Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 4 luglio 2012, protocollo n.307

Protocolli culturali con Paesi stranieri – scambio docenti.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica

Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio IV

Protocollo: n.307
Roma, 4 luglio 2012

Ai RETTORI
delle Università e dei Politecnici;
Ai DIRETTORI degli Istituti
di Istruzione Universitaria;
agli Uffici per le Relazioni Internazionali.

Oggetto: Protocolli culturali con Paesi stranieri – scambio docenti.

Sulla base dei Protocolli culturali vigenti tra Italia e alcuni Paesi esteri il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove le visite di docenti universitari italiani presso istituzioni universitarie estere, su invito delle istituzioni stesse.

I docenti interessati a viaggi di studio nell'ambito di Protocolli culturali possono inoltrare domanda tramite l'apposito modello reperibile nella sezione "Università - Cooperazione internazionale" del sito www.miur.it, da trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio, Ufficio IV, piazzale Kennedy n. 20, 00144 Roma.

La domanda  deve  essere inoltrata  almeno tre mesi prima del viaggio, indicandone la data precisa.

Alla domanda deve essere allegata in doppia copia la lettera di invito dell'Università straniera ospitante, in originale (non fax).

Inoltre, per esigenze legate alla gestione dei capitoli di spesa, il docente, al momento dell'acquisto del biglietto per la  partenza, deve trasmetterne copia o analoga ricevuta che ne riporti l'esatto importo allo scrivente Ufficio.

Il rispetto di questi tempi e modalità, e la completezza della documentazione consentono a questo Ufficio di procedere alla autorizzazione della visita di studio, nei limiti dei posti previsti dal Protocollo.

Il docente può intraprendere il viaggio per la visita di studio solo dopo il nulla osta di questo Ufficio.

Si fa presente che è data priorità alle richieste di docenti che non hanno usufruito di tali condizioni negli anni precedenti e a visite che costituiscono il presupposto per l'inizio di collaborazioni interuniversitarie e\o prevedono la messa a punto di progetti di ricerca in comune.

Si richiama l'attenzione sul recente provvedimento con il quale, di comune accordo, il MAE ed il MIUR hanno individuato in un periodo non superiore ad otto giorni la durata delle visite di studio dei docenti italiani presso Università straniere, analogamente alle visite dei colleghi stranieri in Italia ed in applicazione  del principio di reciprocità, requisito alla base dei Protocolli bilaterali.

Al termine della visita di studio gli interessati devono inviare entro 10 giorni alla Direzione Generale per l'Università - Ufficio IV :

-  una relazione sulla missione svolta  che indichi sinteticamente i risultati conseguiti con la visita;

il biglietto di viaggio in originale e le relative carte di imbarco;

dati personali: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e sede di servizio, conto corrente bancario con le relative coordinate.

Attraverso tale documentazione il MIUR provvede al rimborso delle sole spese sostenute per il viaggio, da intendersi come spese di biglietto aereo in classe economica, in merito al quale, inoltre:

-  si raccomanda l'uso delle tariffe più convenienti (in caso di uso di un mezzo diverso da quello aereo, è necessaria preventiva richiesta di autorizzazione del docente allo scrivente Ufficio) ;

-  si specifica che il rimborso del biglietto si applica secondo le modalità previste dalla sezione del testo protocollare riportante le disposizioni finanziarie sullo scambio di visite (il rimborso è previsto generalmente da capitale a capitale; i trasferimenti interni competono alla parte ospitante, al pari delle spese di soggiorno, e non potranno essere richiesti a questo Ufficio se non attraverso presentazione di preventivo di agenzia di viaggi dimostrante l'equivalente convenienza della tariffa che includa altri trasferimenti).

Sulla base degli Accordi previsti nei Protocolli le competenti Autorità straniere assumono gli oneri relativi alle spese del soggiorno, per la durata massima di otto giorni, come indicato in precedenza.

Si segnala inoltre l'eventualità che il Protocollo culturale tra Italia e Paese straniero risulti non attivo (scaduto o sospeso): lo scrivente Ufficio, nell'ambito delle possibilità di spesa del capitolo dedicato ad oneri connessi all'attuazione di Accordi culturali con l'estero, può, in caso di particolare rilevanza scientifica, autorizzare comunque la visita di studio, per il cui rimborso restano valide le procedure sopra esposte.  Resta inteso che la presente procedura non contempla l'avviso alle competenti autorità straniere per la consueta richiesta di rimborso delle spese di soggiorno, per le quali quindi la S.V provvede in maniera autonoma e non può inoltrare istanza al MIUR.
L'elenco completo ed aggiornato dei Protocolli attualmente in  vigore è pubblicato sul sito Internet del MIUR alla pagina:
http://www.istruzione.it/web/universita/scambio-docenti-previsto-dai-protocolli/mobilita .
E' altresì pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri ( http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperCulturale/ProgrammiEsecutivi/) l'elenco aggiornato dei Programmi Esecutivi degli Accordi Culturali con i Paesi stranieri.

Premesso quanto sopra, nel segnalare che la presente nota sostituisce le note n. 2363/AC/SC del 28 luglio 2000 e n. 2009/AC/SC del 19 ottobre 2001, si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE GENERALE