Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 luglio 2012 n. 225

Programmazione lauree magistrali area sanitaria a.a. 2012-13

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121 e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n.251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" e, in particolare l'art.7;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così  come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTE le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 2012, n. 224 concernente "Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2012-13";

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2012-2013, riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per l'anno accademico 2012-2013 che il Ministero della Salute  ha  effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa in data 26 aprile 2012 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale e discussa in sede tecnica il 5 giugno 2012;

TENUTO CONTO che la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha rinviato sia la riunione prevista per il 21 giugno 2012 che quella del 5 luglio 2012;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

VISTA l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264/1999;

CONSIDERATO che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea magistrale carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

CONSIDERATO che l'attivazione dei predetti corsi  soltanto in alcuni Atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante  l'impossibilità di programmare gli accessi nelle Università in cui i corsi non risultano attivati;

CONSIDERATO che la formazione è direttamente legata alle richieste di funzioni  dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio, senza peraltro trascurare l'esigenza di formazione risultante  a livello nazionale;

RITENUTO pertanto di fare riferimento alle esigenze delle singole Regioni e Province Autonome ed alle proposte formative delle Università, prevedendo delle possibili compensazioni tra i vari Atenei al fine di soddisfare anche le esigenze di quelle Regioni sul cui territorio non vi sono sedi universitarie;

RITENUTO, limitatamente all'anno accademico 2012-2013, di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VISTO il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2012-2013 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra  le Università;

D E C R E T A:

Art. 1

Per l'anno accademico 2012-2013, il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe LM/ SNT 1

 

 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche

n.

986

Classe LM/ SNT  2

 

 

Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

n.

445

Classe LM/ SNT 3

 

 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

n.

403

Classe LM/ SNT 3

 

 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

n.

115

Classe LM/ SNT 4

 

 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

n.

195

 

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva di cui al contingente definito per l'a.a. 2012-13 richiamato in premessa.

 

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal decreto ministeriale sulle modalità citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 



Roma, 23 luglio 2012

f.to Il Ministro
Francesco Profumo