3. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1 per le
prove su supporto cartaceo e nell'allegato n.2, per le prove che
prevedono procedure informatizzate. Entrambi gli allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. La prova di ammissione, di contenuto identico in ambedue
le modalità di erogazione di cui al comma 3, consiste nella
soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di
risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su
argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia;
chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, vengono predisposti: quaranta (40) quesiti per l'argomento
di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di
biologia, undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e
matematica.
5. La prova di ammissione si svolge il giorno
5 settembre 2012 presso gli Atenei di Bari, di
Milano, di Pavia, di Roma "La Sapienza", di Roma "Tor Vergata" e
della Seconda Università di Napoli, nonché nelle sedi estere di cui
al comma 6. La scadenza per l'iscrizione alla prova è fissata il
giorno 22 agosto 2012 per tutte le sedi. Il giorno
28 agosto 2012 saranno pubblicate sui siti rispettivamente
del MIUR e dei predetti Atenei gli indirizzi delle sedi in cui si
svolgerà la prova.
6. La prova ha inizio nelle diverse sedi secondo quanto riportato
nella seguente Tabella 1.
Tabella 1 - sedi e modalità di svolgimento delle prove
Paese |
Città |
Ora locale di inizio |
Modalità di erogazione |
|
ITALIA |
Atenei di cui all'articolo 1 |
14:00 |
Test cartaceo |
|
ARGENTINA |
Buenos Aires |
09:00 |
Test informatizzato |
|
BRASILE |
Rio De Janeiro |
09:00 |
Test informatizzato |
|
STATI UNITI |
New York |
09.00 |
Test cartaceo |
|
REGNO UNITO |
Londra |
13:00 |
Test cartaceo |
|
GERMANIA |
Monaco |
14:00 |
Test informatizzato |
|
POLONIA |
Varsavia |
14:00 |
Test informatizzato |
|
INDIA |
Nuova Delhi |
17:30 |
Test informatizzato |
|
CINA |
Pechino |
19:00 |
Test informatizzato |
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
Art.3
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove)
1. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
2. Ciascun Ateneo, al momento della redazione delle graduatorie di merito, tiene conto delle situazioni di parità del punteggio secondo quanto segue:
3. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale gli studenti comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 e, nell'ambito della relativa riserva dei posti, gli studenti stranieri residenti all'estero che abbiano superato una soglia minima pari a venti (20).
4. I posti del contingente riservato di cui al comma 3, rimasti disponibili, anche a seguito delle procedure di riassegnazione degli studenti interessati previste dalle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa, sono coperti da cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei.
Articolo 4
(Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da Disturbi Specifici dell'Apprendimento -DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
2. Per quanto attiene agli studenti affetti da DSA, certificati ai sensi della legge n.170/2010 citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione, di cui all'art.2, comma 6.
3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto della situazione di handicap o di dislessia degli studenti eventualmente segnalata dagli Atenei interessati.
Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Articolo 6
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, viene predisposta l'informativa, d cui all'allegato n.3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
f.to Il Ministro
Francesco Profumo